Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-10-2011, n. 38772 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

-1- Con sentenza del 22 giugno 2010, il giudice monocratico del Tribunale di Milano, su accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a J.P., imputato del reato previsto dall’art. 61 c.p., n. 11 bis e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – capo a)-, nonchè del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 – capo b)-, la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa. Alla pena applicata, il giudicante è pervenuto dopo avere escluso l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis e riconosciuto le attenuanti di cui all’art. 73, comma 5, richiamato D.P.R. e le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicata la diminuente del rito.

-2- Avverso tale sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano che, con unico motivo, deduce la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 5 e art. 444 cod. proc. pen., posto che il tribunale, dopo avere riconosciuto le attenuanti di cui al citato comma 5 e le generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, non avrebbe potuto applicare, pur calcolando la diminuente del rito, una pena inferiore a sei anni di reclusione (oltre la multa), che rappresenta il minimo edittale previsto dall’art. 73, comma 1, predetto D.P.R., e che, peraltro, non consente di accedere al rito alternativo prescelto dall’imputato.

Con memoria direttamente recapitata presso la cancelleria di questa Corte, l’imputato contesta l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso del PG e segnala che, con sentenza del 28.4.2011, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato illegittimo il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, di guisa che dalla pena applicata occorre escludere quella individuata a titolo di continuazione per il reato di cui al capo b).

Motivi della decisione

-3- Il ricorso è fondato.

1- In realtà, dalla (non facile) lettura della sentenza impugnata, emerge che le attenuanti riconosciute al J. sono state ritenute equivalenti alla recidiva contestata, non prevalenti, come sostiene l’imputato nella sua memoria difensiva; all’equivalenza, peraltro, fa riferimento anche la richiesta di patteggiamento allegata agli atti. Se così è, sembra evidente la fondatezza del ricorso, chiaramente illegale dovendosi ritenere la pena applicata, atteso che il giudizio di equivalenza non consentiva al giudice di individuare la pena base, sulla quale calcolare l’aumento per la continuazione e la diminuente per il rito, in misura inferiore a sei anni di reclusione e 26.000,00 Euro di multa, che rappresenta il minimo edittale previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1.

-2- Il vizio riscontrato travolge l’accordo tra le parti ed impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso, anche con riguardo agli effetti determinati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 28.4.2011.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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