Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 26-10-2011, n. 38795

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da A.F. nei confronti della sentenza che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624 bis c.p. e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed Euro 200 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione della legge penale:

sostiene che la Corte ingiustamente ha ritenuto inammissibile l’impugnazione per genericità laddove invece egli aveva adeguatamente indicati i motivi a sostegno dell’appello deducendo che non aveva commesso il reato in quanto era tornato nella casa che divideva con la sua convivente per prelevare i suoi effetti personali, il personal computer, i vestiti ed altro, tra cui il telefonino; mentre per il personal computer è stato assolto, per il telefonino è stato invece condannato.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio risultando il reato ascritto all’imputato estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i motivi di ricorso.

2. Trattasi infatti di reato di commesso in data 6.9.2001, per il quale il termine massimo di prescrizione è da individuarsi in sette anni e mezzo, sia in base alla vigente disciplina della prescrizione, sia in base a quella precedente la novella intervenuta con la cd. legge ex Cirielli, termine decorso alla data del 6.3.2009, in assenza di sospensione del processo imputabili all’imputato o alla sua difesa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *