Cons. Stato Sez. III, Sent., 28-11-2011, n. 6269

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto, peraltro, di poter decidere nel merito la controversia ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. trattandosi di ricorso già rinviato da una precedente camera di consiglio;

Rilevato che l’appello in epigrafe è stato notificato alla Prefettura di Perugia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugina in data 6 giugno 2011;

Considerato che, invece, ai sensi del Regio decreto n. 1611 del 1933, art. 11, e del Regio decreto n. 1612 del 1933, art. 1, la notifica dell’appello doveva essere effettuata innanzi l’Avvocatura generale dello Stato di Roma, competente per la difesa dello Stato nelle cause instaurate innanzi al Consiglio di Stato, e che tali disposizioni vanno osservate a pena di nullità;

Ritenuto che non vi sono spese da porre a carico dell’appellante per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese per il presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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