Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-10-2011, n. 38777 Fuga e mancato soccorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma con sentenza resa il 10/12/2010 ha confermato le statuizioni di condanna rese nei confronti di S. F. dal Tribunale di Roma che aveva ritenuto l’imputata responsabile dei reati di cui all’art. 189, commi 1, 6, e 7, perchè ometteva di fermarsi e prestare assistenza a Se.Ro. che restava ferita in un incidente stradale causato dalla stessa S..

L’imputata S. ha proposto ricorso per cassazione, per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato La ricorrente S. denunzia:

1) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 157 c.p.p. e art. 59 disp. att. c.p.p., per difetto di notificazione della citazione in appello;

2) violazione di legge penale per evidente difetto dell’elemento soggettivo necessario alla contestazione dell’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7; e per difetto di una necessità di assistenza per una persona che caduta nell’impatto con la vettura si era prontamente rialzata e si era allontanata anche perchè non investita in quanto "presa di lato" secondo l’assunto di ricorso;

3) violazione della legge processuale con riferimento all’art. 192 c.p.p.;

a fronte dell’esame della sola parte lesa la sentenza impugnata non ha scandagliato le contraddizioni della testimonianza tra dichiarazioni in sede di sommarie informazioni e versione resa in dibattimento secondo quanto evidenziato dalla difesa a pg. 3 dei motivi di appello.

4) conseguente illegittimità della applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

All’udienza pubblica del 12/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La sentenza di appello afferma la consapevolezza della imputata di aver attinto la Se. e di aver determinato, con la collisione, un danno alla persona investita, afferma il certo allontanamento della S. dal teatro dell’incidente senza aver fornito in alcun modo i suoi dati identificativi, esclude la assorbibilità della contestazione del reato di cui all’art. 189 C.d.S., comma 6 in quella più′ grave dell’art. 189 C.d.S., comma 7. Trattandosi di previsioni distinte che tutelano beni giuridici diversi e sono oggetto di regolazione e di sanzione distinta. La sentenza impugnata non ha mancato di rimarcare che a fronte della censura relativa alla entità della pena irrogata, la pena base applicata è risultata coincidente col minimo edittale e l’aumento ex art. 81 c.p. è stato quantificato in misura equa e congrua. Si deve rammentare che la S. è stata contumace in appello. Il ricorso è certamente infondato nella parte in cui affida il fondamento delle sue censure in diritto ad una ricostruzione dei fatti antagonista a quella logicamente e compiutamente operata da due conformi sentenze di merito.

La prima censura deve essere rigettata perchè la nullità della notifica denunziata dalla ricorrente è in realtà una mera irregolarità e lo stesso ricorso da atto dell’avvenuto deposito nella casa comunale. Invero non costituisce causa di nullità della notificazione ma semplice irregolarità d’essa, l’omissione da parte dell’ufficiale giudiziario della nuova ricerca dell’imputato non detenuto ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 7, non rientrando essa tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 171 c.p.p. e non essendo essa nullità riconducibile alle nullità di ordine generale di cui all’art. 178 c.p.p. (Cass. Pen. Sez. 3 27/9/2007 n. 35639 giurisprudenza costante dal 1997). Più di recente sez. 3^, 9.2.2010 n. 11873.

La seconda censura deve egualmente essere rigettata perchè la sentenza impugnata con accertamento compiuto, coerente e costruito nel rispetto delle logiche argomentative giudiziarie ha verificato la effettività della consapevolezza della imputata di aver attinto la .Secundo e di aver determinato, con la collisione, un danno alla persona investita, ed ha ulteriormente verificato il certo allontanamento della S. dal teatro dell’incidente senza aver fornito in alcun modo i suoi dati identificativi (annota la sentenza impugnata che la S. fu identificata solo attraverso accertamenti della PG, resi necessari dalla sua fuga) così da rendere evidente la volontà consapevole dell’imputata di sottrarsi agli obblighi imposti dal codice della strada che nel caso configura e punisce condotte omissive di pericolo.

La terza censura deve essere rigettata posto che domanda al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio correttamente già operata da due giudici di merito con ampia analisi critica e adeguata sintesi degli elementi probatori acquisisti e posti tra loro a confronto, e dunque insuscettibile di dare luogo in sede di legittimità ad una terza valutazione di merito.

4) la domanda di annullamento per le statuizioni che dispongono una sanzione accessoria è proposta come naturale conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi. Mancando l’accoglimento di essi, viene meno ogni fondamento della richiesta.

Il ricorso deve essere rigettato nella sua interezza e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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