Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-10-2011, n. 38776

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

-1- P.F., imputato del furto di 145 pezzi di legno di castagno della lunghezza di 20/50 cm. – capo a) dell’imputazione – e di porto ingiustificato, fuori dall’abitazione, di una roncola – capo b)-, ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, del 16 settembre 2010, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai fatti addebitati e, ritenuta la riconosciuta attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha ridotto a mesi due di reclusione ed Euro 80,00 di multa la pena (già dichiarata sospesa) inflitta dal primo giudice.

-2- Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove la corte territoriale: 1) non ha qualificato il fatto descritto sub capo a) in termini di mero tentativo; b) non ha qualificato "lieve" il fatto descritto sub capo b), L. n. 110 del 1975, ex art. 4, comma 3, nè ha motivato sul punto che costituiva oggetto di specifico motivo d’appello.

Motivi della decisione

-1- Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. a) Manifestamente infondato è il primo dei motivi proposti.

Giustamente, invero, la corte territoriale ha ritenuto che la condotta dell’imputato integrasse gli estremi del furto consumato, avendo lo stesso caricato la refurtiva a bordo del proprio veicolo ed essendosi allontanato dal luogo del delitto. A seguito di tale condotta, certamente il derubato ha perso la disponibilità delle cose trafugate, passate nella disponibilità del ladro che solo per cause indipendenti dalla propria volontà è stato costretto ad abbandonare la refurtiva. Che del furto abbia avuto consapevolezza il proprietario della legna e che lo stesso abbia seguito il ladro nel suo percorso di allontanamento dal luogo del delitto, nulla rileva ai fini della qualificazione della condotta contestata quale furto consumato. b) Fondato è, viceversa, il secondo motivo di ricorso.

Risulta dalla lettura della sentenza impugnata che l’imputato aveva, tra l’altro, chiesto alla corte territoriale, con i motivi d’appello, di ritenere il fatto contestato sub capo b) di lieve entità, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3.

Orbene, tale richiesta non è stata esaminata dal giudice del gravame, che nulla ha argomentato in ordine alla configurabilità dell’invocata attenuante, essendosi solo limitato a determinate l’aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per il reato sub b).

-2- Sul punto si impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte d’Appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità dell’attenuante di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3, parte seconda e rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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