Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 27-10-2011, n. 39142

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 1 febbraio 2011 la Corte d’assise d’appello di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in ordine alla richiesta formulata nell’interesse di P.P. con le forme dell’incidente di esecuzione, rilevando che l’ultima sentenza divenuta irrevocabile era stata emessa il 30 giugno 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, cui ha disposto la trasmissione degli atti per quanto di competenza.

2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con ordinanza del 4 maggio 2011 ha declinato la propria competenza per essere competente la Corte d’assise d’appello di Napoli e, denunciando il conflitto di competenza, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

Il G.i.p., in particolare, ha rilevato che la sentenza del 30 giugno 2009 era divenuta irrevocabile il 17 giugno 2010, e quindi dopo il radicamento della competenza presso la Corte d’assise d’appello di Napoli, già adita il 29 giugno 2009 dal P. con incidente di esecuzione, volto a ottenere la sospensione della esecuzione della pena detentiva in atto.

Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste perchè due giudici hanno formalmente ricusato di prendere cognizione dello stesso procedimento, determinandosi una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Tale conflitto deve essere risolto affermando che la competenza appartiene alla Corte d’assise d’appello di Napoli.

2. La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunciate più sentenze di condanna emesse da giudici diversi deve essere necessariamente unitaria, per ragioni di economicità e di razionalità del sistema, e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665 cod. proc. pen., comma 4.

Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, indipendentemente dall’oggetto della domanda.

La norma non precisa, tuttavia, il momento in cui si consolida la situazione che determina la competenza.

Secondo l’orientamento costante espresso da questa Corte, la competenza si determina, con riguardo all’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, nel momento della presentazione della domanda e, in omaggio al principio della perpetuato jurisdict’onis, si radica definitivamente e non muta anche in caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi (tra le altre, Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, dep. 16/06/2010, Confi, comp. in proc. Chiarello, Rv.

247648; Sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008, dep. 16/06/2008, Confi, comp. in proc. Torres e altri, Rv. 240811; Sez. 1, n. 49256 del 21/10/2004, dep. 22/12/2004, Garofalo, Rv. 230301; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, dep. 17/05/2004, Confi, comp. in proc. Salah, Rv.

228253).

3. Nel caso di specie l’incidente di esecuzione è stato promosso da P.P. con istanza del 29 giugno 2009 diretta alla Corte d’assise d’appello di Napoli, che aveva emesso l’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, che era la sentenza del 29 aprile 2005, irrevocabile il 14 giugno 2007.

La sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che è divenuta irrevocabile il 17 giugno 2010, in epoca successiva alla proposizione dell’incidente di esecuzione, non ha, pertanto, modificato la competenza già radicata.

4. Alla stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata la competenza della Corte d’assise d’appello di Napoli.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte d’assise d’appello di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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