Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2012, n. 6035 Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di C.P.A., proposta nei confronti dell’Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), di cui era dipendente con inquadramento da ultimo, nella categoria C4, avente ad oggetto la condanna di detto Ente al pagamento di differenze retributive conseguenti allo svolgimento delle superiori mansioni riconducibili nella categoria D ex 7^ livello.

La Corte del merito rilevava che, secondo quanto riferito dai testi, il C.P.A. aveva svolto le mansioni di assistente tecnico, tuttavia la qualifica di assistente tecnico coordinatore, riconosciuta dal giudice di primo grado, prevista dal previgente regolamento organico dell’E.A.S. era stata ricondotta, in base al nuovo sistema di classificazione del personale regionale, di cui alla accordo recepito con D.P.R. 22 giugno 2001, n. 9, nell’unica qualifica di assistente tecnico categoria C livelli da 1 a 6. Nè a diverse conclusioni, sottolineava la predetta Corte, poteva indurre la circostanza che il nuovo regolamento prevedeva ancora, nella settima fascia, la figura di assistente coordinatore in quanto tanto era dovuto ad un difetto di coordinamento tra la tabella di equiparazione e la tabella delle fasce funzionali essendo stata accorpata detta qualifica in quella di assistente tecnico.

Conseguentemente, concludeva la Corte palermitana, risultava corretto l’inquadramento operato dall’Ente del C.P. nella categoria C,e per ultimo, nel livello C4.

Avverso questa sentenza C.P.A. ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso l’Ente intimato che deposita memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, denuncia che la Corte del merito non ha motivato adeguatamente in ordino alla circostanza che il nuovo regolamento prevedeva ancora, nella settima fascia, la figura di assistente coordinatore, mentre, prospetta il ricorrente, una diversa valutazione di tale previsione avrebbe comportato l’accoglimento della domanda.

La censura è infondata.

Invero la Corte del merito, sul punto in questione, motiva congruamente e senza vizi logici dando atto che la permanenza della denunciata previsione era dovuta ad un difetto di coordinamento tra la tabella di equiparazione e la tabella delle fasce funzionali essendo stata, nel nuovo regolamento, accorpata la qualifica di assistente coordinatore in quella di assistente tecnico.

La prospettata diversa valutazione di tale circostanza è, poi, in questa sede di legittimità irrilevante atteso che costituisce ius reception nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nel caso in cui nel ricorso per cassazione venga prospettato come vizio di motivazione della sentenza una insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento, operato dal giudice di merito, di un fatto principale della controversia, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una possibilità o anche una probabilità di una spiegazione logica alternativa, essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l’unica possibile (cfr. in tali sensi: Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 20499). Con il secondo motivo il ricorrente, allegando violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, assume che la Corte del merito non ha valutato il diritto alle differenze retributive con profili inferiori a quello per il quale, in via principale, erano state chieste le differenze retributive.

Assume, infatti, il C.P.A. che, secondo la tabella A allegata al D.P.R. n. 9 del 2001, coloro i quali erano inquadrati nel 6^ livello (6^ fascia funzionale presso l’E.A.S.) avevano diritto nell’inquadramento nella categoria C5.

La censura per come articolata non è, come eccepito da parte resistente, scrutinabile.

Invero secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, o del vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis" dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo (Cass. 27 gennaio 2006 n. 1755 e Cass., S.U., 27 ottobre 2006 n. 23071).

Nella specie il ricorrente ha censurato la impugnata sentenza deducendo sostanzialmente il vizio di omessa pronuncia, tuttavia tale vizio è stato fatto valere sotto il profilo ex art. 360 c.p.c., n. 3, e non attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Del resto nella stessa propettazione della censura il ricorrente non allega che il giudice del merito ha preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’ha risolta in modo giuridicamente non corretto, ma prospetta che il giudice del merito non si è affatto pronunciato sulla domanda subordinata implicitamente contenuta in quella principale.

Nè sotto altro verso può sottacersi che C.P.A., nel rivendicare le differenze retributive in ragione delle specifiche mansioni di assistente tecnico che assume di aver svolto nel corso del suo rapporto di lavoro, non ha richiamato in alcun modo l’attività effettivamente svolta, nè ha, nel ricorso per cassazione, dato atto di aver ritualmente e tempestivamente provato i presupposti giuridici e fattuali per il riconoscimento della fondatezza della sua domanda.

Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate Euro 60,00, per esborsi, oltre Euro 3.500,00 per onorario ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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