Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-04-2012, n. 6141

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Svolgimento del processo

1. – C.G. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Urbino Ch.An., C.E., Gi., M.A., M., O., R., Ro. e Si., chiedendo dichiararsi l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà esclusiva dell’appezzamento di terreno sito in (OMISSIS), foglio 2, part. 253, assumendo che detto terreno era stato posseduto e goduto, sin dagli anni 60, dai proprietari del dancing-ristorante, ora denominato (OMISSIS), e da lui stesso animo domini, ed utilizzato come deposito, come orto e come canile.

Anche P.A. e C.S. adirono il Tribunale di Urbino per ottenere, nei confronti degli stessi convenuti, sentenza dichiarativa dell’acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà esclusiva del medesimo terreno, assumendo di avere acquistato il fondo con scrittura privata in data 14 marzo 2000 da Ce.Ma. e di avere acquistato dallo stesso altri appezzamenti agricoli, tra i quali la particella confinante, catastalmente censita al foglio 2 part. 182, con atto pubblico a rogito notaio Alfredo Amici dell’11 aprile 2000.

Riuniti i giudizi ed assunte le prove testimoniali, il Tribunale di Urbino, con sentenza in data 14 gennaio 2003, respinse entrambe le domande, ritenendo non provata, nell’uno e nell’altro caso, la maturazione del periodo ventennale del possesso necessario ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione.

2. – La Corte d’appello di Ancona, con sentenza resa pubblica in data 3 aprile 2010, ha respinto l’impugnazione principale del P. e della C.S. e quella incidentale del C. G..

2.1. – La Corte territoriale ha escluso, così come il primo giudice, la sussistenza della necessaria prova quanto al possesso utile ai fini dell’accoglimento della domanda di usucapione svolta dal P. e dalla C.S..

Secondo la Corte del merito:

– i testi hanno evidenziato l’esercizio del possesso per intervalli di tempo inferiori a quello necessario ai fini dell’usucapione, avendo P.T. coltivato il fondo per conto di C. M. per circa 17-18 anni a decorrere dal 1965-1966;

– non è fondata la tesi di parte appellante circa "la legittimità dell’accessione con il possesso del Ce. in quanto protrattosi successivamente, attraverso la persona di Ro.Em. e la sua attività di raccolta del fieno, fino alla data di sottoscrizione della scrittura privata di compravendita": ciò perchè il Ro. ha affermato di avere provveduto, per quindici anni circa, a raccogliere il fieno per conto di P.T., senza nulla aggiungere quanto alla riconducibilità del suo incarico a Ma.

C., e perchè lo stesso Ce.Ma. "non ha mai affermato di aver continuato ad esercitare il possesso fino alla data della scrittura di compravendita";

– non può farsi applicazione del principio di accessione del possesso, tenuto conto del possesso esercitato dal Ce. soltanto per un periodo di 17/18 anni, peraltro non immediatamente precedente all’acquisto da parte degli appellanti con la richiamata scrittura privata;

– le trattative intercorse nell’anno 1990 tra Ce.Ma. e la s.n.c. Rosati-Canarezza, sfociate nella redazione di due scritture private con le quali il Ce. si era impegnato a trasferire alla predetta società tutti i suoi diritti sulla part. 253, non costituiscono prova dell’esercizio del possesso ad usucapionem.

Quanto alla domanda svolta dal C.G., la Corte di merito ha rilevato che un possesso diretto da parte di lui è configurabile soltanto a partire dagli anni 1990-1991, in quanto il pregresso utilizzo riferito dai testi D.A.O. e A. A., esercitato mediante l’occupazione del terreno con materiali edili e come area di sosta dei veicoli, è stato smentito dagli altri testi.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la C. e il P. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 20 ed il 22 ottobre 2010, sulla base di tre motivi.

Ha resistito, con controricorso il C.G., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il C.G. ha anche svolto ricorso incidentale condizionato, sulla base di due motivi, e non condizionato, anch’esso affidato a due motivi.

La C.S. ed il P. vi hanno resistito con controricorso.

I ricorrenti in via principale hanno depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo del ricorso principale la C.S. ed il P. denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, relativi alla sussistenza del possesso utile ai fini dell’usucapione del terreno in questione in capo a Ce.Ma., dante causa dei ricorrenti, e all’operatività del principio dell’accessione del possesso in loro favore. La motivazione della sentenza sarebbe carente, lacunosa e contraddittoria là dove, pur riconoscendo che il fondo è stato posseduto per circa 17/18 anni da parte del Ce.

(possessore), che ne aveva concesso il godimento a P.T. (detentore), e che il fondo medesimo è stato successivamente, e senza interruzione di continuità, "pulito" dal Ro. su concessione e nell’interesse di P.T. per circa 15 anni, conclude tuttavia reputando che il possesso del Ce. si sia interrotto prima del decorso del termine ad usucaplonem. La Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere che il possesso (mediato) del fondo era rimasto in capo al Ce., non essendosi verificato alcun atto di interversione o mutamento della detenzione in possesso ai sensi dell’art. 1141 cod. civ..

Il secondo mezzo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 1140 c.c., comma 2, art. 1141 c.c. e art. 1146 c.c., comma 2, in relazione all’art. 1158 cod. civ., per avere la Corte d’appello reputato che il possesso mediato del Ce. non sia persistito, per mezzo dei detentori P.T. e Ro., sino alla scrittura del 14 marzo 2000. 2. – I primi due motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati, nei termini di seguito precisati.

