Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2012, n. 6032 U. S. L.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.L., dal 5 novembre 1996 aiuto a tempo pieno di neurochirurgia, prima di fascia B e poi di fascia A, presso l’Ospedale casa sollievo della sofferenza riconosciuto Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico il 16 luglio 1991, aveva chiesto il 18 giugno 2002 all’Azienda ospedaliera Rummo di Benevento di essere ad essa assegnato in mobilità col ruolo di dirigente medico di neurologia, istanza infine respinta (dopo un iniziale accoglimento) dall’A.O., in quanto la Casa del sollievo della sofferenza "non ha ottemperato alle prescrizioni recate dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 15 undecies, finalizzate alla procedura di mobilità".

A seguito di ciò, il 19.9.2002 la A.O. Rummo aveva stipulato col S. un contratto a tempo determinato, assumendolo poi a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico del quale era risultato vincitore, in data 16 luglio 2004, in qualità di dirigente medico di primo livello nell’area di neurochirurgia e determinando la retribuzione sulla base del riconoscimento di una anzianità di servizio superiore a cinque anni (fascia A), tenendo quindi conto del servizio prestato presso la Casa sollievo della sofferenza.

Successivamente, ritenendo di avere erroneamente considerato utile, ai fini retributivi, il servizio prestato dal dirigente presso la casa di cura, l’A.O. aveva unilateralmente provveduto a rideterminare in un importo inferiore la retribuzione (fascia B) del S., a far data dal mese di agosto 2006.

Da tale situazione è nata l’iniziativa giudiziaria di S.L. con ricorso del 16 ottobre 2006, diretto ad ottenere nei confronti della A.O. di Benevento il riconoscimento del proprio diritto al trattamento retributivo previsto per i dirigenti medici di primo livello di fascia A da lui effettivamente percepito fino al luglio 2006, con le condanne conseguenti.

Le domande sono state respinte dal Tribunale di Benevento, sulla base della disciplina di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-undecies, come introdotto dal D.Lgs. n. 299 del 1999, avendo il giudice accertato che la Casa di sollievo della sofferenza aveva provveduto ad adeguare solo in data 23 luglio 2004 l’ordinamento del proprio personale alle disposizioni di tale decreto legislativo, fatto ritenuto costituire, ai sensi della norma di legge citata, il presupposto per il riconoscimento dei servizi ivi prestati.

Conseguentemente il Tribunale ha ritenuto che solo dalla data di assunzione del 19 settembre 2002 presso l’Azienda ospedaliera Rummo, fosse decorsa l’anzianità di servizio del ricorrente utile al fine considerato.

Su appello di S.L., la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 22 luglio 2009 e notificata il successivo 7 ottobre, ha confermato la decisione di rigetto delle domande, ma con una diversa motivazione, riconoscendo cioè utile ai fini considerati il servizio prestato dal S. presso la casa di cura unicamente per il periodo dal 5 novembre 1996 al 31 maggio 1999, ritenendo con ciò di fare applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 25 ai sensi della quale i servizi prestati negli istituti di ricovero e cura che abbiano ottenuto l’equiparazione prevista dal D.P.R. n. 130 del 1969, art. 129 "sono equiparati, ai fini dell’esame di idoneità e ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali".

Per la cassazione di tale sentenza, S.L. propone ora ricorso, notificato il 3 dicembre 2009, affidato a quattro motivi.

Resiste alle domande l’A.O. Rummo con rituale controricorso, proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale.

Ambedue le parti hanno depositato una memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente i due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., investendo la medesima sentenza.

1 – Col primo motivo di ricorso principale viene dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non si sarebbe accorta che, avendo riconosciuto utile, ai fini indicati, il periodo di servizio prestato dal ricorrente presso la casa di cura dal 5 novembre 1996 al 31 maggio 1999 ed essendo incontestato tra le parti quanto accertato dal giudice di primo grado relativamente alla utilità del servizio prestato presso l’A.O. Rummo dal 19.9.2002, ne conseguiva che alla data della riduzione della retribuzione avvenuta nell’agosto 2006, erano stati ormai superati i cinque anni di servizio utili per il conseguimento della fascia A già dal 24 marzo 2005, per cui la domanda originaria avrebbe dovuto essere accolta.

2 – Col secondo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione del principio secondo cui è sufficiente che le condizioni per l’accoglimento della domanda siano sussistenti al momento della decisione della causa.

3 – Col terzo motivo, il ricorrente denuncia, in via subordinata, il vizio di motivazione e la violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999 e del principio di intangibilità dei diritti quesiti nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c..

