Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-10-2011, n. 38810

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14 luglio 2010, il Gip del Tribunale di Padova ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a M.G., imputato ex art. 110 cod. pen. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, la pena concordata tra le parti ed ha disposto, completata l’espiazione, l’espulsione del condannato dal territorio dello Stato.

Avverso tale sentenza propone ricorso il M. che deduce, con riguardo alla disposta espulsione, l’erronea applicazione della legge penale, avendola il giudicante disposta senza avere formulato uno specifico giudizio di pericolosità sociale dell’imputato, necessariamente propedeutico all’applicazione di una misura di sicurezza personale.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In realtà, con sentenza n. 58/1995, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1 nella parte in cui obbliga il giudice a disporre l’espulsione, a pena espiata, dello straniero contestualmente condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e art. 82, commi 2 e 3, predetto D.P.R., senza averne preventivamente e concretamente accertato la pericolosità sociale.

Il giudice, dunque, alla stregua di tale decisione, nell’emettere una sentenza di condanna a carico di uno straniero per uno dei reati sopra indicati, è tenuto ad accertare, prima di disporne l’espulsione, la sussistenza della pericolosità sociale dello stesso e dare, del giudizio espresso, adeguata motivazione (Cass. nn. 35953/02, 26096/04, 46759/07, 45468/10).

Orbene, nel caso di specie il tribunale ha disposto l’espulsione del condannato dal territorio dello Stato senza eseguire alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale dello stesso, di guisa che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla disposta espulsione dal territorio nazionale, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Padova per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione dal territorio nazionale e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Padova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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