T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1646

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Mantova ha disposto la revoca della pratica di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse della ricorrente da certo J.B.O. (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che la cittadina straniera ha riportato una condanna fra gli altri per il reato di cui all’art. 73 T.U. 309/1990, ovvero per illecito traffico di stupefacenti, sotto diverse generalità (cfr. relazione della p.a. 24 ottobre 201 all. C, copia casellario);

– che il reato in questione, rientra nella previsione dell’art. 380 c.p.p., e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";

– che quindi il ricorso è infondato e va respinto. In particolare il richiamo, fatto dalla difesa alla odierna camera di consiglio, alla sentenza C.d.S. sez. VI 31 marzo 2011 n°2005 appare assolutamente non pertinente, in quanto essa riguarda una fattispecie di rinnovo del permesso di soggiorno – e non di sanatoria- risalente a prima della modifica legislativa – art. 4 della l. 30 luglio 2002 n°189- secondo la quale determinate condanne sono automaticamente ostative al rinnovo stesso;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente a rifondere all’amministrazione le spese di giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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