In proposito, la sua difesa sostiene l’irrilevanza del richiamo al D.P.R. n. 502 del 1992, art. 15-undecies, come modificato dal D.P.R. n. 229 del 1999 e al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 25, i quali riguardano esclusivamente i servizi utili ai fini degli esami di idoneità, dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti; nel caso in esame, viceversa, il problema riguarda la posizione retri butiva maturata per anzianità, "che è un fatto oggettivo non oggetto di alcuna valutazione discrezionale e quindi insuscettibile di alcuna disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati e costituente peraltro principio generale contrattuale e legale della progressione retribuiva all’interno del lavoro dipendente di ogni genere e grado, sia pubblico che privato".

Comunque l’espressione "a seguito di tale adeguamento" contenuta nell’art. 15-undecies citato non andrebbe interpretata in senso temporale ma causale e quindi, una volta scattato l’adeguamento, l’equiparazione opererebbe ex tunc. Infine, in appello era stato sostenuto dall’appellante che, presso la casa di cura l’adeguamento dell’ordinamento del personale c’era stato in via di fatto, tanto è vero che lo stesso ricorrente era stato assunto dalla casa di cura a seguito di pubblico concorso, deduzione in ordine alla quale la Corte territoriale aveva taciuto.

4 – Con l’ultimo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 1427, 1428, 1431 c.c., non avendo la Corte territoriale fornito alcuna risposta ad altre due questioni postele nell’atto di gravame: una relativa alla violazione dell’art. 2103 c.c. e quindi del principio di irriducibilità della retribuzione e l’altra relativa alla necessità che l’errore invalidante sia riconoscibile dall’altro contraente per essere rilevante.

5 – Col ricorso incidentale l’A.O. G. Rummo di Benevento deduce la violazione del D.P.R. n. 761 del 1979, artt. 24 e 25 e del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-undecies nonchè il vizio di motivazione sul punto. Le norme citate presupporrebbero infatti tutte l’adozione da parte dell’ente di provenienza dell’interessato di un provvedimento di adeguamento del proprio ordinamento del personale a quello dell’ente pubblico del comparto sanitario.

Poichè la Casa sollievo della sofferenza aveva adottato tale provvedimento di adeguamento solo nel luglio del 2004, i periodi di servizio prestati dal S. presso di essa antecedentemente all’assunzione del 19 settembre 2002 non avrebbero potuto essere considerati utili ai fini del conseguimento della retribuzione di fascia A della dirigenza medica di primo livello.

Appare necessario esaminare preliminarmente il ricorso incidentale, in quanto dalla decisione dello stesso dipende l’esito dell’intero giudizio (se respinto, andrebbe infatti accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; se accolto, andrebbe respinto l’intero ricorso principale).

Il ricorso incidentale è fondato, sia pure per una ragione in iure diversa da quella con esso sostenuta.

L’invocata disciplina di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 25, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, richiamata anche dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15- undecies, come aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, stabilisce infatti:

"i servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura,… negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico… sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali".

"A tali fini, …. gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto".

Il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-undecies, dispone poi:

"Gli enti e istituti di cui… nonchè gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 25, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche".

Come è evidente, ambedue le norme, anche attraverso il richiamo della seconda alla prima, subordinano all’adeguamento dell’ordinamento del personale degli enti considerati, tra i quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l’equiparazione dei servizi e dei titoli ivi acquisiti, ai soli fini degli esami di idoneità, ai fini dei concorsi di assunzione e ai fini dei trasferimenti, ma non anche ai fini dello sviluppo economico di carriera in caso di assunzione a seguito di pubblico concorso.

A tali diversi fini, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente principale, non può essere invocata l’esistenza di un principio generale di equiparazione.

Un siffatto principio generale è infatti riferibile, ex art. 2103 cod. civ., unicamente ad un unico rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le medesime parti o con l’impresa succeduta nel lato passivo dello stesso ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., mentre nel caso di specie trattasi di distinti rapporti di lavoro tra il S. e soggetti diversi, autonomamente istituiti secondo le regole vigenti per le relative assunzioni.

Infine, anche la regola prevista dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 24, in collegamento con i successivi artt. 25 e 26, comma 1, (peraltro non invocata dal ricorrente) non è applicabile al caso in esame, essendo riferibile unicamente alla fase di prima attuazione del servizio sanitario nazionale.

Il conseguente accoglimento del ricorso incidentale comporta il rigetto del ricorso principale, per infondatezza (sicuramente del primo nonchè della parte fondamentale del terzo e del quarto motivo) o per irrilevanza degli stessi (del secondo e della seconda parte del terzo).

Concludendo, riuniti i ricorsi, va rigettato quello principale e accolto l’incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto delle originarie domande di S.L..

Il comportamento ondivago e poco colloquiale della Azienda ospedaliera nella vicenda che ha dato luogo al giudizio e la soluzione del giudizio sulla base di una interpretazione delle norme di legge applicabili diversa da quella sostenuta dalla controricorrente consigliano di compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e accoglie quello incidentale; cassa conseguentemente la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di S.L.;

compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *