Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-10-2011, n. 38811

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

-1- S.D., imputato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 – per avere detenuto a fini di spaccio 4 panetti di hashish del peso di gr. 394,94, con principio attivo pari a gr. 20,49, da cui avrebbero potuto ricavarsi 819 dosi singole – propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, del 23 marzo 2011, che ha respinto l’appello dallo stesso proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con il quale la corte d’appello ha rigettato l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l’abitazione per avviare un programma di recupero, essendo egli tossicodipendente.

Nel respingere l’appello, il tribunale ha rilevato: a) che dubbia doveva ritenersi l’attualità dello stato di tossicodipendenza dello S., essendo lo stesso detenuto da un anno; b) che il programma terapeutico ambulatoriale era inidoneo anche in vista della sua genericità; c) che il giudizio di merito, definito nella sede di appello con la conferma della condanna dell’imputato, aveva evidenziato come il reato commesso fosse espressione di un’elevata capacità criminale.

-2- Avverso detta ordinanza ricorre, dunque, S.D., che deduce violazione dell’art. 310 c.p.p., comma 1 e art. 597 c.p.p., comma 1 e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Sostiene, anzitutto, il ricorrente che la motivazione di detto provvedimento travalica, in violazione del carattere parzialmente devolutivo dell’impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen., i limiti imposti alla cognizione del tribunale dai motivi di gravame, incentrati solo sulla sussistenza della "eccezionale rilevanza" delle esigenze cautelari, non anche sulla attualità della diagnosi di tossicodipendenza e sull’adeguatezza del programma terapeutico. Sostiene, altresì, che del tutto carente sarebbe la motivazione proprio nel punto che costituiva specifico oggetto del gravame, relativo alla qualificazione delle esigenze cautelari in termini di eccezionale rilevanza.

Motivi della decisione

-1- Il ricorso è infondato. In realtà, sia il tribunale, costituito ex art. 310 cod. proc. pen., sia la corte d’appello di Roma in sede di dibattimento d’appello, hanno respinto l’istanza di arresti domiciliari avanzata dallo S. rilevando come non ne ricorressero i presupposti in ragione, sia dell’elevata capacità criminale del richiedente, sia della inidoneità del programma terapeutico, meramente ambulatoriale.

In particolare, nel provvedimento oggi impugnato, il tribunale, sia pure in termini sintetici, ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari di particolare gravità richiamando, non solo i precedenti penali dello S., ma anche quanto emerso nella sede dibattimentale in ordine alla gravita dei fatti contestati, ritenuti dallo stesso giudice del merito espressione di una capacità criminale accresciuta in considerazione dei collegamenti del soggetto con ambienti criminali capaci di rifornirlo di stupefacenti in quantità elevata. Giudizio, peraltro non contestato dal ricorrente, che certamente integra gli estremi della eccezionalità delle esigenze cautelari di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89.

Lo stesso tribunale, d’altra parte, ha correttamente rilevato – senza andare oltre le proprie prerogative e competenze, e sempre nell’ambito della verifica, globalmente devoluta alla sua cognizione, della sussistenza dei presupposti per l’ammissione al regime degli arresti domiciliari, alla luce del disposto di cui al richiamato art. 89 – che l’odierno ricorrente non aveva in corso alcun serio programma di trattamento, avendo solo allegato, all’istanza di sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare, un certificato dell’ASL di Lanciano attestante lo stato di tossicodipendenza, privo della indicazione di uno specifico programma terapeutico.

La circostanza, non contestata dal ricorrente, legittimamente è stata considerata dal tribunale quale ulteriore motivo di rigetto della richiesta dì arresti domiciliari.

-2- II ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere inoltrata al direttore dell’istituto penitenziario competente affinchè provveda nei termini stabiliti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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