Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-04-2012, n. 6152 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto segue:

L.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi avverso il decreto del tribunale di, depositato in data 11.11.10, con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso di opposizione allo stato passivo del fallimento Acofer srl per nullità per indeterminatezza della domanda.

In particolare il giudice di merito ha rilevato che il mandato alle liti recava come mandante il nome di L.S., mentre la sottoscrizione del mandato stesso era di L.G. e che, inoltre, nel testo del ricorso vi era una commistione di argomentazioni e dati riguardanti di volta in volta L.S. o L.G. e che, pertanto, la difformità della procura rispetto al nome del ricorrente e la contraddittorietà dell’esposizione del ricorso dava luogo alla impossibilità di individuare l’effettivo ricorrente e rendeva indeterminata della domanda con conseguente inammissibilità della istanza.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa ed erronea valutazione degli atti di causa laddove ha ritenuto che era incomprensibile l’individuazione del soggetto che ha agito in giudizio e l’oggetto della domanda.

In particolare, il ricorrente sostiene che l’errore materiale costituito dall’erronea indicazione del nome di battesimo del ricorrente sarebbe stato individuabile in base agli elementi documentali offerti e che la documentazione probatoria richiamata faceva riferimento esclusivo a L.G..

Il motivo è inammissibile.

A seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (come avvenuto nel caso di specie relativo alla proposizione di un regolamento di competenza avverso un provvedimento di sospensione del processo). (Cass. 20535/09; Cass. sez. un 7161/10).

Nel caso di specie, le censure del ricorrente si fondano sulla documentazione probatoria prodotta in atti ma il ricorso non specifica esattamente in cosa detta documentazione consista nè dice dove detta documentazione sia rinvenibile tra gli atti della fase di merito nè risulta la produzione di detta documentazione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Con il secondo motivo si deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto che la domanda proposta in opposizione fosse indeterminata assumendo che nel caso di specie sia il petitum che la causa petendi erano esattamente individuati.

In realtà la effettiva ratio decidendi posta alla base del decreto, al di là della affermazione concernente "l’incertezza sugli elementi essenziali della domanda", è che l’opposizione fosse redatta in modo tale da "rendere incomprensibile l’individuazione del soggetto che ha agito in giudizio".

La rilevata nullità pertanto, non afferiva alla indeterminatezza della domanda ma alla impossibilità di individuare il soggetto opponente come si desume chiaramente da una attenta lettura della motivazione.

Il motivo non coglie dunque la effettiva ratio decidendi investendo un elemento della motivazione certamente non decisivo, onde va dichiarato inammissibile.

Con il terzo motivo si censura il decreto impugnato per essere andato ultra petita avendo rilevato la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. in assenza di eccezione di controparte e il Tribunale avrebbe comunque dovuto sollecitare il contraddittorio su tale questione.

Il motivo è del tutto infondato.

A prescindere dalla rilevabilità o meno o meno d’ufficio della nullità in questione, si osserva che risulta dal decreto impugnato che il fallimento resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura non essendo quella apposta sul ricorso riferibile a L.S. e per novità della domanda. Su tale eccezione, come risulta sempre dal decreto, il L. ha avuto modo di contraddire sostenendo che il ricorso si riferiva a L.G. e che per errore materiale era stato riportato il nome di L.S..

Nel caso di specie vi era stata dunque l’eccezione di parte e il ricorrente aveva avuto modo di difendersi sul punto.

Con il quarto motivo il ricorrente censura il decreto del tribunale laddove ha ritenuto che non fosse dato comprendere quale fosse il soggetto che aveva agito in giudizio.

La censura si muove secondo la prospettazione di una contraddittorietà di motivazione tra il dispositivo, che parla di indeterminatezza della domanda, e la parte motiva che invece afferma una diversa nullità per indeterminatezza del soggetto impugnante.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, cosicchè, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all’unica statuizione che, in realtà, esso contiene. (Cass. 9244/07; Cass. 15585/07).

Nel caso di specie la portata precettiva del dispositivo è contenuta nella pronuncia di inammissibilità e tale dato è incontrovertibile.

Il tribunale ha poi ritenuto di dovere specificare anche le ragioni della inammissibilità costituite dalla indeterminatezza della domanda, ma tale affermazione, inerendo agli aspetti motivazionali della decisione, va integrata dalla parte motivazionale del decreto ove si evince con chiarezza che la effettiva ratio decidendi era costituita dalla impossibilità di individuare il soggetto che aveva agito in giudizio. Nessun vizio di contraddittorietà di motivazione ricorre nel caso di specie.

In conclusione il ricorso va rigettato senza doversi procedere a liquidazione di spese non avendo l’intimato fallimento svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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