Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 27-10-2011, n. 39138

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 31 gennaio 2011 il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, dato atto dell’accordo intervenuto fra l’imputato ed il P.M. circa l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha inflitto a M.F.A., imputato del reato di cui all’art. 678 cod. pen. (illegale detenzione per la vendita di materiale esplodente), la pena di giorni 13 di arresto, commutata in Euro 494,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte d’Appello di Bari, deducendo violazione di legge in ordine alla determinazione della pena applicata al M..

Il P.G. ha invero rilevato:

-che il Tribunale aveva omesso di condannare l’imputato all’ammenda, pur trattandosi di reato per il quale era prevista la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda;

-che il Tribunale aveva ridotto la pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in misura superiore al terzo, avendo comminato al M. la pena di mesi 1 di arresto, ridotta a giorni 20 di arresto per le concesse attenuanti generiche ed ulteriormente riducendola di altri giorni 7 per il rito, in tal modo andando oltre il terzo fissato dal citato art. 444 cod. proc. pen.;

-che il Tribunale aveva operato la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, computando Euro 38,00 di ammenda per ogni giorno di arresto, senza tener conto della modifica dell’art. 136 cod. pen., intervenuta con la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 62, che aveva aumentato l’importo della pena pecuniaria per ciascun giorno di arresto da Euro 38,00 ad Euro 250,00.

Motivi della decisione

1. E’ fondato il ricorso proposto dal P.G. di Bari, concernente plurime violazioni di legge, da lui ravvisate in ordine alla determinazione della pena inflitta a M.F.A. in sede di patteggiamento di pena ex art. 444 e segg. cod. proc. pen..

2. Sussistono invero le denunciate violazioni di legge, atteso che effettivamente la pena prevista per il reato di cui all’art. 678 cod. pen. prevede congiuntamente l’arresto e l’ammenda e non solo quindi la pena dell’arresto; effettivamente la riduzione della pena detentiva a giorni 13 di arresto per il rito prescelto va oltre il terzo previsto dall’art. 444 c.p.p., comma 1, essendo stata comminata all’imputato una pena base di mesi 1 di arresto, ridotta a giorni 20 per le concesse attenuanti generiche ed ulteriormente ridotta a giorni 13 di arresto ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.; tuttavia la riduzione di pena di giorni 7 effettuata a tale ultimo titolo dal Tribunale va oltre il terzo consentito dal citato art. 444 cod. proc. pen..

Effettivamente, infine, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della nuova versione dell’art. 135 cod. pen., introdotta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 62, alla tregua della quale, qualora debba eseguirsi il ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, per ogni giorno di pena detentiva va calcolata la pena pecuniaria di Euro 250,00 e non la pena pecuniaria di Euro 38,00; ed emerge dagli atti che il reato di cui è causa è stato contestato al M. il 3 settembre 2010 e quindi in epoca successiva all’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra.

3. In accoglimento del ricorso proposto dal P.G. di Bari, va disposto pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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