Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 26-10-2011, n. 38784

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in data 21.04.2010, il Tribunale di Trieste applicava nei confronti di Z.M. la pena concordata dalle parti, in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste rilevando che nella nota di trasmissione della notizia di reato i Carabinieri procedenti avevano indicato che la vettura condotta dall’imputato era cointestata al prevenuto ed al padre F.. Considera la parte che la mancata pronuncia della confisca del veicolo comporta, sul punto, la nullità della sentenza.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

L’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), stabilisce che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, "salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".

Come noto, la L. 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha apportato modifiche alla disciplina della confisca in relazione al reato contravvenzionale che occupa. In particolare, il legislatore ha eliminato il riferimento alla fattispecie di cui all’art. 240 c.p., comma 2, già previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c); in ciò adeguando il dettato normativo al recente intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza 4 giugno 2010 n. 196, aveva dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), proprio in riferimento al citato rinvio all’art. 240 cod. pen..

Questa Suprema Corte, nell’interpretare il novellato testo normativo, ha quindi chiarito: che la confisca prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, come modificato dalla L. n. 120 del 2010, ha oggi natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria; e che spetta conseguentemente al giudice penale "delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida". (Cass. Sez. 4, sentenza n. 40523 del 4.11.2010, dep. 16.11.2010, Rv. 248859; si veda anche Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15022 del 25.02.2011, dep. 13.04.2011, Rv. 250229).

I cenni che precedono inducono, pertanto, a rilevare che mantengono piena validità i principi di diritto affermati dalla Corte regolatrice, in materia di confiscabilità del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza. Ai fini di interesse, si ricorda che questa Suprema Corte ha precisato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, è legittimo il sequestro (per intero) di un veicolo "con il quale è stato commesso il reato" in vista della confisca della quota appartenente all’indagato/imputato (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41870 del 03.07.2009, dep. 30.10.2009, Rv.

245439).

Orbene, nel caso di specie, il giudice procedente ha omesso di provvedere in ordine alla confisca del veicolo, pur risultando dagli atti che l’automezzo utilizzato per la commissione del reato fosse cointestato all’imputato ed al di lui padre.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Trieste, limitatamente alla mancata statuizione relativa alla confisca.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del veicolo e rinvia sul punto al Tribunale di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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