Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 27-10-2011, n. 38950

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 12.11.2010 il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, applicava a P.C., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. di mesi 2, giorni 10 di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. b). Pena detentiva sospesa.

Propone ricorso per Cassazione il difensore del Papavero per violazione di legge. Il concordato di pena era subordinato alla concessione del beneficio della sospensione. Il Tribunale, violando l’accordo tra le partano concesso il beneficio della sospensione solo con riferimento alla pena detentiva.

2) Il ricorso è fondato.

2.1) La richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., formulata dal procuratore speciale all’udienza del 12.11.2010, su cui interveniva il consenso del P.M., era in questi termini: "pena base mesi 6 di arresto ed Euro 2.600,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. a mesi 4 di arresto ed Euro 1.800,00 di multa, pena ulteriormente ridotta per il rito ex art. 444 c.p.p. a giorni 80 di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda, subordinata a pena sospesa".

Chiaramente l’accordo tra le parti prevedeva come condizione imprescindibile la concessione del beneficio della sospensione sull’intera pena. La concessione di siffatto beneficio costituiva, quindi, parte integrante del concordato. Il Tribunale, invece, ha ritenuto di concedere la sospensione della pena soltanto in relazione a quella detentiva, venendo così ad incidere sul patto negoziale intervenuto tra le parti. Secondo giurisprudenza pacifica di questa Corte, in tema di concordato di pena ex art. 444 c.p.p., nell’ipotesi che l’accordo sia subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena, al giudice che non ritenga concedibile il beneficio non è consentita altra via se non quella di procedere con le forme ordinarie, senza dar luogo al concordato (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3 27.1.1998 n.4199 controllare…).

2.2) La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *