Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 26-10-2011, n. 38790

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 21 gennaio 2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 4 marzo 2010, esclusa la contestata aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, dichiarata la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sull’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, e, quanto al G. sulla recidiva, dichiarato il fatto di cui al capo b) assorbito nell’imputazione di cui al capo a), rideterminava le pene originariamente inflitte.

La Corte territoriale rilevava che in data 1 febbraio 2010 i militari operanti avevano fatto irruzione nell’appartamento occupato da cinque cittadini extracomunitari, rivenendo plurimi quantitativi e confezioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina;

evidenziava inoltre la Corte di Appello che si era accertato che l’imputato G. deteneva sulla propria persona un ovulo contenente gr. 0,2 di cocaina.

Il Collegio rilevava che G. si era dichiarato unico detentore di tutto lo stupefacente, mentre gli altri imputati contestavano l’avvenuta attribuzione, tra loro in concorso, della detenzione dell’intero quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nel predetto appartamento.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione S.F., deducendo l’erronea applicazione della legge penale con riguardo al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite penali.

3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Torino hanno proposto ricorso per cassazione D.I. e G.I., a mezzo del difensore.

D. deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla affermazione di penale responsabilità del medesimo istante, in ordine al reato di cui al capo A) della rubrica. La parte ritiene che gli elementi di fatto valorizzati dalla Corte territoriale nell’ambito del complessivo apprezzamento del materiale probatorio non risultino conducenti.

Rileva che D. fu colto dagli operanti nell’atto di uscire dalla abitazione; e che il coimputato G. aveva dichiarato che D. si trovava presso l’appartamento da pochi giorni. Ritiene l’esponente che a tutto concedere la posizione del D. integra la fattispecie della connivenza non punibile.

L’esponente censura la decisione impugnata anche in relazione alle inferenze tratte dal Collegio sulla base del rinvenimento di documenti di identità riferibili a D. all’interno dell’appartamento; la parte ritiene che detta documentazione neppure sia riferibile al prevenuto e richiama al riguardo la decisione assunta dal Tribunale del Riesame in sede cautelare. Inoltre, l’esponente rileva che D. non risulta intestatario del contatto di locazione.

Sotto altro aspetto, D. deduce la carenza di motivazione con riguardo alla entità della pena inflitta.

3.1 Con riferimento alla posizione del G., nel ricorso che occupa si deduce il vizio motivazionale in relazione alla entità del trattamento sanzionatorio; la parte ritiene che la Cotte territoriale abbia sottovalutato gli elementi di segno favorevole al prevenuto, quale l’ottimo contegno processuale.

Motivi della decisione

4. Il ricorso proposto da S.F. è fondato.

4.1 Si osserva che la Corte territoriale ha confermato l’affermazione di penale responsabilità di S.F., anche in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, ritenendo esigibile nei confronti dello straniero che pure abbia fatto ingresso irregolare nel territorio dello Stato, l’obbligo di esibizione dei documenti di identificazione e dei documenti di soggiorno.

Ritiene il Collegio di conformarsi, per condivise ragioni, all’orientamento espresso sul punto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno rilevato che il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto, o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno ovvero dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato, è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Strato e non anche degli stranieri che, come nel caso che occupa, si trovino in condizione irregolare;

ciò in quanto la modifica dell’art. 6, comma 3, cit., introdotta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), ha comportato una "abolitio criminis", ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, della preesistente fattispecie, per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare (Cass. Sez. U, sentenza n. 16453 del 24.02.2011, dep. 27.04.2011, Rv. 249546).

5. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di S.F. limitatamente al capo i) della rubrica con eliminazione del relativo aumento di pena per la continuazione, aumento che il giudice di merito ha quantificato in un mese di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, e quindi ridotto di un terzo per il rito prescelto. La pena definitivamente inflitta al prevenuto viene pertanto rideterminata – decurtato l’aumento di pena in concreto applicato dalla Corte territoriale per il reato di cui al capo i) – in anni tre mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 16.666,00 di multa.

6. I ricorsi proposti da D. e G., che è dato trattare congiuntamente, sono inammissibili.

6.1 Invero, gli esponenti si limitano a prospettare una mera rilettura del compendio probatorio, alternativa rispetto alle valutazioni effettuate dai giudici di merito. Come noto, si è chiarito che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv.

207945, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

Del resto, quanto a D.I., si osserva che la Corte di Appello ha rilevato che i militari operanti avevano atteso che costui uscisse dall’appartamento per procedere alla irruzione, approfittando della apertura della porta; e che all’interno della casa vennero rinvenuti la carta di identità ed il certificato elettorale senegalese del prevenuto. Il Collegio ha ritenuto che i richiamati elementi di fatto fossero indicativi della situazione di stabile convivenza del D. presso l’appartamento di Via (OMISSIS), eletto a luogo di riferimento della attività di spaccio di droga. La Corte ha rilevato, inoltre, che proprio D. risultava essere l’intestatario del contratto di affitto; e che il proprietario dell’immobile aveva dichiarato di intrattenere con D. i rapporti relativi alla locazione dell’alloggio. La Corte di Appello ha pure precisato che il fatto che tutte le dosi di sostanza stupefacente rinvenute nell’appartamento fossero riferibili alla medesima partita non assumeva alcun rilievo ai fini della riferibilità della droga ad un solo soggetto, anzichè a più persone. Oltre a ciò, ha evidenziato che a carico del D. si registrava l’episodio verificatosi il 27.01.2010, in cui i Carabinieri sottoponevano a controllo il predetto, in quanto direttamente coinvolto in un episodio di spaccio. Si osserva poi che la decisione oggi impugnata si colloca nell’alveo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione all’ambito applicativo della fattispecie della connivenza non punibile, invocata dalla difesa. Ed invero è pacifico il principio, ripetutamele espresso da questa Suprema Corte, secondo cui la distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile ed il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento ed il controllo della droga, assicurando all’altro concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21441 del 10/04/2006, dep. 21/06/2006, Rv.

234569).

Per quanto concerne poi il trattamento sanzionatorio, null’altro che rilevare la Corte territoriale ha conferentemente adempiuto al relativo obbligo motivazionale, in relazione alle posizioni di entrambi i ricorrenti. Con specifico riferimento al comportamento processuale tenuto da G., si osserva che il Collegio ha rilevato che il prevenuto si era limitato ad ammettere circostanze già accertate dagli inquirenti, al fine di assicurare l’impunità ai complici S. e D..

6.2 Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti da D. e G. segue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di S. F. limitatamente al capo i) della rubrica ed elimina il relativo aumento di pena per la continuazione di un mese di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, da ridurre per il rito. Ridetermina la pena definitiva inflitta all’imputato in anni tre mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 16.666,00 di multa.

Dichiara inammissibili i ricorsi di D.I. e G.Y. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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