Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 26-10-2011, n. 38782

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 14.06.2010, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 25.10.2006, con la quale era stata affermata, all’esito di giudizio abbreviato, la penale responsabilità di N.A., in ordine al delitto di furto aggravato di energia elettrica. La Corte territoriale evidenziava che la responsabilità dell’imputato era stata affermata dal primo giudice sulla base del contenuto del verbale di arresto, atteso che N. era stato sorpreso all’interno dell’abitazione presso la quale era stato realizzato un abusivo allacciamento alla rete elettrica mediante cavi volanti; ed in considerazione delle dichiarazioni rese dallo stesso prevenuto, il quale aveva ammesso di abitare nel predetto appartamento unitamente a M.L..

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge, con riferimento all’art. 40 cod. pen.. La parte ritiene che la Corte di Appello, nell’affermare la responsabilità dell’imputato per il furto di energia elettrica abbia omesso di verificare se l’evento fosse effettivamente conseguenza della condotta posta in essere dal N.. Il ricorrente considera che la mera presenza del prevenuto all’interno della abitazione non costituisce prova della responsabilità del N., rispetto al furto di energia elettrica; osserva al riguardo che l’alloggio non era assegnato all’imputato; che neppure il contratto di fornitura di energia elettrica era intestato al N.; e che altro soggetto era il beneficiario del contestato allacciamento abusivo. Il ricorrente ritiene che la Corte territoriale abbia confuso l’elemento oggettivo e quello soggettivo del reato e che abbia fatto riferimento ad un dovere di diligenza, rispetto alla verifica dell’abusivo allacciamento, non sussistente in capo al soggetto che sia ospitato all’interno dell’appartamento.

In subordine, il ricorrente deduce il vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio; osserva che il Collegio ha inopinatamente confermato la misura della pena inflitta dal primo giudice.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

3.1 Con il primo motivo la parte si limita a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, che risulta inammissibile in sede di legittimità. Invero, si è chiarito che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). Non sono consentite, cioè, le censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. 6 sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Peraltro, nel confutare le argomentazioni svolte dall’appellante, la Corte territoriale ha evidenziato che N. era stato trovato all’interno dell’appartamento intestato alla M.; e che lo stesso prevenuto aveva dichiarato di convivere con la signora M. da dieci mesi. La Corte di Appello ha conferentemente osservato che l’imputato, in un così ampio arco temporale di convivenza, aveva avuto modo di apprezzare: la mancata effettuazione di spese per la fornitura di energia elettrica; e che il collegamento era stato effettuato mediante cavi volanti, artificio avvistabile anche senza l’uso di ordinaria diligenza da parte degli usuari dell’appartamento. La Corte di Appello ha quindi confermato la decisione assunta dal primo giudice, fondata sul quadro fattuale accertato dai verbalizzanti al momento dell’arresto del prevenuto.

3.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. La Corte territoriale ha rilevato che l’effettuata commisurazione della pena era ampiamente giustificata dai numerosi e gravi precedenti dell’imputato, più volte condannato per rapina e altri reati; ed ha considerato che, non di meno, il Tribunale aveva concesso al prevenuto le attenuanti generiche.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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