Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2012, n. 6034

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Inail, sede di (OMISSIS), adì il giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo per agire in rivalsa nei confronti della società Impresa Edile Calbucci s.n.c., nonchè nei confronti dei soci illimitatamente responsabili C.W. e C. L. relativamente a quanto versato per l’infortunio mortale sul lavoro del lavoratore D.A. verificatosi il (OMISSIS), in ordine al quale, in data 15/11/94, era stata emessa sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. nei confronti dei suddetti soci. Il giudice adito dichiarò la cessazione della materia del contendere tra l’Inail e le parti convenute con e quali era stato raggiunto un accordo in corso di causa, mentre dichiarò che la società assicuratrice S.A.I assicurazioni s.p.a., chiamata in causa dalla società Calbucci, era tenuta nei limiti del massimale assicurativo di L. 30 milioni nei confronti dell’impresa edile assicurata (clausola "N" della polizza assicurativa), importo sul quale dovevano essere calcolati disgiuntamente gli accessori di legge dalla data dell’infortunio a quella della sentenza penale di patteggiamento, oltre gli interessi legali dalla sentenza civile al saldo effettivo, il tutto con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

A seguito di appello dei soci C., in proprio e quali contitolari dell’impresa edile, e di appello incidentale della società assicuratrice la Corte territoriale felsinea ha rigettato l’impugnazione principale ed accolto quella incidentale dichiarando che il massimale di L. 30 milioni non era soggetto a rivalutazione e che sullo stesso non potevano essere calcolati gli interessi.

La Corte bolognese ha spiegato tale decisione sulla base delle seguenti motivazioni: era circostanza pacifica che al momento dell’infortunio mortale i cittadino extra-comunitario D.A. era privo del permesso di soggiorno e che era stato in precedenza assunto irregolarmente dalla società Calbucci per cui non poteva ritenersi applicabile la migliore clausola assicurativa di cui alla lettera A) delle condizioni aggiuntive di polizza invocata dagli appellanti, atteso che tale clausola prevedeva l’estensione della garanzia alla responsabilità civile dell’assicurato verso i dipendenti obbligatoriamente iscritti all’Inail ai termini del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; la presa in carico dell’infortunio mortale da parte dell’Inail, dovuto al principio dell’automatismo delle prestazioni rese da tale istituto, non aveva rilevanza ai fini del rapporto contrattuale intercorso tra l’impresa edile e quella assicurativa; la clausola contrattuale di miglior favore invocata dai soci Calbucci era chiara in merito alla previsione della sua operatività nei soli riguardi dei dipendenti iscritti all’Inail; egualmente inapplicabile al caso di specie era la clausola contrattuale assicurativa identificata con la sigla "M", in quanto la stessa afferiva unicamente agli infortuni subiti dai subappaltatori e dai loro dipendenti durante l’esecuzione di lavori commissionati dall’assicurato, ipotesi, questa, non ricorrente nel caso in esame;

rappresentava una domanda nuova quella che faceva leva sulla "non corretta gestione della vertenza" da parte della compagnia assicuratrice; la società Calbucci non aveva provato di aver corrisposto alcuna somma all’Inail, neppure con riferimento a quella determinata nell’accordo raggiunto con lo stesso istituto, mentre era nuova la domanda diretta al conseguimento degli accessori di legge sul massimale riconosciutole con la sentenza di primo grado, così come non vi era la prova che la compagnia di assicurazione fosse stata messa in mora; era da considerare nuova e generica la domanda della Calbucci diretta al recupero di L. 15 milioni per spese legali inerenti il raggiunto accordo con l’Inail; infine, bene aveva fatto il giudice di prime cure a compensare integralmente le spese di causa.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso C. W. e C.L., in proprio e nella loro qualità di contitolari dell’impresa edile Calbucci s.n.c., i quali affidano l’impugnazione ad otto motivi di censura.

L’intimata società assicuratrice deposita solo procura speciale al proprio difensore per la difesa in giudizio.

I ricorrenti depositano, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo è denunziata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 2094 c.c.. Si vuoi sostenere, in pratica, che l’intervento posto in essere dall’Inail prima di agire in regresso verso la parte datoriale, vale a dire il versamento di una somma agli eredi del lavoratore D. A., presupponeva l’inquadramento giuridico di quest’ultimo quale dipendente o collaboratore all’interno dell’impresa assicurata, per cui nei confronti della società assicuratrice non poteva non operare la clausola della polizza identificata con la lettera "A" delle condizioni aggiuntive, invocata in via principale, o, in subordine, l’altra classificata con la lettera "M", e non di certo la clausola "N", ritenuta applicabile dalla Corte di merito, clausola, quest’ultima, che non garantiva la stessa copertura assicurativa delle prime due.

