Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 26-10-2011, n. 38816

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La vicenda che occupa concerne il sequestro preventivo di immobili, in relazione al reato di lottizzazione abusiva. Il provvedimento genetico, adottato dal G.i.p. del Tribunale di Savona, è stato confermato dal Tribunale di Savona in data 13.10.2008 e quindi dalla Suprema Corte, con sentenza del 18.06.2009.

Il G.i.p., con successiva ordinanza del 28.09.2009, rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo avanzata dalla difesa;

ed il Tribunale di Savona, con ordinanza in data 4.2.1010, confermava il richiamato provvedimento.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza in data 6.10.2010, ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Savona del 4.2.2010; ed il Tribunale, decidendo nuovamente sull’appello, con ordinanza in data 8.3.2011, ha respinto il gravame, confermando il provvedimento impugnato.

Il Tribunale di Savona ha considerato che i provvedimenti amministrativi prodotti dalla difesa – segnatamente: delibera del Consiglio Comunale di Albenga del 16.7.2009 e provvedimento dirigenziale del 6.8.2009, con i quali la pubblica amministrazione non ha esercitato il potere di annullamento dei titoli edilizi ed ha riconosciuto l’interesse pubblico alla realizzazione delle opere di cui si tratta – non fanno venire meno la configurabilità del reato già commesso; che la situazione rappresentata dalla difesa non incide sulla responsabilità penale; che l’intervento edilizio, allo stato, risulta non conforme alla convenzione per quanto concerne un piccolo mappale fuori zona e la non inclusione nel progetto della intera zona del Piano Regolatore Generale. Il Tribunale ha quindi rilevato che permangono le esigenze cautelari che giustificano il vincolo, in relazione alla confisca degli immobili, prevista dalla legge in caso di lottizzazione abusiva, ex art. 321 c.p.p., comma 2;

e che il superamento dell’esigenza cautelare non può che essere ancorato al venir meno dei profili di illegittimità del titolo, pure rilevati dalla Suprema Corte.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Savona ha proposto ricorso per cassazione D.L.F., a mezzo del difensore, deducendo l’inosservanza del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), dell’art. 627 c.p.p., comma 3, ed il difetto di motivazione.

La parte osserva che i fatti nuovi, emersi successivamente al giudicato cautelare, concernono il sopravvenuto reperimento degli standard di urbanizzazione. Rileva la parte che il Tribunale ha errato nel qualificare come inevitabile la confisca dei manufatti, atteso che la confisca prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), può essere ovviata quando sussistano atti successivi della pubblica amministrazione incompatibili con la suddetta misura. L’esponente considera che, nel caso di specie, è sopravvenuta una convenzione aggiuntiva e che il Comune ha valutato la regolarità dell’intervento urbanistico.

Rileva, inoltre, che se la Suprema Corte avesse condiviso l’argomento posto dal Tribunale a fondamento del rigetto dell’appello, non avrebbe disposto l’annullamento con rinvio e demandato al giudice di merito di procedere ad una nuova valutazione, alla luce del reperimento degli standard urbanistici dei quali prima si contestava la mancanza.

Sotto altro aspetto, il ricorrente assume che il Tribunale abbia errato nel ritenere che permanesse l’illiceità dell’intervento edilizio; osserva che la Suprema Corte, pur avendo affermato l’esistenza di una originaria condotta illecita, ha evidenziato che occorreva dare corso ad una nuova valutazione, con riguardo alla attualità del periculum, alla luce delle predette sopravvenienze.

Infine, la parte rileva che del pari errato è l’argomento svolto dal Tribunale, in base al quale il superamento dell’esigenza cautelare non può che dipendere dal venir meno dei profili di illegittimità del titolo; sul punto, l’esponente ribadisce che, ferma la valutazione sulla originaria condizione del titolo, occorre considerare che le sopravvenienze in tema di standard assicurati al Comune, incidono sulla permanenza del periculum.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 La Suprema Corte, nella sentenza del 6.10.2010, dopo avere ricordato che le preclusioni derivanti dal cosiddetto giudicato cautelare non operano in seguito all’emergere di fatti inediti, ha sottolineato che il ricorrente ha allegato elementi nuovi, costituiti dal reperimento degli standards che l’accusa reputava mancanti e dai provvedimenti amministrativi successivamente adottati dall’amministrazione. La Suprema Corte ha, peraltro, chiarito che dette evenienze non rendono legittimo ab origine l’intervento edilizio di cui si tratta, ma che possono avere una ricaduta "solo sulla persistente necessità del vincolo reale".

Ciò chiarito, la Corte di legittimità ha considerato che attualmente è venuto meno l’improprio rapporto tra edificazione assentita ed urbanizzazione; che l’intervento non è conforme alla convenzione per quanto concerne un piccolo mappale fuori zona e la non inclusione del progetto della intera zona del Piano regolatore generale; e che la pubblica amministrazione ha affermato l’insussistenza di interessi pubblici idonei a fondare l’esercizio dei poteri di autotutela. La Suprema Corte ha, quindi, considerato che i predetti sopravvenuti elementi non erano stati presi in considerazione dai giudici di merito, "per quanto concerne il permanere della esigenze di cautela", nel provvedimento impugnato.

Per colmare tale lacuna motivazionale, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale, in sede di rinvio, non ha effettuato lo scrutino demandatogli, limitandosi a considerare che il superamento dell’esigenza cautelare non può che discendere dal venir meno dei profili di illegittimità originaria del titolo abilitativo.

3.2 Preme evidenziare che la Suprema Corte, nella fase rescindente del presente giudizio, ha ribadito un principio di diritto già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero, la Corte regolatrice ha chiarito che "Anteriormente alla formazione del giudicato, gli interventi del giudice penale devono essere coordinati con l’esercizio dei poteri spettanti in materia edilizia all’autorità amministrativa, al fine di non sottrarre a questa l’esercizio di poteri propri"; e che: "Per conseguenza, la confisca di terreni lottizzati non può essere disposta dal giudice quando (o nei limiti in cui) essa risulti incompatibile con un provvedimento già adottato dall’autorità amministrativa competente (per esempio, quando l’autorità urbanistica abbia autorizzato ex post una lottizzazione abusiva), ovvero nei casi in cui la mutata politica dei territorio perseguita dal Comune entri in conflitto con l’ordine giudiziale" (Cass. Sezione 3, sentenza n. 34881 del 22.04.2010, dep. 27.09. 2010, Rv. 248360).

4. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza oggi impugnata, di modo che il Tribunale di Savona esamini la questione afferente alla attualità del periculum, cioè a dire il permanere delle esigenze di cautela, in considerazione della incidenza che, sulle stesse, può derivare dalla sopravvenuta adozione dei provvedimenti amministrativi che regolano l’assetto urbanistico del territorio, in osservanza del principio di diritto ora richiamato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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