Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 26-10-2011, n. 38787 Mezzi di prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 15.04.2010, confermava la sentenza del Tribunale di Benevento del 12.11.2008, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di A. N., in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, (rispetto ad un tasso alcolemico pari a 1,36, g/l).

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato. La parte reitera l’eccezione, già dedotta nei motivi di appello, relativa alla inutilizzabilità degli esiti degli esami ematici effettuati dai sanitari presso l’Ospedale ove il prevenuto era stato trasportato – a seguito dell’incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto – in assenza del consenso dell’interessato.

L’esponente considera che gli agenti della Polizia stradale, intervenuti sul luogo dell’incidente, ebbero a richiedere ai sanitari l’effettuazione del test alcolimetrico del sangue. In punto di fatto, la parte ritiene che il test ematico venne effettuato non per motivi clinici – non giustificati dallo stato del paziente – ma solo a seguito della predetta richiesta formulata dagli agenti di polizia giudiziaria.

Sotto altro aspetto, la parte ribadisce che, nel caso, le modalità del prelievo ematico non rispettarono la "catena di controllo" prevista da un protocollo operativo approvato nel 2005 dal Ministero della Salute; e ritiene che gli esiti degli esami ematici siano perciò inattendibili.

Infine, la parte censura le considerazioni svolte dai giudici di merito, circa la valutazione sintomatica dello stato di ebbrezza, valutazione effettuata sulla base della condotta di giuda del prevenuto. Al riguardo, il ricorrente confuta il contenuto della deposizione resa dall’ufficiale di polizia giudiziaria in ordine alla dinamica del sinistro, argomentando sulla base della consulenza tecnica di parte; rileva che nei motivi di appello non si era dilungato sul contenuto della predetta consulenza avendo rimesso al Collegio la lettura dell’elaborato.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 La parte deduce l’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici svolti sui campioni biologici, trattandosi di materiale prelevato in assenza di consenso da parte dell’interessato.

Il rilievo non ha pregio. Questa Suprema Corte ha, invero, chiarito che i risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4118 del 09.12.2008, Rv. 242834).

Si osserva che la Corte regolatrice ha da ultimo rilevato – dopo avere ribadito l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, dei risultati dell’accertamento del tasso alcoolemico conseguenti a prelievo ematico eseguito al pronto soccorso, a richiesta della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 5, senza necessità del consenso dell’interessato – che il principio sopra richiamato risponde alla necessità di garantire in concreto la più tempestiva ed efficace tutela degli interessi fondamentali della collettività; e che detto principio ha trovato conferma nella recente disposizione di cui alla L. 30 giugno 2009, n. 85, art. 27, con la quale è stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 354 c.p.p., comma 3, norma che stabiliva un generale dovere per la polizia giudiziaria, in caso di accertamenti comportanti il prelievo di materiale biologico, di conformarsi al disposto dell’art. 349 c.p.p., comma 2 bis, (Cass. Sezione 4, sentenza n. 8276 del 13.01.2011, Artioli, n. m.).

3.2 Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha chiarito che presso il Pronto Soccorso, ove venne trasportato l’odierno imputato, vennero effettuati prelievi ematici secondo i normali protocolli medici riguardanti non solo il test alcolimetrico ma una serie di indagini che di routine vengono effettuate in situazioni di emergenza, di talchè risulta ininfluente la mancanza di consenso.

La Corte territoriale ha poi del tutto conferentemente rilevato che il protocollo citato dalla difesa riguarda le modalità di prelievo effettuato con il consenso dell’interessato; e che detto protocollo non risulta applicabile al caso di specie, ove venne seguita, come chiarito, la procedura di urgenza specifica per i pazienti traumatizzati.

Si osserva, infine, che la Corte di Appello, del tutto legittimamente, non si è soffermata sulla dinamica del sinistro, stante il tenore dei motivi di appello proposti dalla difesa, non contenenti specifiche censure relative alla effettuata ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del Tribunale.

4. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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