Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2012, n. 6033 Licenziamento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.R., dipendente della società Aeroporti di Roma s.p.a. che ha da ultimo esercitato le mansioni di Responsabile di scalo presso l’aeroporto di (OMISSIS), adì in data 28/4/00 il giudice del lavoro del Tribunale di Roma esponendo che a seguito di reintegra nel posto di lavoro disposta in suo favore il 2/2/96 dal Pretore di Roma, in conseguenza dell’accertata illegittimità del licenziamento disciplinare infintogli dalla predetta società, era stato costretto a chiedere e ad ottenere, a causa della persistente inottemperanza all’ordine giudiziale, una nuova condanna della datrice di lavoro alla reintegra ed al risarcimento del danno biologico e da dequalificazione professionale nella misura di L. 27.847.000. Il ricorrente aggiunse che successivamente aveva dovuto di nuovo convenire in giudizio la datrice di lavoro per conseguire una pronunzia dichiarativa dell’illegittimità della sua assegnazione a mansioni dequalificanti e di condanna della stessa convenuta al risarcimento del danno nella misura di Euro 206.582,76, oltre che alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato.

A seguito di impugnazione di quest’ultima decisione da parte della società aeroportuale, con sentenza del 6/10/08 – 19/8/09 la Corte d’Appello di Roma – sezione lavoro ha riformato parzialmente la sentenza gravata, condannando l’appellante al minor danno di Euro 32.000,00, a titolo di dequalificazione professionale subita dallo I., avendolo riconosciuto solo nella misura del 30% della retribuzione media percepita per tutti e tre gli anni di dequalificazione, dopo aver tenuto conto anche dell’anzianità di servizio, del livello professionale acquisito e del depauperamento professionale subito dal dipendente.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso I.R., il quale affida l’impugnazione ad un solo motivo di censura.

Resiste con controricorso a società Aeroporti di Roma s.p.a..

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con un unico motivo di censura I.R. denunzia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per totale omissione della motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, dolendosi, in pratica, dell’entità della liquidazione del danno, avvenuta nella misura del 30% dell’ultima retribuzione rapportata al periodo ed alla natura della dequalificazione subita; criterio, questo, ritenuto apodittico ed inadeguato dal ricorrente, soprattutto se confrontato con la maggiore liquidazione eseguita in primo grado, rivelatasi, invece, a suo dire, proporzionata al pregiudizio sofferto. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la quantificazione monetaria operata dal giudice d’appello finisce per rivelarsi ulteriormente penalizzante, in quanto la perdurante e consistente dequalificazione subita non gli aveva consentito lo svolgimento dei turni notturni e festivi, la qual cosa aveva comportato una riduzione significativa della retribuzione sulla base della quale il danno era stato calcolato. In definitiva, lo I. lamenta l’arbitrarietà del criterio di calcolo adottato dalla Corte territoriale, ritenendolo non rispettoso del principio dell’equità sulla cui base è stato solo apparentemente enunciato, in quanto la liquidazione finale sarebbe risultata eccessivamente modesta rispetto al comportamento omissivo recidivante della parte datoriale ed alla gravità della dequalificazione patita.

Il ricorso è infondato.

Invero, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in merito ai criteri utilizzati per la liquidazione dell’accertato danno da demansionamento, oltre che corretta sul piano logico-giuridico, per cui non merita le censure di apoditticità ed inadeguatezza che le sono state mosse nel presente giudizio di legittimità.

Infatti, la Corte d’appello di Roma è pervenuta al convincimento di liquidare in via equitativa il danno da demansionamento nella misura del 30% dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente per ogni mese ricompreso nel periodo intercorrente tra la data della sentenza di reintegra (19.3.1999) e la successiva pronunzia oggetto di impugnazione (14.4.2002) sulla base dei seguenti elementi presuntivi ricavati dal processo: durata di circa tre anni del demansionamento subito da lavoratore; periodi di completa inattività del lavoratore durante tale arco temporale; livello di professionalità raggiunto, anzianità di servizio conseguita (luglio 1974) e depauperamento del patrimonio professionale acquisito;

pregiudizio alla professionalità ed alla dignità professionale dovuto al carattere elementare delle nuove mansioni affidate, consistenti in compiti esecutivi di scarso profilo, cui apparivano estranee le attribuzioni di responsabilità, coordinamento, autonomia decisionale, capacità di iniziativa e vasta preparazione professionale caratterizzanti il 1^ livello contrattuale posseduto.

Orbene, tali elementi presuntivi si rivelano idonei a sorreggere, nel loro insieme, l’impugnata decisione, che si sottrae, pertanto, al rilievo di arbitrarietà dedotto con l’unico motivo di censura.

Al riguardo è opportuno ricordare che questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. sez. lav. n. 14729 del 26/6/2006) che "in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto".

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Motivi di equità dovuti alle difficoltà dell’adottata liquidazione equitativa giustificano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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