T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1622 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che nella memoria depositata il 25 ottobre 2011 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, avendo raggiunto con l’Amministrazione intimata un bonario accordo anche in punto spese legali, che si è impegnato a corrispondere nella misura onnicomprensiva di Euro 2.500 oltre accessori di legge, da corrispondere per il patrocinio legale dell’Amministrazione stessa nel solo ricorso n°681/1996 di questo Tribunale (v. testo deliberazione di Giunta 14 novembre 2011 n°81, allegata alla memoria citata);

– che la sopravvenuta carenza di interesse di cui sopra, in mancanza di riserve sul punto, va apprezzata come concernente anche eventuali interessi risarcitori;

– che pertanto si deve pronunciare come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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