T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1634

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente impugna con la procedura di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il comportamento inerte tenuto dall’amministrazione degli Interni sulla domanda che egli aveva presentato volta ad ottenere la cittadinanza italiana;

– il ricorrente deduce che il comportamento omissivo tenuto sarebbe illegittimo in quanto il Ministero degli Interni sarebbe obbligato a provvedere sull’istanza del privato;

– si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso;

– il ricorso veniva discusso nella camera di consiglio del 23. 3. 2011, all’esito della quale veniva emessa ordinanza istruttoria con cui si chiedeva all’amministrazione di riferire sullo stato della procedura amministrativa, ma nulla giungeva nei termini;

– per il merito si fissava udienza per il 23. 11. 2011 (dove veniva trattato erroneamente in udienza pubblica, ma la trattazione in udienza pubblica ex art. 87, co. 4, c.p.a. non è causa di nullità della decisione), all’esito del quale il ricorso veniva deciso;

– esso, nel merito, è fondato;

– la verifica dell’illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione postula l’accertamento di due elementi: a) la sussistenza in capo all’amministrazione di un obbligo di provvedere sull’istanza del privato; b) il successivo accertamento della sua inosservanza;

– nel caso di specie, il ricorrente ha provato in giudizio di aver presentato la domanda di cittadinanza il 27. 8. 2008;

– per il procedimento amministrativo attivato dall’interessato l’art. 3, d.P.R. 18 aprile 1994 n. 362 e la tabella A del d.m. n. 284 del 1993 prevedono un termine di conclusione di 730 giorni. Il termine è pertanto scaduto il 27. 8. 2010;

– non risulta che l’amministrazione abbia provveduto entro il termine, e la stessa nulla ha depositato quando è stato chiesta una relazione sullo stato della procedura amministrativa;

– in giudizio è stata pertanto dimostrata l’esistenza dell’obbligo di provvedere, e conseguentemente, l’illegittimità del comportamento inerte tenuto dalla pubblica amministrazione a fronte di un obbligo di provvedere sulla istanza del privato. Va ordinato, pertanto, ex art. 117, co. 2, c.p.a. all’ amministrazione resistente di rispondere con provvedimento espresso alla istanza presentata dal privato (fermo restando il potere della stessa di decidere nel merito se l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza è fondata, versandosi nell’ambito di attività amministrativa connotata da ampia discrezionalità nel contenuto del provvedimento da adottare);

– spese con la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di provvedere, con atto espresso e motivato, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione della presente sentenza, sull’istanza presentata dal ricorrente il 27. 8. 2008.

NOMINA come commissario ad acta, in caso di inottemperanza, il Dirigente responsabile del Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione del Ministero dell’Interno, che è onerato ad emettere nei 30 gg. successivi un provvedimento che definisca il procedimento aperto dall’istanza del ricorrente.

SPESE a carico dell’amministrazione resistente liquidate in euro 500, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *