Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-10-2011) 27-10-2011, n. 38846

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 22/9/2011, disponeva, non ravvisando alcuna circostanza ostativa, la consegna all’Autorità Giudiziaria inglese del cittadino italiano D.F.A., nei cui confronti la Magistrates Court di Birmingham aveva emesso, in data 12/7/2011, mandato di arresto Europeo in relazione – tra l’altro – ai reati di associazione finalizzata al traffico di droga e di importazione e detenzione a fine di spaccio di cocaina e resina di cannabis, illeciti commessi tra l'(OMISSIS) ed oggetto di corrispondenti provvedimenti cautelari interni;

subordinava la consegna alla condizione che la persona richiesta, dopo il giudizio nello Stato di emissione, fosse rinviata in Italia per scontarvi la eventuale pena detentiva; disponeva inoltre, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 24, il rinvio della consegna a soddisfatta giustizia italiana (pena patteggiata di cui alla sentenza 28/6/2011 del Tribunale di Milano).

La Corte milanese, invece, con la stessa sentenza, rifiutava la consegna in relazione al reato, pure oggetto del m.a.e., di mancata presentazione, dopo la concessione della libertà provvisoria, all’Autorità Giudiziaria inglese nel termine stabilito, difettando in relazione a tale illecito il requisito della doppia incriminazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il D.F., deducendo la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. t).

Rileva il ricorrente che, secondo tale disposizione, la consegna deve essere rifiutata "se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato di arresto Europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione". Nel caso in esame, sottolinea il ricorrente, i provvedimenti cautelari interni si limitano a indicare le ipotesi di reato, senza alcun riferimento ai dati fattuali integranti i gravi indizi di colpevolezza e legittimanti la misura restrittiva.

3. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

La sentenza impugnata, invero, fa buon governo della normativa in tema di mandato di arresto Europeo e motiva correttamente la conclusione alla quale perviene. Dal coordinato disposto della L. n. 69 del 2005, art. 6, commi 1-4-5, art. 17, comma 4, e art. 18, lett. t), letti nella cornice della decisione quadro 13/6/2002 del Consiglio dell’Unione Europea (2002/584/GAI), si evince che, in tema di m.a.e., non è ostativa alla consegna l’omessa acquisizione del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso o la mancanza di motivazione della pur acquisita misura cautelare interna, la cui connotazione in relazione a tale specifico requisito non può essere parametrata alla tradizione giuridica italiana. In tale ipotesi, se il controllo in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa l’ipotesi accusatoria ( L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4) e alle ragioni di fatto che la sorreggono ( L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. t) può essere comunque effettuato sul mandato di arresto Europeo, che offre elementi conoscitivi necessari e sufficienti, legittimamente è adottata la decisione di consegna (Sez. 6 n. 16942 del 21/4/2008; Sez. 6 n. 45668 del 29/12/2010).

Nel caso in esame, come sottolinea la Corte territoriale, il m.a.e. indica puntualmente l’articolato compendio indiziario raccolto in sede investigativa e ritenuto dall’Autorità Giudiziaria emittente evocativo dei fatti-reato in materia di traffico illecito di sostanze stupefacenti commessi dalla persona reclamata: a) il D.F., declinando false generalità ed esibendo un falso documento d’identità, aveva preso in fitto un appartamento; b) erano state rilevate impronte digitali del predetto su oggetti, tra cui un bilancino con tracce di cocaina, rinvenuti nel detto appartamento; c) intercettato un carico di cocaina proveniente dal Messico e destinato ad essere consegnato al D.F. presso l’appartamento dallo stesso occupato; d) il D.F. era stato trovato in possesso di un certo quantitativo di cocaina e resina di cannabis.

A fronte di tale quadro di gravità indiziaria e ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, peraltro non oggetto di contestazione, legittima è da ritenersi la disposta consegna.

4. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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