Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-10-2011, n. 38812 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.C., indagato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 – per avere importato dalla Spagna in Italia sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr. 1.669, trasportata a bordo dell’auto "Opel Zafira", alla cui guida egli è stato sorpreso, nascosta in un doppio fondo ricavato sotto il sedile anteriore lato passeggero – personalmente e per il tramite del difensore propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, del 4 aprile 2011, che ha respinto la richiesta di riesame del provvedimento di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip dello stesso tribunale il 18 marzo 2011.

L’arresto in flagranza ed il sequestro del notevole quantitativo di stupefacente è giunto in esito ad una complessa attività d’indagine grazie alla quale è stata localizzata in Spagna la presenza del telefono cellulare in uso al P. e sono stati attentamente monitorati i suoi movimenti fino al momento del controllo dell’auto condotta dallo stesso ed al rinvenimento e sequestro dello stupefacente.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di proporzionalità della misura applicata.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

In realtà, il giudice del riesame ha adeguatamente affrontato il tema delle esigenze di cautela e, in piena sintonia con gli elementi probatori acquisiti, ne ha giustamente e condivisibilmente ritenuto la sussistenza, sotto il profilo del pericolo di reiterazione, richiamando essenzialmente le modalità della condotta criminosa. A tale proposito, è stato segnalato che la lunga permanenza in Spagna dall’indagato, evidentemente necessaria per condurre in porto le operazioni di acquisto e di trasporto della droga, la predisposizione di un’auto munita di un sottofondo per occultarla ed i suoi rapporti con altri trafficanti dovevano ritenersi significativi del coinvolgimento dell’odierno ricorrente in ambienti di criminalità stabilmente dediti al traffico di stupefacenti. Indicativi, in definitiva, della propensione a delinquere e della pericolosità sociale dell’indagato.

Proprio il retroterra dell’intera operazione ed il coinvolgimento nella vicenda di sodalizi dediti al traffico internazionale di tali sostanze hanno giustamente indotto i giudici del merito a ritenere attuali e pressanti le esigenze di cautela, e dunque la necessità di ricorrere alla più afflittiva delle misure custodiali, ritenuta l’unica in grado di impedire il protrarsi di contatti con i personaggi partecipi del traffico e di evitare la reiterazione del reato.

Non hanno omesso gli stessi giudici di considerare lo stato di incensuratezza dell’indagato ed il suo regolare inserimento lavorativo, circostanze, tuttavia, legittimamente ritenute inidonee, alla luce delle precedenti considerazioni, anche solo a ridimensionare in maniera significativa il quadro cautelare.

In definitiva, nel provvedimento impugnato sono state esaustivamente affrontate e con coerenza logica risolte le questioni poste dal P. all’attenzione del tribunale. Di qui la manifesta infondatezza del ricorso e la conseguente declaratoria d’inammissibilità dello stesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.

Copia del presente provvedimento deve essere inoltrata al direttore dell’istituto penitenziario competente affinchè provveda nei termini stabiliti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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