Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 26-10-2011, n. 38819

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza in data 21.04.2011, rigettava l’appello proposto dal difensore di D.A. avverso l’ordinanza del 25.03.2011, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Pescara aveva respinto l’istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D.A., a mezzo del difensore. Il ricorrente rileva di essere stato tratto in arresto il 12.2.2011, nella flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere ceduto gr. 350 di sostanza stupefacente del tipo eroina; e considera che il G.i.p., convalidato l’arresto, ebbe ad applicare nei confronti del D. la misura della custodia cautelare in carcere. L’esponente evidenzia di avere interposto istanza di riesame avverso il provvedimento cautelare genetico, istanza dichiarata inammissibile dal Tribunale, per essere stata trasmessa a mezzo fax.

La parte rileva di avere, quindi, presentato al G.i.p. istanza di revoca della misura carceraria; che l’istanza è stata rigettata con l’ordinanza del 25.3.2011; e che il Tribunale di L’Aquila, in sede di appello, ha confermato l’ordinanza da ultimo richiamata.

Il ricorrente protesta la sua assoluta estraneità ai fatti per i quali si procede e ritiene che l’accusa si fondi, in realtà, sul precedente specifico che si rinviene a carico del prevenuto, precedente valso a sostanziare non solo le esigenze cautelari ma anche gli elementi fondanti dell’imputazione provvisoria.

Ciò premesso, il ricorrente rileva l’insussistenza della flagranza del reato; ed assume che la busta consegnata dal B. alla polizia giudiziaria non sia quella oggetto dell’asserito scambio tra D. e B.. L’esponente ribadisce che B. ha reso dichiarazioni che scagionano D.A., rispetto all’imputazione che occupa; e considera che nel caso di specie non sussisteva nè la flagranza, nè la quasi flagranza di reato.

Con il secondo motivo di ricorso la parte considera che erroneamente il Tribunale ha affermato che le dichiarazioni rese dal B. non assumono rilievo decisivo nella vicenda che occupa.

Con terzo motivo l’esponente deduce il difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari; rileva che il Tribunale ha considerato la personalità dell’indagato sulla base dei precedenti penali, e non in relazione alle specifiche modalità del fatto.

Con il quarto motivo, il ricorrente rileva che l’ordinanza impugnata non giustifica la scelta della estrema misura in atto, rispetto alla natura ed al grado delle esigenze cautelari.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve osservare che le doglianze involgono, in realtà, non i provvedimenti concernenti la misura coercitiva in atto, bensì l’ordinanza di convalida dell’arresto in flagranza di D.A.. Invero, questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto – pure nel caso in cui il giudice contestualmente applichi una misura cautelare – è proponibile unicamente ricorso per cassazione, ex art. 391 c.p.p., comma 4, e non già i rimedi previsti e disciplinati dagli artt. 309 e 310 c.p.p. (Cass. Sezione 1, sentenza n. 4101 del 4.11.1991, dep. 22,11.1991, Rv. 188667), Tanto chiarito, è poi appena il caso di rilevare che il Tribunale, nell’ordinanza oggi gravata, non richiama altrimenti la preclusione processuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, ma sviluppa uno specifico percorso motivazionale, rispetto alla sussistenza del quadro indiziario ed alla attualità delle esigenze di cautela, come subito si vedrà. 3.2 Soffermandosi sul secondo motivo di ricorso, si osserva che le censure mosse dal ricorrente, in ordine al compiuto apprezzamento della gravità degli indizi, involgono la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori; si tratta di censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Del resto, il Tribunale ha evidenziato, secondo un conferente percorso logico argomentativo immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità, che la gravità del quadro indiziario non è stata scalfita dalle dichiarazioni rese dal coindagato, il quale è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente cedutagli dal D.. E, nel procedere al vaglio critico delle richiamate evenienze, il Collegio ha considerato che B. ben poteva aver reso le dichiarazioni di cui si tratta al solo fine di scagionare il D., atteso che il dichiarante risulta esente, in quanto coindagato, da responsabilità per false dichiarazioni.

3.3 Del pari infondato risulta il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale ha, invero, evidenziato che persistevano le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), in considerazione dei precedenti a carico dell’indagato; ed ha, in particolare, osservato che la misura in corso di esecuzione era l’unica idonea ed adeguata a soddisfare le esigenze del caso, tenuto conto della assoluta indifferenza mostrata dall’indagato nei confronti della sanzione penale. Introdotta in tali termini la disamina del quarto motivo di ricorso si osserva, infine, che sussiste una sopravvenuta ragione di inammissibilità, per carenza di interesse: risulta, infatti, che in data 15.09.2011 la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di D.A. è stata sostituta con quella degli arresti domiciliari.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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