Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 26-10-2011, n. 38788

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 8 marzo 2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina del 26 maggio 2010, riconosciuta la riduzione per il rito abbreviato, esclusa l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, rideterminava la pena inflitta nei confronti di P. M. in anni quattro mesi otto di reclusione ed Euro 33.000 di multa.

La Corte territoriale evidenziava che il Tribunale di Latina aveva dichiarato P. responsabile dei reati di illecita detenzione e porto di arma clandestina e violazione della disciplina sugli stupefacenti, condannando l’imputato alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 50.000 di multa. La Corte di Appello rilevava che il prevenuto era stato fermato a bordo di una autovettura, nel cui bagagliaio erano stati rinvenuti circa 31 chilogrammi di hashish; e che sotto il sedile era riposta una pistola Beretta con matricola punzonata.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione P.M., a mezzo del difensore, deducendo la nullità parziale della sentenza, per omessa motivazione in relazione alla determinazione della pena afferente ai reati di cui al capo b) recte capo a) della rubrica, in applicazione dell’istituto della continuazione. Rileva l’esponente che la Corte territoriale, esaminando il relativo motivo di censura, ha considerato che il Tribunale non ebbe ad applicare alcun aumento per la continuazione dei reati di cui si tratta; la parte ritiene che detto assunto non possa essere condiviso, atteso che il Tribunale, nella determinazione della pena, aveva fatto riferimento a tutti i capi di imputazione.

Sotto altro aspetto, il ricorrente si duole del fatto che nel capo a) della rubrica siano contestati sia la detenzione che il porto dell’arma; osserva al riguardo che la pistola non era suscettibile di pronta utilizzazione, di talchè nel caso di specie potrebbe trattarsi di semplice trasporto. Osserva che l’autovettura non è individuabile come luogo pubblico. L’esponente ritiene poi che P. non poteva sapere che la matricola della pistola fosse stata abrasa.

Infine, la parte deduce la violazione della legge processuale;

ritiene che il Tribunale abbia affidato ad una motivazione apparente il rigetto della richiesta di patteggiamento, con il riferimento alla incongruità della pena. E considera che la Corte di Appello ha confermato tale decisione, pure avendo applicato una pena vicina a quella concordata ed avendo escluso l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80.

Motivi della decisione

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. Come conferentemente rilevato dalla Corte di Appello, invero, il primo giudice non ha applicato alcun aumento di pena per la continuazione interna, tra le fattispecie di detenzione e porto di arma di cui al capo a), di talchè la censura oggi reiterata risulta, in termini, destituita di ogni fondamento. E’ poi appena il caso di rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non da luogo a nullità, per assenza di previsione di legge, l’omessa specificazione, nell’applicazione della pena per reato continuato, degli aumenti correlati ad ogni singolo reato, una volta che sia stato individuato – come nel caso di specie – il reato più grave (Cass. Sezione 2, Sentenza n. 32586 del 3.06.2010, dep. 01.09.2010, Rv. 247978).

4. Il secondo motivo di ricorso risulta del pari inammissibile, risolvendosi nella mera lettura alternativa delle emergenze di fatto censite dai giudici di merito. Ferme le considerazioni sopra svolte, in relazione al fatto che il Tribunale non ebbe ad applicare la continuazione tra le fattispecie di porto in luogo pubblico e detenzione di arma, si osserva che la Corte di Appello ha del tutto conferentemente chiarito – in applicazione dei principi ripetutamente affermati in materia dalla Corte regolatrice: si veda ex multis Cass. Sezione 1, sentenza n. 395 del 6.12.1999, dep. 14.01.2000, Rv. 215146 – che la fattispecie del trasporto dell’arma, invocata dalla difesa, non veniva altrimenti in rilievo, atteso che la predetta ipotesi è riconducibile al caso in cui l’arma venga portata con modalità incompatibili con l’uso immediato (ad esempio smontata).

La Corte territoriale ha, inoltre, evidenziato che nel caso di specie la detenzione concorreva con il porto in luogo pubblico, poichè l’azione dell’imputato non poteva considerarsi esaurita nel porto in luogo pubblico dell’arma. Il Collegio ha osservato che lo stesso imputato aveva riferito di avere disposto che l’arma venisse tolta dal borsone riposto nel bagagliaio e posizionata sotto il sedile; ed ha ritenuto che il porto in luogo pubblico dell’arma – atteso che l’auto transitava nella pubblica via – concorreva in realtà con la detenzione della pistola, che si trovava sotto il sedile dell’auto, a diretta disposizione dell’imputato. La Corte di Appello ha pure considerato la evidente irragionevolezza dell’assunto difensivo volto a ritenere che P. non avesse consapevolezza della clandestinità dell’arma, tenuto conto delle specifiche modalità del fatto: il Collegio ha sottolineato che la pistola era stata consegnata al corriere unitamente ad oltre trenta chili di sostanza stupefacente.

5. In relazione al terzo motivo di ricorso, si osserva che la parte ha depositato atto di rinuncia parziale ai motivi, con riferimento alla dedotta violazione della legge processuale.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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