Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2012, n. 6043 Invalidi civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 21.6.06, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Mistretta accoglieva la domanda proposta da S. C., nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’INPS, diretta all’accertamento dello stato di invalido civile allo scopo di ottenere l’indennità di accompagnamento, che riconosceva a partire da gennaio 2006 e condannava l’Istituto di previdenza a pagare la prestazione da tale data con interessi e rivalutazione come per legge e compensava le spese del giudizio, ponendo a carico dell’INPS e del Ministero quelle di consulenza.

Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 2.3.07 proponeva appello la S., deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado basata su una relazione di consulenza medico-legale superficiale, che aveva ritenuto che le patologie da cui era affetta fossero invalidanti con necessità di accompagnamento solo a far data da gennaio 2006, epoca della visita medico-legale – e non a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

Concludeva perchè, in riforma della sentenza impugnata, la Corte volesse dichiarare la esistenza del diritto all’indennità di accompagnamento con la chiesta decorrenza e, comunque, da data antecedente all’accertamento medico espletato, previa disponenda consulenza tecnica, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.

Si costituiva il Ministero dell’Economie e delle Finanze contestando la fondatezza dell’appello ed evidenziando che la sentenza di primo grado si era basata su una relazione di consulenza del tutto ineccepibile, in quanto le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano state adottate dopo aver sottoposto ad accurata visita il ricorrente, e concludeva per il rigetto dell’appello con vittoria di spese.

Con sentenza dell’8 ottobre-16 novembre 2009, l’adita Corte d’appello di Messina, disposto il rinnovo della ctu, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava, sulla base della espletata consulenza, che la S. era invalida con diritto all’indennità di accompagnamento dall’1 giugno 2005 con conseguente condanna dell’INPS a corrispondere la relativa prestazione da tale data con accessori, dichiarando compensate tra l’appellante S. e l’INPS metà delle spese del grado, e ponendo la restante parte, liquidata già ridotta in Euro 750,00 a carico dell’Istituto, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario; condannava, inoltre, l’INPS al pagamento delle spese di ctu e dichiarava compensate le spese tra le altre parti.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre S.C. con tre motivi. Resiste l’INPS con controricorso.

Il Ministero non si è costituito.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la S., denunciando anomalie nel processo logico che aveva condotto alla decisione, sub specie di omissione contraddittorietà, lacunosità in più parti della sentenza impugnata, circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta che, in considerazione delle specifiche domande poste in prime e seconde cure, aventi ad oggetto il diritto all’indennità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa e, o da diversa accertanda, il Giudicante di secondo grado avrebbe dovuto statuire in ordine alla decorrenza dell’indennità di accompagnamento non solo dalla data prevista nella sentenza impugnata successiva alla data della domanda amministrativa, ossia dall’1 giugno 2005, come accertato dal ctu di seconde cure, ma anche in ordine alla decorrenza della suindicata prestazione dalla data della domanda amministrativa, come parimenti accertato dal CTU di secondo grado.

Sul punto -osserva la ricorrente-, nonostante il CTU di seconde cure avesse espressamente riconosciuto che "… Tali infermità valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente producono una invalidità del 100% nella ricorrente cui compete il diritto all’indennità di accompagnamento dal 5.05.2003 al 31.12.2003 (epoca in cui la periziando si è sottoposta a cicli di chemio e radioterapia …") nessuna statuizione nè alcun riconoscimento della relativa prestazione economica (indennità di accompagnamento) per il periodo suddetto era stato operato nella sentenza d’appello.

Il motivo è fondato, poichè nessuna argomentazione ha adottato il Giudice d’appello volta ad escludere il diritto richiesto per il periodo 5/5/2003-31/12/2003, pur ritenuto sussistente dal nominato consulente.

L’accoglimento di tale motivo assorbe le questioni riguardanti la regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio di merito, prospettata con i restanti due motivi.

Va, pertanto, cassata l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolamentazione della spese del presente giudizio, ad altra Corte d’appello come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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