Osserva la Corte che tale motivo è inammissibile in quanto è incentrato sulla ritenuta applicabilità al caso in esame di determinate clausole contrattuali della polizza assicurativa che non risulta allegata al presente ricorso in spregio al principio dell’autosufficienza che governa il giudizio di legittimità, per cui non è consentito a questa Corte di verificare la fondatezza dei rilievi svolti in ordine alla ritenuta applicazione da parte della Corte di merito della diversa clausola identificata con la lettera "N".

Al riguardo è bene ricordare che da ultimo le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito (Cass. Sez. Un. n. 22726 del 3/11/2011) che "in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto decisione impugnata nella parte in cui gli accessori di legge sui massimale sono stati fatti decorrere dalla data della sentenza di primo grado anzichè dal giorno della domanda.

5. Col quinto motivo si evidenzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 345 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4. L’oggetto della contestazione è rappresentato in tal caso dalla parte della decisione impugnata con la quale si è ritenuta inammissibile, in quanto nuova, la domanda di condanna al pagamento degli accessori di legge sul massimale, avendo la Corte d’appello accertato che nelle conclusioni della propria memoria difensiva di primo grado la datrice di lavoro aveva chiesto solo la condanna della società assicuratrice a tenerla garantita da ogni domanda dell’Inail fino alla concorrenza del massimale. Ritengono ora i ricorrenti che il giudice d’appello non avrebbe dovuto limitare la propria indagine al dato letterale delle conclusioni, ma estenderla anche alle deduzioni ed alle richieste avversarie e considerare che nella domanda riferita al massimale rivalutato doveva ritenersi virtualmente compresa l’altra degli accessori.

6. Col sesto motivo si denunzia la violazione dell’art. 1224 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si contesta, in tal caso, la parte della decisione impugnata con la quale si è spiegato che una ulteriore ragione di rigetto della domanda degli accessori sul massimale era da rinvenire nella mancanza di allegazione e di prova della messa in mora della compagnia assicuratrice. Si chiede, quindi, di accertare se è vero che una lettera interruttiva della prescrizione ed un atto di chiamata in causa potevano ritenersi sufficienti per costituire in mora la società assicuratrice obbligandola, in tal modo, a rivalutare il massimale.

7. Col settimo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1220 c.c.. Si contesta, in particolare, che l’offerta di L. 30.000.000 da parte della società assicuratrice potesse integrare gli estremi di una offerta idonea a scongiurare, come affermato nella sentenza impugnata, il denunziato ritardo colposo addebitato alla stessa SAI, posto che una tale offerta non includeva la totalità della somma, non faceva riferimento ad un credito incontestato e non vi era stato versamento dello stesso importo.

Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo possono essere trattati congiuntamente dal momento che gli stessi investono diversi aspetti dell’unica questione degli accessori di legge sulla somma riconosciuta a favore della società edile. Ebbene, gli stessi vanno rigettati dal momento che la decisione impugnata appare corretta, in quanto in essa si fa leva sul rilievo assorbente che si tratta di una questione nuova rispetto alle conclusioni della memoria difensiva di primo grado; inoltre, dalla sentenza d’appello si deduce che sul punto la decisione di primo grado non era stata fatta oggetto di specifico gravame e che l’espressione usata dagli attuali ricorrenti nelle conclusioni della memoria di prime cure era generica considerazioni, queste, non oggetto di specifiche ed esaurienti censure nel presente giudizio, atteso che le stesse si basano, invece, su elementi fattuali e su affermazioni generiche prive di riscontro, non suscettibili di valutazione in questa sede di legittimità. 8. Si deduce, con l’ultimo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1917 c.c. e dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto si ritiene che l’importo di L. 15.000.000, il cui riconoscimento era stato negato dal giudice d’appello per la novità e genericità della relativa richiesta, atteneva alle spese legali frutto dell’accordo intervenuto in corso di giudizio tra la società Calbucci, i suoi soci illimitatamente responsabili e l’Inail, con la conseguenza che per esse vigeva la regola della regolamentazione d’ufficio.

L’ultimo motivo del ricorso è inammissibile dal momento che si fa riferimento ad un accordo, col quale le parti avrebbero convenuto la sorte delle spese legali, che non risulta, però, allegato al ricorso in violazione del principio dell’autosufficienza come illustrato in precedenza.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti e vanno poste a loro carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario in favore della Fondiaria – SAI s.p.a., oltre Euro 40,00 per esborsi, spese generali, I.V.A. e C.P.A. ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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