Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2012, n. 6037 Rapporto di lavoro trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23.11.2009/21.4.2010 la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, condannava la Rete Ferroviaria Italiana spa (già Ferrovie dello Stato spa) al pagamento in favore di G. V. di differenze retributive per il periodo successivo alla regolarizzazione del rapporto di lavoro (15 aprile 1983) e sino al dicembre 1990.

Osservava la corte territoriale che la somma dovuta era stata quantificata sulla base della qualifica definitivamente riconosciuta in favore del dipendente e della normativa contrattuale e legale applicabile ed in esito ad accertamenti tecnici non contestati da alcuna delle parti.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso G.V. con due motivi.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la società intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 394 c.p.c., rilevando come il giudice di rinvio non avesse correttamente adempiuto ai compiti allo stesso assegnati dalla sentenza rescindente, che imponevano di tener conto, ai fini della determinazione del quantum, dei "meccanismi retributivi connessi all’anzianità di servizio", da far risalire alla data di accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro.

Con il secondo motivo, prospettando violazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 426 del 1982, art. 5) e vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), osserva come il consulente tecnico d’ufficio avesse omesso di considerare che il ricorrente doveva considerarsi in servizio sin dal 1976 e che, quindi, la sua progressione in carriera andava determinata con riferimento alla normativa applicabile già in data antecedente al primo contratto collettivo del personale ferroviario.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e vanno rigettati, perchè infondati.

Ha dato atto la corte territoriale che "i conteggi sono stati effettuati sulla base della qualifica definitivamente riconosciuta al sig. G., e risultano congrui e formulati sulla base della normativa collettiva e legale applicabile; del resto, le conclusioni peritali non sono state contestate, nel quantum, da nessuna delle parti in causa".

A fronte di tale accertamento era onere del ricorrente documentare che le difese svolte in seno al presente ricorso (ed in particolare, la contestazione dei criteri seguiti dal consulente d’ufficio nominato dalla corte territoriale al fine di quantificare le differenze spettanti al ricorrente in relazione al periodo successivo alla regolarizzazione del rapporto di lavoro) fossero state già proposte nella fase di merito, derivandone in mancanza l’inammissibilità della relativa censura.

Ed, al riguardo, deve rammentarsi come costituisca giurisprudenza acquisita di questa Suprema Corte, in tema di criteri di valutazione degli accertamenti tecnici disposti dal giudice, che non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni della relazione di consulenza tecnica di cui dichiari di condividere il merito, con la conseguenza che, per contrastare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica già innanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione. Risolvendosi, in caso contrario, le critiche formulate agli esiti degli accertamenti tecnici, condivisi dal giudice del processo, in un sindacato di merito, come tale inammissibile in sede di legittimità (v. ad es. Cass. n. 10222/2009).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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