T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-11-2011, n. 2914 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che la società ricorrente ha prodotto il presente ricorso per i dedotti motivi di illegittimità;

che si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito;

Rilevato che parte ricorrente ha comunicato di non avere più interesse al ricorso, come confermato in sede di discussione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

che, in considerazione della peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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