Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 26-10-2011, n. 38794Circostanze del reato Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 16 giugno 2010 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza resa dal Tribunale della stessa città, all’esito di giudizio abbreviato, con la quale G.d.G. S. e Ga.An. sono stati condannati ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa ciascuno per la detenzione illecita di circa 20 chilogrammi di hashish, quantità ritenuta ingente.

2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso per cassazione entrambi gli imputati per il tramite dei rispettivi difensori.

3. G.d.G., premesso di aver ammesso la propria responsabilità fin dalla udienza preliminare, deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per ritenere l’aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 dalla Corte di appello motivata esclusivamente sulla base delle dosi ricavabili, secondo la quantificazione stabilita per legge di 25 mg., ben inferiore al quantitativo medio assunto da un soggetto che fa uso di tale sostanza; lamenta poi la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di prevalenza delle concesse attenuanti generiche su tale aggravante e comunque sulla riduzione della pena la minimo edittale.

4. Ga. lamenta, con un primo motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza per l’affermazione della sua responsabilità. Dopo aver riferito i fatti quali risultanti dall’informativa dei Carabinieri "Casilino" che avevano arrestato in flagranza i due imputati, il Ga. sostiene che l’illogicità del suo ritenuto concorso è evidente atteso che dalla stessa ricostruzione dei verbali della pg risulta la sua condotta neutra, non avendo egli mai toccato la sostanza stupefacente e non avendo partecipato alla condotta criminosa; la Corte non avrebbe fatto corretta applicazione del criterio dell’"oltre ragionevole dubbio" e non avrebbe effettuato una corretta valutazione della prova indiziaria. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla inesatta configurazione della circostanza aggravante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, richiamandosi alla necessità che, per ritenerla sussistente, la sostanza stupefacente abbia caratteristiche tali da costituire un effettivo pericolo per la salute in considerazione innanzi tutto della sua effettiva capacità drogante quale rappresentata dal suo principio attivo; nella specie si era trattato di un quantitativo di 20 chili lordi di hashish di cui solo 3 chili di principio attivo; richiama la giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito la necessità di un quantitativo oggetti va mente notevole e tale da superare con accento di eccezionalità la quantità usualmente trattata (sez. 4 10 gennaio 2008 n. 874) e quella (sez. 6 26 maggio 2010 n. 20119) che ha decisamente valorizzato il dato ponderale, da considerarsi in relazione alla qualità e al grado di purezza dello stupefacente, precisando che non possono di regola definirsi "ingenti" quantitativi di droghe pesanti (cocaina) che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi, e quantitativi di droghe leggere (in particolare hashish) che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo, non superino i cinquanta chilogrammi". 5. Con motivi aggiunti il Ga. ribadisce le censure formulate e formula motivi nuovi con i quali contesta la sentenza impugnata per aver ritenuto di poter affermare la sua responsabilità in spregio alle norme che regolano il concorso di persone nel reato.

Motivi della decisione

1. I ricorsi non meritano accoglimento.

2. Osserva il Collegio che il motivo con il quale il Ga. sostiene la sua estraneità al fatto o al più una semplice connivenza è manifestamente infondato. Dalla sentenza impugnata risultano infatti con precisione i fatti caduti sotto la diretta percezione degli agenti operanti, allorchè il G., portando in mano il borsone in cui verrà ritrovato lo stupefacente, superava frettolosamente le autovetture in sosta sul piazzale del centro commerciale e si dirigeva con sicurezza verso l’autovettura Golf al cui interno si trovava il Ga.; i due scambiavano qualche parola e si dirigevano sempre velocemente verso una Punto posteggiata a poca distanza; G. apriva il portellone del porta bagagli e vi collocava il borsone, poi entrambi tornavano verso la Golf e vi salivano; le chiavi della Punto venivano poi rinvenute nella Golf.

Questi essendo i fatti accertati, risulta logicamente e congruamente ritenuta la responsabilità del Ga. per concorso nella detenzione dell’hashish, avendo messo in luce la Corte di appello che la sicurezza con cui il G. si era diretto verso la Golf non lasciava dubbio sul fatto che i due avessero concordato di vedersi ed insieme abbiano collaborato al trasporto della droga; come confermato dalla circostanza che le chiavi della Punto sono state rinvenute nella Golf del Ga.. E’ dunque evidente che quest’ultimo, nel censurare la sentenza impugnata per vizio di motivazione, propone in realtà una più favorevole valutazione delle risultanze processuali, con conseguente inammissibilità del motivo stesso.

3. Infondato è il motivo attinente alla sussistenza della aggravante della ingente quantità. E’ sufficiente al riguardo ricordare le recenti sentenze di questa stessa Corte che hanno adottato un indirizzo del tutto diverso da quello invocato dal ricorrente. In particolare questa stessa sezione, con sentenza del 1 febbraio 2011 n. 9927 rv. 249076, nel disattendere il detto orientamento ha precisato che in tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è consentito, pena l’invasione del campo di azione riservato al legislatore, predeterminare i limiti quantitativi minimi che consentono di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, (ingente quantità); la fattispecie non viola comunque il principio di determinatezza, dovendo aversi riguardo, perchè possa essere configurata l’aggravante, 1) all’oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale; 2) al grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo comporta; 3) alla possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l’elevatissimo numero di dosi ricavabili. Venendo alla presente contestazione, risulta del tutto congrua ed in linea con tale ultimo orientamento la valutazione operata circa la sussistenza della aggravante in parola atteso che, a prescindere dalla incidenza sul mercato (richiamata dalla sentenza impugnata ma che corrisponde ad un criterio di cui le sezioni unite di questa Corte hanno messo in luce i limiti) il rilevantissimo dato quantitativo di hashish, da cui la sentenza stessa precisa essere ricavabili quasi 48 mila dosi, rappresenta un notevole pericolo per la salute pubblica e giustifica la valutazione espressa.

4. Da ultimo quanto alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche, è pacifico che nella valutazione di tali circostanze il giudice esprime giudizi di fatto lasciato alla sua discrezionalità che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente le ragioni sottese alla scelta compiuta, ciò che nella specie è stato correttamente indicato con riferimento alla elevata pericolosità degli imputati desumibile dalle modalità del fatto giudicato.

5. Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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