Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 26-10-2011, n. 38789 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Milano – Giudice monocratico -, con sentenza in data 2-3-2011, applicava all’imputato H.S., su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. pen., la pena di anni tre di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva specifica e reiterata, in relazione al reato di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish.

2. L’imputato proponeva ricorso per cassazione dolendosi per l’insussistenza di un’adeguata motivazione in ordine alla mancanza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e circa la ritenuta congruità della pena concordata tra le parti.

Proponeva ricorso per cassazione anche il Procuratore Generale presso la Cotte di appello di Milano. Questi rappresentava che il prevenuto non avrebbe potuto essere ammesso al patteggiamento per una pena detentiva superiore ai due anni, attesa la sua qualificazione, ritenuta pure in sentenza, di recidivo reiterato ex art. 99 c.p., comma 4: ciò ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 1 bis era appunto espressamente escluso. Inoltre, erroneamente, in violazione dell’art. 69 c.p., comma 4, il Giudice aveva comunque ritenuto prevalenti le concesse circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

Chiedeva l’annullamento della decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto perchè fondato. Mentre, rimane assorbito il ricorso avanzato dall’imputato.

Si osserva che in effetti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 1 bis, l’applicazione della pena concordata non è consentita, nel caso di intesa per una pena detentiva superiore ai due anni, qualora all’imputato sia stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, come nel caso di specie. Pertanto, il procedimento di patteggiamento è stato svolto illegittimamente, dal che consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’espletamento di altro giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano. Dichiara assorbito il ricorso dell’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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