T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 2216 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 24 maggio 2006 e depositato il 20 giugno successivo, il signor S.M. esponeva di essere stato sottoposto, in data 17 aprile 1996, a visita di leva, che aveva evidenziato un reparto mediastinico anomalo e di essere stato inviato, per ulteriori accertamenti, all’ospedale militare di Palermo, dal quale era stato dimesso con giudizio diagnostico di idoneità.

Il 18 marzo 1997 era, pertanto, entrato in forze presso la scuola allievi Carabinieri di Benevento e, il successivo 11 giugno, aveva preso servizio, come carabiniere ausiliario, presso la compagnia di Marsala.

Il 20 febbraio 1998, in occasione della visita di precongedo, era stata rilevata dai sanitari militari, una lesione mediastinica erroneamente diagnosticata come dilatazione aortica.

Successivamente era stato ricoverato, più volte, presso l’Ospedale Militare di Palermo, sinché, il 30 marzo 1998, gli era stato diagnosticato un "timoma mediastinico a prevalente componente epiteliale".

In data 3 maggio 1998, era stato ricoverato presso l’istituto Clinico Humanitas di Milano, dove la massa tumorale era stata asportata.

Con istanza del 25 marzo 1998 (e successive integrazioni del 20 dicembre 2002 e del 6 maggio 2003) aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità suindicata e la conseguente erogazione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo.

Con verbale del 13 novembre 2003, la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di medicina legale di Palermo aveva:

– riconosciuto che il ricorrente era affetto dall’infermità "esiti di intervento chirurgico per asportazione di timoma mediastinico";

– ritenuto che tale infermità comportava una invalidità, in forza della quale spettava l’iscrizione nella tabella A categoria 3° per la corresponsione della pensione privilegiata;

– evidenziato che, ai fini del giudizio sull’equo indennizzo, tale infermità comportava una menomazione consistente nel permanere di "astenia – dolore" con stabilizzazione dal 25 maggio 2003 ascrivibile alla tabella A categoria 3°.

Il comitato di verifica per le cause di servizio aveva espresso il parere negativo n. 22683/2005 del 19 settembre 2005, ritenendo l’infermità de qua non dipendente da causa di servizio, "in quanto nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di con causalità non sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio, che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico".

Con decreto n. 1625/05 del 10 novembre 2005, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, conformandosi al parere da ultimo citato, aveva respinto l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, dei provvedimenti impugnati, per il seguente unico motivo:

Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Cost.. Difetto di motivazione. Eccesso di potere e sviamento.

Sarebbe stato acriticamente recepito il parere del comitato di verifica per le cause di servizio con conseguente difetto di motivazione.

Vi sarebbe uno stretto rapporto di interdipendenza tra gli stress psicofisici lavorativi subiti e le infermità in questione, le quali sarebbero, pertanto, dipendenti da causa di servizio.

Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto che il ricorso, vinte le spese, fosse rigettato, poiché infondato.

Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso ha ad oggetto il provvedimento, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione dell’equo indennizzo per causa di servizio presentata dal ricorrente con riferimento alla seguente patologia "esiti di intervento chirurgico per asportazione di timoma mediastinico".

Con unico motivo è stato dedotto l’eccesso di potere e l’erronea motivazione, stante l’acritico recepimento del parere del comitato di verifica per le cause di servizio e lo stretto rapporto di interdipendenza tra gli stress psicofisici lavorativi subiti e l’infermità in questione

La censura è infondata.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio si impone all’Amministrazione come momento di sintesi e di comparazione dei diversi pareri resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento stesso (per tutte Consiglio Stato, III, 20 gennaio 2010, n. 1935). Ne deriva che la p.a. è tenuta a motivare in maniera particolareggiata solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere di tale comitato, ma non quando ritenga, invece, di condividerlo (per tutte Consiglio di Stato, VI, 23 giugno 2008, n. 3146).

Ne deriva la infondatezza del primo profilo, dovendosi ritenere adeguata la motivazione per relationem del diniego.

Parimenti infondato è il secondo profilo, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e come tale non è sindacabile nel merito e può essere censurato per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (ex plurimis Consiglio di Stato, III, 18 dicembre 2009, n. 2164).

Nella specie il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 22683/2004 del 19 settembre 2005 è stato così motivato: "nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio, che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico".

Trattasi di una adeguata motivazione, basata sulla indicazione di ragioni circostanziate, che inducono a ritenere infondato il profilo della censura incentrato sulla erroneità del giudizio espresso in considerazione della mancata allegazione di elementi fattuali tali da far ritenere irragionevole lo stesso anche tenuto conto della brevità del servizio prestato (il ricorrente ha prestato servizio come carabiniere ausiliario dal 18 marzo 1997 al 25 maggio 1998).

Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *