Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 26-10-2011, n. 38792

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. S.T. è stato chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 186 C.d.S., per avere guidato una autovettura in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche. Il tribunale di Verona ha applicato nei suoi confronti la pena di 20 giorni di arresto e Euro 600 di ammenda.

2. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Venezia; deduce il vizio di violazione di legge in quanto non è stata disposta la confisca dell’automezzo che era risultato di proprietà dello stesso e non si è provveduto alla sospensione della patente di guida; precisa che il fatto risale al 17 dicembre 2006, ed è dunque anteriore all’entrata in vigore della L. n. 125 del 2008, però essendo la confisca del veicolo misura di sicurezza, essa deve essere applicata retroattivamente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita parziale accoglimento.

2. Deve premettersi che è esatto il presupposto in fatto evidenziato dal ricorrente, e cioè che il reato di guida in stato di ebbrezza è stato commesso in epoca precedente al D.L. 23 maggio 2008, n. 92 che ha introdotto la previsione della confisca obbligatoria del veicolo utilizzato, salvo che appartenga a terzi.

Da ciò deriva, in diritto, a differenza di quanto si sostiene nel ricorso, l’inapplicabilità del provvedimento di sequestro, finalizzato alla predetta confisca, ed ovviamente di quello di confisca, la cui applicazione nel caso in esame verrebbe a violare il principio di irretroattività di cui all’art. 25 Cost.. Già la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 382 del 1987 aveva escluso la possibilità di ritenere retroattiva la confisca del veicolo prevista dall’art. 80 bis C.d.S., introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 1689, art. 142, sottolineando come tale retroattività deve negarsi attesa la correlazione delle misure alla pericolosità, che è situazione, per sua natura, attuale.

E di recente anche le sezioni unite di questa Corte, con sentenza del 25.5.2010 n. 23428, hanno escluso la retroattività di tale misura, dato il suo contenuto prevalentemente sanzionatorio.

Ma ogni dubbio in proposito risulta definitivamente superato alla luce della recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 12 maggio 2010, depositata il 4 giugno 2010. La Corte ha inquadrato la questione nella prospettiva della violazione dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui tutte le misure di carattere punitivo affittivo, indipendentemente dalla loro classificazione nei singoli ordinamenti, devono essere soggette alla regola della irretroattività della legge penale più sfavorevole.

Richiamando un proprio pur risalente precedente (sentenza n. 29 del 1961) secondo cui la confisca può presentarsi nelle leggi che la prevedono con varia natura giuridica e può assumere natura e funzione di pena, di misura di sicurezza o di misura giuridica civile o amministrativa, ha affermato che la specifica misura di cui all’art. 186 ha natura sanzionatoria e repressiva, resa palese dal fatto che la stessa è destinata ad operare anche in ipotesi in cui il veicolo cui concretamente si applica dovesse risultare inutilizzabile (ad esempio perchè incidentato) e dunque privo di pericolosità, e specialmente dalla considerazione che essa non impedisce l’uso di altri mezzi da parte dell’imputato e dunque il rischio di recidiva.

Deve pertanto essere esclusa la possibilità di applicare retroattivamente la confisca di cui si discute.

3. Il ricorso è invece fondato per quanto attiene alla sospensione della patente.

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, contenente il Nuovo codice della strada, espressamente prevede che all’accertamento del reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo ivi determinato; consolidata è al riguardo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 27.3.97, 3254 rv. 207880; Cass. 6.12.1995, 1633 rv. 203721; Cass. 12.5.1995 6437 rv. 201898, confermato anche dalle Sezioni Unite, Cass. S.U. 8.5.1996 n. 11 Da Leo; Cass. S. U. 27.5.1998 n. 5 Bosio – rv. 210981) secondo cui il giudice penale deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anche laddove il giudizio venga definito con il cd. patteggiamento, atteso che trattasi di provvedimento che non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.

Peraltro con il D.L. n. 117 del 2007, convertito in L. n. 160 del 2007, è stato espressamente stabilito, con l’introduzione di un comma 2 quater nel testo dell’art. 186 C.d.S., che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Quanto alla determinazione della misura nel caso concreto, la citata sentenza Bosio ha stabilito che vale la regola prevista in generale per l’autorità amministrativa dall’art. 218, comma 2. Dovrà dunque il giudice determinare tale durata entro i limiti minimo e massimo previsti, fissandolo in concreto in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonchè al pericolo che l’ulteriore circolazione del veicolo potrebbe comportare.

Deve pertanto, sul punto, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata che non ha provveduto in tal senso, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Verona. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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