T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 2212 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 26 luglio 2007 e depositato il 23 agosto successivo, il signor M.C. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Prefetto di Agrigento ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione armi e munizioni.

Tale provvedimento è stato motivato con riferimento al deferimento dello stesso all’autorità giudiziaria per i reati di ingiuria, minaccia grave, tentata estorsione, molestie e calunnia.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tali provvedimenti per il seguente unico articolato motivo:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.). Eccesso di potere per difetto di motivazione ed insussistenza presupposto di fatto e di diritto.

Sussisterebbe carenza di istruttoria e di motivazione anche in considerazione del ridimensionamento dell’originario capo d’accusa stante la mancata sottoposizione ad indagine per i reati di minaccia grave, molestia e calunnia.

Per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 1601 del 7 settembre 2007, l’istanza cautelare è stata rigettata.

Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto il divieto di detenzione armi e munizioni adottato dalla Prefettura di Agrigento, che è stato motivato con riferimento al deferimento del ricorrente all’autorità giudiziaria per i reati di ingiuria, minaccia grave, tentata estorsione, molestie e calunnia.

Con unico articolato motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 39 del TULPS, nonché il difetto di motivazione ed istruttoria.

Orbene, l’art. 11 del RD 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. TULPS) prevede che le autorizzazioni di polizia devono essere negate, oltre che negli specifici casi indicati, anche "a chi non può provare la sua buona condotta" e che le stesse devono essere revocate quando vengono a mancare i requisiti previsti per il loro rilascio, nonché "vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione".

Il successivo art. 39 prevede che il Prefetto ha la facoltà di vietare la detenzione delle armi "alle persone ritenute capaci di abusarne".

Invero, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, va riconosciuto al Prefetto il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi e munizioni ai soggetti ritenuti capaci di abusarne. Si tratta di un potere connotato da elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità per cui il potere è attribuito, ovverosia la tutela dell’ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione (per tutte Consiglio di Stato, VI, 3 giugno 2010, n. 3516).

Ne deriva: sotto un primo profilo, che l’Amministrazione di P.S. è tenuta ad indicare gli aspetti concreti, che fungono da presupposti per la formulazione di un giudizio di non affidabilità, evidenziando, con motivazione adeguata, le ragioni che consentono di pervenire, proprio sulla base degli aspetti indicati, ad un giudizio (attuale e prognostico) di segno negativo in ordine alla affidabilità del soggetto; sotto un secondo profilo, che tale giudizio largamente discrezionale non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza o del travisamento dei fatti.

Nella specie il giudizio negativo è stato fondato sul deferimento del ricorrente all’autorità giudiziaria per i reati di ingiuria, minaccia grave, tentata estorsione, molestie e calunnia.

Pur essendo stata successivamente espunta la contestazione dei reati di minaccia grave, molestia e calunnia, trattasi di un capo di imputazione particolarmente severo, che è stato non irragionevolmente ritenuto indicativo di una situazione di non piena affidabilità nell’uso delle armi, con la conseguenza che va ritenuto insussistente il dedotto difetto di istruttoria e motivazione.

Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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