T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-11-2011, n. 2920 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso l’istante chiede l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Civile di Busto Arsizio – sezione Lavoro – n. 136/2010 del 12 marzo 2010, passata in giudicato, lamentando la mancata corretta esecuzione della stessa da parte del comune intimato.

Premette in fatto:

che, con provvedimento del 2007, il Segretario Generale del comune di Gallarate ha disposto il suo trasferimento d’ufficio per mobilità interna dall’incarico di Vicecomandante della Polizia municipale, con funzioni organizzative e di coordinamento (cat. D – pos. ec. D3) a quello di funzionario presso il Settore Programmazione Territoriale, Servizio Idoneità Alloggi, a decorrere dal 26 novembre 2007;

che, con sentenza n. 136/2010 del 12 marzo 2010, passata in giudicato, il Tribunale Civile di Busto Arsizio – sezione Lavoro – ha accolto il ricorso da lui presentato avverso il succitato provvedimento, previo accertamento del demansionamento, condannando il comune convenuto a reimmetterlo nelle mansioni precedentemente occupate o in altre equivalenti, oltre al pagamento in suo favore della somma corrispondente alla minor retribuzione percepita dalla data del trasferimento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo e della somma di euro 10.000, liquidata in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (danno professionale e all’immagine), oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza al saldo e spese di lite;

che il comune avrebbe ritenuto di ottemperare alla sentenza succitata mediante il pagamento delle somme, peraltro liquidate in modo errato, nonché mediante l’emissione del provvedimento del Segretario Generale del 17 giugno 2010, con il quale è stato disposto che "a far tempo dal 1.07.2010, il dipendente a tempo determinato ed orario pieno Sig. P.G., Funzionario (cat. D – pos. giur. D3 – pos. econ. D3) in servizio presso il Servizio Idoneità Alloggi Settore Programmazione Territoriale, presti servizio presso la Civica Biblioteca del Settore Istruzione, Cultura e Sport, svolgendo mansioni che gli saranno affidate direttamente dal Dirigente di riferimento dei Servizi Cultura e Sport" precisando che "a breve partiranno i lavori di ristrutturazione della sede che ospiterà la Civica Biblioteca e che risulta necessario dotare il servizio di personale altamente specializzato che si occupi di tutte le operatività connesse alla nuova sede obiettivamente più grande dell’attuale".

A sostegno del proprio ricorso l’istante lamenta, essenzialmente, il nuovo demansionamento determinato dalle successive determinazioni comunali, atteso che la nuova biblioteca alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato – peraltro con mansioni che non potrebbero essere per nulla paragonate a quelle in precedenza espletate di Vicecomandante della Polizia municipale, con funzioni organizzative e di coordinamento – non sarebbe stata ancora realizzata, mancando i fondi necessari per la sua costruzione.

Il ricorrente conclude chiedendo l’accertamento della nullità del provvedimento adottato dall’amministrazione in elusione del giudicato, oltre alla condanna della stessa all’esatta ottemperanza alla succitata sentenza, all’occorrenza anche con la nomina di un commissario ad acta, mediante il reintegro del ricorrente nelle mansioni, tutte, svolte prima del trasferimento al Servizio Idoneità Alloggi, oltre al risarcimento di tutti i danni (anche esistenziali) da ritardo nell’esecuzione.

Si è costituito il comune intimato, controdeducendo alle specifiche doglianze e chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.

In particolare, la difesa del comune di Gallarate ha evidenziato che il trasferimento del ricorrente era stato determinato per incompatibilità ambientale, essendo stato lo stesso coinvolto in episodi di molestie nei confronti di alcune dipendenti subordinate prestanti servizio presso il Settore Polizia municipale; ha, inoltre, posto in evidenza l’inesistenza in capo al ricorrente del diritto all’immodificabilità delle mansioni dallo stesso esercitate e l’equivalenza tra le mansioni svolte in precedenza e quelle di nuova attribuzione, entrambe appartenenti alla posizione giuridica ed economica D3 come risulterebbe dall’esame della contrattazione collettiva – Comparto Regioni e Autonomie Locali, nonché, in ogni caso, la disponibilità dell’amministrazione a venire incontro alle richieste dell’interessato, come risulterebbe dimostrato da una proposta del marzo 2011, versata in atti, di attribuzione di diverso incarico nella qualità di funzionario preposto al coordinamento degli interventi in materia di lotta all’evasione fiscale, commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all’estero, disponibilità di beni rilevanti per accertamenti sintetici del reddito, idoneità alloggi.

