Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-04-2012, n. 6149 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 16.7.10, ha respinto la domanda proposta da L.A. contro il Comune di Picerno per ottenere la liquidazione delle giuste indennità di esproprio di tre distinte particelle di terreno di sua proprietà, estese complessivi mq. 36, sottoposte dal convenuto a procedura ablativa per l’adeguamento della rete idrica e fognante del centro storico.

La Corte ha rilevato che due delle porzioni occupate erano destinate a strada comunale e che la terza, pur ricadendo in zona BE, era inedificabile, in quanto completata, ed era stata comunque soltanto asservita all’opera pubblica, ma non espropriata; ha pertanto condiviso le valutazioni espresse dal ctu, il quale aveva ritenuto congrua l’indennità di Euro 1.859,24 offerta dal Comune. La sentenza è stata impugnata dal L. con ricorso affidato ad un unico motivo. Il Comune di Picerno non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1) Con l’unico motivo di ricorso, L.A., denunciando violazione della L. n. 359 del 1992, artt. 20 e 25 lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto congrua l’indennità offertagli.

Deduce che, secondo quanto attestato dal proprio et di parte, i Comune gli aveva rilasciato concessione in sanatoria per realizzare due gradini proprio sulla particella di terreno inclusa in zona BE, dove egli aveva già in precedenza edificato una legnaia, e che tale circostanza era all’evidenza incompatibile con la ritenuta natura non edificatoria del suolo. Il motivo risulta per più versi inammissibile.

In primo luogo difetta del requisito dell’autosufficienza, in quanto richiama una ct di parte senza precisare in quale fase del giudizio di merito essa sia stata prodotta. Non chiarisce, poi, perchè l’asserito rilascio, in data imprecisata, di una concessione in sanatoria per la realizzazione di due gradini sarebbe di per sè sufficiente a smentire l’accertamento della Corte territoriale, che ha negato la natura edificatoria della particella in ragione della sua collocazione in una zona che, pur avendo in origine vocazione edificatoria, era divenuta satura e dunque non più edificabile.

Non contesta, infine, l’assunto del giudice del merito, secondo cui l’ammontare dell’indennità era da ritenersi congruo in quanto il Comune aveva meramente asservito, e non espropriato, la porzione.

Il ricorso si rivela, pertanto, privo di effettiva attinenza al decisum, e, in definitiva, carente di motivi rientranti nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 17125/07).

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio in favore del Comune di Picerno, che non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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