Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 26-10-2011, n. 38820

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il GIP del Tribunale di Lecce respingeva la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a B.A. indagato per avere, in concorso con altre persone, illecitamente detenuto ed introdotto in Italia kg. 1.106 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

2. Proposta impugnazione, il Tribunale del Riesame di Lecce, con provvedimento in data 4-5-2011, respingeva l’appello rilevando in fatto che al B.A., a seguito di accordo sulla pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., era stata applicata con sentenza in data 4-5-2011 la pena di anni quattro di reclusione oltre alla pena pecuniaria, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante dell’ingente quantitativo di stupefacente detenuto. In ordine alla permanenza delle esigenze cautelari, il Tribunale metteva in luce che non sussistevano elementi idonei a giustificare un mutamento del giudizio sulla pericolosità già formulato nei riguardi dell’istante. In particolare, la condotta attribuita al predetto, introduzione nel Paese di un quantitativo notevolissimo di droga, inducevano a far ritenere l’appartenenza dell’imputato ad una organizzazione criminale internazionale; altresì egli era già gravato da un precedente specifico e non risultava avere alcun legame stabile con il territorio italiano o un lavoro lecito.

3. B.A. proponeva ricorso per cassazione, eccependo la violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. C. Rilevava che il Tribunale non aveva tenuto conto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità su cui debbono essere fondate sempre le misure cautelari e la loro permanenza, valutato anche il tempo trascorso dalla commissione del reato. In concreto non sussistevano le esigenze cautelari ritenute dal Giudice di Appello. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè manifestamente infondato.

Si osserva che i giudici di merito hanno fornito una corretta argomentazione circa la ricorrenza tuttora di esigenze cautelari nei confronti di B.A., sotto il profilo del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. In particolare, è stato sottolineato il grave stato di pericolosità attribuibile al soggetto, tenendo conto della gravità di per sè del fatto perpetrato, delle sue modalità (immissione nel Paese di oltre 1.000 kg di marijuana), che inducevano a ritenere l’imputato sicuramente inserito in un contesto delinquenziale internazionale. Per l’episodio criminoso contestato, B.A. ha concordato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni quattro di reclusione. Ne discende che l’applicazione della misura coercitiva appare rispondere, secondo la congrua valutazione operata dal Tribunale, a criteri di adeguatezza e proporzionalità. 2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *