Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 26-10-2011, n. 38791 Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Ferrara – Giudice monocratico -, con sentenza in data 23-4-2009, dichiarava gli imputati D.G., quale legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sitel s.r.l., T.I. quale Amministratore delegato e Direttore Tecnico della Sitel, V.E. in qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, colpevoli per il reato di omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro a danno del dipendente della Sitel S.D.. Li condannava alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ciascuno, per intero condonati, ed al risarcimento dei danni in solido in favore delle parti civili. Per il medesimo fatto, era stato imputato anche Te.Iv., in qualità di Responsabile tecnico e del Servizio di Prevenzione e Protezione della soc. Sitel, il quale aveva patteggiato la pena.

In fatto (22-9-2003) era avvenuto che la Soc. Sitel, tenuta con contratto di subappalto alla manutenzione degli impianti elettrici dello stabilimento di cui era titolare la committente Soc. Polimeri Europa di Ferrara, aveva avuto l’incarico di procedere allo spostamento di alcuni quadri elettrici di notevoli dimensioni. A tal fine, quattro operai tra cui il S. avevano iniziato a compiere l’operazione mediante una manovra di rotolamento su tubi di un pesante armadio contenente due quadri elettrici, allorchè l’errata distribuzione del peso all’interno dei quadri elettrici aveva determinato lo sbilanciamento di uno di questi provocando l’urto e lo schiacciamento del S. il quale aveva riportato gravissime lesioni che lo avevano condotto immediatamente a morte.

Il Giudice riteneva responsabile per l’occorso in particolare V.E. perchè non aveva provveduto, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, a fare adeguare,in relazione al previsto spostamento di quadri elettrici di grandi dimensioni, il Piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dalla Sitel, con l’indicazione delle modalità più sicure di trasporto tenuto conto del peso dei carichi, del baricentro di essi e dei rischi connessi all’operazione. Il V., quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori, aveva per conto della Soc. SIMAM, società consulente della committente Polimeri Europa, redatto il Piano di sicurezza e di coordinamento D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 12 ed in questo erano stati presi in esame pure i rischi connessi con la movimentazione dei quadri elettrici. Per cui il predetto tecnico avrebbe dovuto comunicare alla Società appaltatrice Sitel le caratteristiche specifiche di tali impianti per consentire appunto l’approfondimento specifico in tema, in considerazione del trasporto degli stessi, del Piano operativo di sicurezza (POS) a sua volta redatto da detta Società subappaltatrice D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 4 e D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2.

Responsabile per il reato di omicidio colposo era anche T. I., che non aveva curato una corretta redazione del Piano operativo di sicurezza della Sitel, del tutto insufficiente e non specifico nella parte concernente i rischi relativi allo spostamento dei quadri elettrici, per i quali erano fornite delle indicazioni operative solo generiche contenute in un foglio manoscritto aggiunto successivamente all’originario piano realizzato.

2. Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 1-10-2010, confermava la statuizione di condanna nel confronti di V.E. e di T.I., concedeva loro le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante e riduceva la pena a mesi sei di reclusione ciascuno. Assolveva G. D. dal delitto ascritto per non avere commesso il fatto.

La Corte di merito prendeva innanzi tutto atto che i prevenuti avevano integralmente risarcito il danno alle parti civili.

In ordine alla posizione di V., il Collegio di Appello respingeva la deduzione difensiva secondo cui l’esclusiva responsabilità dell’evento avrebbe dovuto attribuirsi a Te.

I. – responsabile tecnico e per la prevenzione infortuni della Sitel – (imputato che aveva patteggiato la pena), in quanto era stato costui a decidere lo spostamento dei quadri elettrici mutando il programma dei lavori senza informare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Sul punto, ribadiva invece che la verifica da parte del coordinatore dei lavori circa l’idoneità del Piano operativo di sicurezza (POS) redatto dalla Sitel avrebbe dovuto essere preventiva e non poteva essere rimessa alle riunioni operative che venivano fatte periodicamente dall’Ing. V. per adeguare i piani di sicurezza ad effettive esigenze connesse all’evoluzione dei lavori e a modifiche intervenute:variazioni di tale natura, invero, non verificatesi nel caso di specie.

In ordine alla posizione di T.I., la Corte di Bologna riaffermava la carenza e genericità del Piano operativo di sicurezza redatto dalla Sitel circa l’individuazione dei rischi relativi alla traslazione dei quadri elettrici; nonchè, la mancata messa a disposizione di attrezzature idonee per gli operai addetti all’operazione e la mancata informazione degli stessi sui rischi ricorrenti.

3. V.E. proponeva ricorso per cassazione facendo valere quattro motivi di ricorso.

Affermava che il Giudice di Appello non aveva preso in considerazione i motivi di impugnazione, in specie sottovalutando la rilevanza delle riunioni periodiche indette da esso istante ai fini di predisposizione delle misure di sicurezza, come stabilito dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Dal che conseguiva che non avrebbero potuto essere compiute attività lavorative non pianificate in precedenza in sede di riunione e così in particolare lo spostamento dei quadri elettrici disposto unilateralmente da Te.Iv..

Aggiungeva che l’improvvisa azione di Te.Iv.aveva comunque comportato l’interruzione del nesso di causalità tra le pretese omissioni attribuite al V. e l’evento. Parimenti, l’evento aveva avuto luogo perchè, in violazione di quanto previsto dal POS della Sitel, era stato lasciato aperto un tombino, da dove provenivano i fili collegati con il quadro elettrico da spostare: la parte offesa S., andando all’indietro sotto il peso del quadro elettrico, aveva infilato una gamba nell’apertura rimanendovi incastrato e subito dopo era rimasto schiacciato dall’armadio contenente i quadri elettrici.

Rilevava che, malgrado l’avvenuto integrale risarcimento del danno in favore delle parti civili, le statuizioni concernenti appunto gli interessi civili non erano state revocate.

4. T.I. osservava che nel Piano operativo di sicurezza (POS) della Sitel era stato correttamente prevista la modalità consueta di spostamento dei quadri elettrici mediante rotolamento su rulli. D’altro canto, l’infortunio era avvenuto per una causa non prevedibile consistente nell’errata distribuzione del peso all’interno dei quadri elettrici, fatto questo non riconoscibile con la normale diligenza; nonchè altra causa dell’occorso era stato l’ordine impartito dall’altro coimputato Te.Iv., il quale aveva fatto spostare i quadri senza metterne al corrente l’ing. V., coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

I ricorrenti chiedevano l’annullamento della decisione.

Motivi della decisione

1. I ricorsi possono essere parzialmente accolti solo per quanto riguarda le statuizioni civili.

In primo luogo, va detto che il termine di prescrizione, con le intervenute sospensioni, ha la sua decorrenza al 28-09-2011.

Si osserva, in ordine alle doglianze esposte, che i giudici di merito hanno correttamente individuato la colpevolezza degli imputati nell’omissione degli obblighi connessi alle posizioni di garanzia rivestite.

2. In specie, V.E. ha omesso di verificare tempestivamente l’idoneità del POS redatto dalla Sitel in ordine alle modalità di spostamento dei pesanti e complessi quadri elettrici, secondo il preciso obbligo ricorrente a suo carico, in qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Nè detta verifica circa l’adeguatezza del POS avrebbe potuto essere rinviata in relazione al successivo progressivo avanzamento dei lavori. Si trattava, invero, di un incombente da effettuarsi in occasione della redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 12, di competenza appunto del V. quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ed al momento di tempestiva conoscenza del Piano operativo di sicurezza di competenza invece della Sitel, qualificato quest’ultimo dal citato art. 5 come piano complementare di dettaglio del Piano complessivo di sicurezza del cantiere di cui appunto al D.Lgs. n. 494 del 1996, successivo art. 12.

D’altro canto, in fatto, la Corte di merito ha correttamente sottolineato che la buca aperta in cui aveva inciampato il S. non avrebbe potuto essere chiusa con una griglia, perchè dalla stessa partivano i cavi elettrici collegati con i quadri elettrici:

piuttosto, la mancata conoscenza della sussistenza del tombino aperto era da addebitarsi all’insufficienza del Piano operativo della Sitel ed alla mancata conoscenza del rischi dell’operazione da parte dei dipendenti.

3. Ugualmente, infondate si palesano le deduzioni in fatto esposte da T.I., a fronte delle adeguate e ragionevoli osservazioni dei giudici di merito, attestanti l’assoluta genericità ed insufficienza del Piano operativo di sicurezza predisposto dalla Sitel stessa.

4. Per contro, fondata appare la censura mossa da V. E. circa la mancata revoca delle statuizioni civili, malgrado l’avvenuto risarcimento del danno in favore delle parti civili e la revoca della costituzione di queste. Pertanto, il relativo capo della sentenza va eliminato, procedendo all’annullamento senza rinvio della decisione limitatamente alla conferma delle statuizioni civili.

L’annullamento nei limiti anzidetti può essere esteso, ex art. 587 cod. proc. pen. anche alla posizione di T.I.. Nel resto, i ricorsi vanno respinti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili; statuizioni che elimina. Rigetta i ricorsi nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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