T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 25-11-2011, n. 1140Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Col ricorso in esame si chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Il Comune di Cagliari ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Direttivo di Polizia Municipale – Categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, con la riserva di un posto per i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Cagliari, inquadrati nella categoria C nel profilo professionale di Istruttore (Agente) di Polizia Municipale, in possesso di un’anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno due anni nella medesima categoria e profilo professionale e dei requisiti per l’accesso dall’esterno.

Secondo le previsioni del bando, possono essere ammessi i soggetti in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o Discipline Economiche e Sociali o Economia e Commercio o Economia Politica o Scienze Statistiche ed Economiche o Scienze Politiche o Scienze Economiche e Sociali o Scienze dell’Amministrazione e lauree equipollenti.

Ai sensi dell’art. 4 del bando, "i candidati interni potranno usufruire della riserva di cui all’art. 1 del presente bando a condizione che posseggano, oltre ai requisiti per l’accesso dall’esterno su elencati, i seguenti requisiti: dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Cagliari, inquadrati nella categoria C nel profilo professionale di Istruttore (Agente) di Polizia Municipale, in possesso di un’anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno due anni nella medesima categoria e profilo professionale".

Il bando ha dunque previsto che anche i candidati interni debbono possedere il requisito del diploma di laurea.

Il ricorrente, dipendente del Comune di Cagliari in servizio presso la Polizia Municipale, ha presentato domanda di partecipazione al concorso pur non possedendo il diploma di laurea (ma in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal bando), ritenendo che il titolo in questione non costituisca, allo stato, nel Comune di Cagliari, requisito indispensabile per i candidati interni.

Dalla mancata inclusione nell’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva del concorso, prevista per il giorno 10 dicembre 2010, il ricorrente ha desunto la propria mancata ammissione alla stessa prova e quindi al concorso.

Il ricorrente ha quindi avanzato il ricorso in esame chiedendo l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto.

Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150 del 2009, in relazione all’art. 31, commi 2 e art. 4 dello stesso decreto ed all’art. 4 del ccnl 31 marzo 2009 sull’ordinamento professionale degli enti locali nonché al vigente regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Cagliari.

Il ricorrente invoca l’applicazione in proprio favore dell’articolo 4 del CCNL 31 marzo 1999, che prevede "procedure selettive per la progressione verticale" finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore, alle quali il personale interno può partecipare anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno.

L’amministrazione comunale, nel formulare il bando e quindi nell’escludere il ricorrente dal concorso, avrebbe erroneamente applicato il disposto degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che stabiliscono che le amministrazioni pubbliche a decorrere dal 1 gennaio 2010 coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno che sia in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.

L’amministrazione comunale non avrebbe infatti considerato il disposto dell’articolo 31 del medesimo D.Lgs. che stabilisce che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e art. 2, 24, commi 1 e art. 2, 25, 26 e art. 27, comma 1", stabilendo altresì al comma quattro che " Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto…".

Sostiene pertanto il ricorrente che, nel caso di specie, non avrebbero dovuto applicarsi le nuove disposizioni più restrittive stabilite dal D.Lgs. n. 150 del 2009, bensì le menzionate disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 150/2009, che consentono per il personale interno la partecipazione alle procedure concorsuali anche prescindendo dal titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno.

Conclude per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di istruttore direttivo di polizia municipale categoria D, posizione economica iniziale D1, uno dei quali riservato ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Cagliari, inquadrati nella categoria C nel profilo professionale di Istruttore (Agente) di Polizia Municipale, in possesso di un’anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno due anni nella medesima categoria e profilo professionale e dei requisiti per l’accesso dall’esterno, pubblicato sul BURAS n. 32 parte III del 29 ottobre 2010; del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso, desumibile dalla mancata inclusione del medesimo nell’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva fissata per il giorno 10 dicembre 2010; di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.

Il ricorso è infondato.

Il collegio condivide l’interpretazione normativa offerta dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 31 marzo 2010, con la deliberazione n. 10, depositata il 29 aprile 2010, in ordine all’interpretazione dell’articolo 62 del D.Lgs. n. 150 del 2009, secondo cui, con riferimento agli enti locali, va ritenuto che decorre dall’1 gennaio 2010 l’applicabilità dell’art. 62 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui stabilisce che le progressioni tra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso; con la conseguenza che l’art. 91 t.u.e.l., nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Non possono infatti trovare applicazione, ai fini questione, i comma 1 e 4 dell’articolo 31 del medesimo D.Lgs. secondo cui "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e art. 2, 24, commi 1 e art. 2, 25, 26 e art. 27, comma 1", stabilendosi altresì che " Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto…".

Deve infatti ritenersi l’immediata applicabilità a decorrere dal 1 gennaio 2010, della norma di legge che impone alle pubbliche amministrazioni di coprire i posti disponibili esclusivamente mediante il concorso pubblico – ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso – in forza del richiamo operato dall’articolo 88 TUEL, per cui all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 29 del 1993, ed attualmente le disposizioni del D.Lgs. n. 165 del 2001 ed in particolare l’articolo 52 che, così come modificato dall’articolo 62 del D.Lgs. n. 150 del 2009, prevede espressamente quanto sopra riportato.

Il disposto del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 1605 del 2001, così come modificato dall’articolo 62 del D.Lgs. n. 150 del 2009, deve ritenersi quindi norma di immediata applicabilità a decorrere dal 1 gennaio 2010, che non necessita del previo adeguamento degli ordinamenti delle amministrazioni in questione.

Si osserva altresì che, anche qualora si fosse ritenuto di seguire i principi espressi dal T.A.R. Umbria – Perugia, sez. I, con la sentenza numero 536 del 15 dicembre 2010, non si sarebbe potuto comunque addivenire all’accoglimento del ricorso in esame, trattandosi di fattispecie diverse.

Con la citata sentenza del Tar Umbria viene fatta salva la possibilità per l’amministrazione comunale di indire una "procedura selettiva per la progressione verticale" interamente riservata ai dipendenti di ruolo, alla luce della pregressa normativa ed in particolare dell’articolo 4 del CCNL 31 marzo 1999 che consentiva tale progressione verticale quale forma di selezione interamente riservata, mentre nel caso oggi in esame, l’amministrazione comunale di Cagliari ha optato per la forma di accesso tramite concorso pubblico, per cui non sarebbe comunque consentito di applicare al concorso pubblico la sola prescrizione derogatoria in ordine alla necessità del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, esclusivamente valida in materia di "procedure selettive per la progressione verticale" quale procedura selettiva esclusivamente interna, dovendo essere condiviso l’assunto espresso dal comune resistente circa l’impossibilità di estrapolare tale prescrizione derogatoria dal suo ambito naturale per utilizzarla in altre e diverse procedure (concorso pubblico).

Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni espresse dal ricorrente, deve ritenersi che legittimamente, nel caso di specie, l’amministrazione comunale ha bandito un concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore direttivo, destinando un posto al personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, per cui il ricorso deve essere respinto perché infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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