Tale proposta, alla quale il ricorrente era inizialmente favorevole, non si sarebbe ancora concretizzata solo per difficoltà correlate alla situazione del ricorrente, assente da molti mesi.

Dall’esame dei suddetti accadimenti reputa il collegio che, pur avendo il comune formalmente provveduto ad assegnare il ricorrente ad una posizione funzionalmente equivalente a quella in precedenza esercitata, in concreto l’interessato non sia stato posto in condizione di esercitare effettivamente mansioni corrispondenti a tale posizione. E ciò in ragione della mancata esistenza, effettiva, della biblioteca cui era stato assegnato proprio in ragione della necessità di dotare il servizio di personale altamente specializzato che si occupasse di tutte le operatività connesse alla nuova sede obiettivamente più grande dell’attuale, per la cui ristrutturazione, pacificamente, il comune non aveva i fondi necessari.

Né l’assenza per malattia del ricorrente può valere ad esimere l’amministrazione dal proprio comportamento inerte con riferimento all’attribuzione del nuovo e diverso incarico di coordinamento prospettato, essendo certamente nella disponibilità della stessa il potere di emettere provvedimenti di assegnazione del proprio personale a funzioni ben determinate, pur nella momentanea assenza del personale stesso.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, conseguendone l’obbligo dell’amministrazione intimata di reimmettere effettivamente il ricorrente nelle mansioni precedentemente occupate o in altre equivalenti, come statuito dalla sentenza del Tribunale Civile di Busto Arsizio – sezione Lavoro – n. 136/2010 del 12 marzo 2010, passata in giudicato, della quale si chiede l’ottemperanza.

Riguardo, invece, all’istanza di risarcimento del danno non patrimoniale (asseritamene esistenziale) conseguente dal ritardo nell’esecuzione del "dictum" giurisdizionale, deve osservarsi che il ricorrente medesimo, dapprima favorevole all’assegnazione al nuovo incarico prospettatogli dall’amministrazione (come risulta dalla documentazione versata in atti) ha certamente contribuito, successivamente, con la propria prolungata assenza, a ritardare l’emissione di tale assegnazione.

Di conseguenza, non può che ricevere applicazione l’art. 1227 c.c., che prevede il principio del concorso colposo del creditore, ed in particolare la seconda parte della disposizione normativa, risultando non dovuto il risarcimento per i danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, come nella fattispecie all’esame del collegio.

Tale conseguenza discende, infatti, oltre che dai principi civilistici di ordine generale in tema di obbligazioni – ed in particolare di diligenza, correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1176 del c.c. – anche dall’espresso dettato dell’art. 30, comma 3, seconda parte, del c.p.a., per il cui disposto "Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza,…" riprendendo, dunque, la lettera della seconda parte del succitato art. 1227; tale disposizione normativa, inoltre, è richiamata espressamente all’art. 124 del c.p.a. nell’ambito della tutela risarcitoria, seppur nella specifica materia delle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

Ne risulta l’infondatezza di ogni pretesa risarcitoria vantata dal ricorrente.

Con riferimento, infine, all’asserita inesatta esecuzione riguardo al pagamento delle somme liquidate dall’amministrazione, dalla documentazione versata in atti risulta, al contrario, l’esattezza del conteggio effettuato dal comune di Gallarate e, prima ancora, del computo delle voci di cui tali somme si compongono.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione. Respinge l’istanza risarcitoria e di pagamento di ulteriori somme pecuniarie.

Condanna il comune di Gallarate alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che si liquidano in euro 1500, oltre ad oneri di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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