Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 27-10-2011, n. 39141

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 3 marzo 2011, il G.I.P. del Tribunale di Savona, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto il ricorso proposto da B.M., intesa ad ottenere la rettifica del carico delle spese processuali, connesse ad una sentenza emessa nei suoi confronti in data 5 marzo 2007 dal G.U.P. del Tribunale di Savona ex art. 444 cod. proc. pen., con la quale egli era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed Euro 44.000,00 di multa, di cui anni 3 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa a lui condonate.

2. Il G.I.P. di Savona ha rilevato che al B. era stata notificata cartella esattoriale per importo complessivo di Euro 67.495,75, di cui Euro 34.000,00 per recupero pena pecuniaria ed Euro 33.495,75 per spese processuali, oltre interessi di mora ed oneri diversi; che erano state violate alcune norme procedurali (mancata notifica al ricorrente dell’invito a pagamento della somma dovuta);

che al B. erano state addebitate una serie di spese che certamente non potevano essere poste a suo carico, con particolare riferimento a quelle per atti istruttori commessi dopo il suo arresto; ha pertanto invitato il funzionario addetto all’ufficio recupero crediti settore penale del Tribunale di Savona a sospendere la riscossione delle somme nei confronti del ricorrente ed a procedere alla riliquidazione delle spese dal medesimo dovute.

3. Avverso detto provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Savona ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Savona, eccependo violazione di legge per essere incompetente il G.I.P. del Tribunale di Savona ad emettere il provvedimento impugnato, in quanto la doglianza avrebbe dovuta essere proposta non innanzi al giudice dell’esecuzione penale, ma innanzi al giudice civile, mediante opposizione all’esecuzione; ha altresì eccepito violazione di legge e difetto di motivazione per avere il G.I.P. di Savona rideterminato i criteri di attribuzione delle spese senza esaminare l’intero procedimento originario.

4. Anche B.M. ha prodotto memoria difensiva per il tramite del suo difensore, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal P.M. di Savona, in quanto, conformemente a quanto ritenuto dal G.I.P. di Savona, non gli era stato mai notificato l’invito al pagamento, espressamente richiesto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212, all’epoca ancora vigente; inoltre la questione era stata da lui sollevata innanzi al giudice competente, essendo essa riferita all’operatività del titolo esecutivo (sentenza di condanna); ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dal P.M. avverso il provvedimento emesso dal G.I.P. di Savona, nella parte in cui aveva stabilito i criteri di attribuzione delle spese, in quanto non erano state indicate le norme di legge che, in concreto, sarebbero state violate dal G.I.P..

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto dal P.M. di Savona è fondato.

2. Come esattamente rilevato dal ricorrente, il giudice penale, in sede di esecuzione, può solo affermare la sussistenza o meno a carico del condannato dell’obbligazione pecuniaria costituita dalle spese di giudizio, mentre è da ritenere funzionalmente incompetente a trattare tutte le altre questioni, da ritenere invece attribuite alla competenza del giudice civile, concernenti la soluzione di eventuali controversie aventi ad oggetto il titolo fatto valere in sede di riscossione delle somme, ovvero il concreto ammontare delle spese da porre a carico del condannato, ovvero la mancata notifica al ricorrente dell’invito a pagare la somma.

Tutte le questioni anzidette devono quindi essere sottoposte al giudice civile attraverso lo strumento dell’opposizione all’esecuzione, di cui all’art. 615 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 1^ n. 44079 dell’11/11/2008, dep. il 26/11/2008 imp. Galiazzo, Rv.

241850).

L’orientamento anzidetto è stato peraltro di recente autorevolmente avallato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ribadito che la domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali proposta al giudice penale dev’essere dichiarata inammissibile, in quanto non riconducibile a motivi proponibili con tale incidente, difettando il giudice penale di competenza funzionale (Cass. SS. UU. n. 27799/2010, udienza 29/09/2011).

3.Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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