T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura di Cremona ha respinto la sua richiesta di permesso di soggiorno;

– il 1. 8. 2011 la Questura revocava in autotutela il provvedimento;

– deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere ex art. 34 c. p.a. (già art. 27, co. 2, n. 2, l. 1034/71), perché la natura completamente satisfattiva del provvedimento successivamente emesso dall’amministrazione procedente consente di ritenere venuta meno la lesione affermata dalla parte, ed estinto, conseguentemente, il diritto di azione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2005 n. 4165: la cessazione della materia del contendere si verifica quando l’amministrazione annulli o riformi, in senso conforme all’interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato, mediante un provvedimento che sia atto ad eliminare ogni ragione del contendere tra le parti, nel senso che dallo stesso derivi all’originario ricorrente quel risultato utile, giuridicamente apprezzabile, per il conseguimento del quale egli aveva in precedenza chiesto l’intervento del giudice);

– non c’è da verificare la legittimità del provvedimento a eventuali futuri fini risarcitori, attesa la tipologia di provvedimento oggetto del ricorso;

– le spese possono essere compensate in ragione della definizione concordata della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE sul ricorso in epigrafe.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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