La Corte d’appello ha ritenuto sussistente in capo al Ce., dante causa degli attuali ricorrenti in via principale, l’esercizio del possesso per un periodo di 17/18 anni, a partire dagli anni 1965/1966, nell’arco temporale in cui l’appezzamento agricolo, concesso in godimento a P.T., è stato da questo direttamente coltivato.

Per tale frazione temporale, la Corte territoriale ha, pertanto, riconosciuto sussistente in capo al Ce. il possesso del fondo ed in capo a P.T. la detenzione del medesimo.

Per il periodo successivo (fino al 1990-1991, perchè a partire da questa data la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile un possesso diretto da parte del C.G.), la Corte del merito, pur avendo considerato l’attività di taglio del fieno compiuta da Ro.Er. per conto di P.T., ha escluso di potere computare questo periodo in favore del Ce., ai fini del raggiungimento, da parte sua, del termine ventennale per l’usucapione, sul rilievo che la raccolta del fieno è avvenuta "per conto di P.T.", senza che il Ro. medesimo nulla abbia aggiunto "quanto alla riconducibilità del suo incarico a Ce.Ma.".

Così statuendo, la sentenza impugnata non si sottrae alle censure dei ricorrenti in via principale.

Infatti – in assenza di atti di interversione del possesso da parte di P.T., e ciò non avendo la sentenza impugnata evidenziato il compimento da parte di costui di alcuna manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore avesse cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed avesse iniziato ad esercitarlo in nome proprio con correlata sostituzione al precedente animas detinendi dell’animas rem sibi habendi – la Corte d’appello avrebbe dovuto escludere l’interruzione del possesso e riconoscere il mantenimento del possesso mediato in capo al Ce., attraverso la detenzione del P. affiancato dal subdetentore Ro..

3. – L’accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due motivi del ricorso principale determina l’assorbimento dell’esame del terzo motivo del medesimo ricorso, che lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, relativi al rilievo assunto dalle trattative intercorse tra Ce.Ma. e la s.n.c. Rosati-Canarezza ai fini del riconoscimento della persistenza del possesso in capo al Ce..

4. – Passando, a questo punto, all’esame del ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo il C.G. rileva l’inammissibilità dell’applicazione dell’istituto dell’accessione in capo ai ricorrenti per inidoneità della scrittura privata del 14 marzo 2000: sia perchè il titolo in questione non sarebbe stato trascritto, sia perchè nella specie è mancata la consegna della cosa, avendo sia il primo giudice che la Corte territoriale concordato sul fatto della configurabilità di un possesso diretto da parte del C.G. a partire dagli anni 1990-1991. 4.1. – Il motivo non coglie nel segno, giacchè -per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale – non rileva se la C.S. e il P. possano cumulare il loro possesso a quello del Ce., loro dante causa per effetto della scrittura privata del 14 marzo 2000, in virtù dei principi sull’accessio possessionis, ma, più semplicemente, se il Ce. avesse o meno acquistato a titolo originario il fondo in questione in virtù della durata ventennale del possesso ad usucapionem da lui esercitato, prima della vendita, per il tramite dell’attività materiale nomine alieno esercitata da P.T. e dal Ro..

5. – Con il secondo mezzo del ricorso incidentale condizionato si deduce l’inammissibilità della testimonianza resa da Ce.Ma. in quanto incapace a deporre per diretto interesse alla vicenda. Tale incapacità era stata affermata dal Tribunale di Urbino e in appello nulla era stato eccepito dagli odierni ricorrenti in via principale in ordine a tale esclusione.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

E’ esatto che dal testo della sentenza di primo grado – al quale è possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo – risulta per tabulas (al foglio 8) che il teste Ce.Ma. è stato ritenuto incapace a deporre, per essere portatore di un diretto interesse alla vicenda.

E’ altresì esatto che, come risulta dalla esposizione dei motivi di gravame risultante dalla sentenza impugnata, tale statuizione non è stata fatta oggetto di un motivo specifico di appello da parte della C.S. e di P.A..

Sennonchè, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente in via incidentale, la Corte di appello – per giungere a ritenere raggiunta la prova del possesso in capo al Ce. per circa 17/18 anni a partire dal 1965/1966 – non ha fatto leva sulla sua deposizione testimoniale, ma si è limitata a utilizzare, correttamente, altre risultanze probatorie (le deposizioni dei testi P.T., N.O. e M.A.).

6. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, rivolto a quella parte della sentenza che respinge l’appello incidentale del C.G., si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio relativi alla valutazione delle rispettive prove testimoniali addotte dal C.G., dalla C.S. e dal P.. Poichè le testimonianze rese risultano in netto ed insanabile contrasto tra loro, la Corte d’appello avrebbe omesso di esplicitare i criteri adottati per la valutazione delle singole deposizioni.

Il secondo mezzo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio relativi alla valutazione delle prove testimoniali) lamenta che la Corte territoriale non avrebbe dato conto, in termini esaustivi e coerenti, del perchè è stata attribuita prevalenza quanto ad attendibilità ai testi Ri. e M. rispetto ai testi D.A., A., Pa. e V..

6.1. – L’uno e l’altro motivo sono inammissibili.

La valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (tra le tante, Cass., Sez. lav., 21 luglio 2010, n. 17097).

Nella specie la Corte d’appello ha dato conto, con motivazione esauriente e congrua, del proprio convincimento e della valutazione di maggiore attendibilità di alcuni testi rispetto ad altri; ha evidenziato che i testi Ro.Er., P.T. e V.G. hanno riferito di avere coltivato il terreno o provveduto alla raccolta del fieno su incarico di soggetti diversi dai gestori e dai proprietari dell’albergo; ha sottolineato che i testi Gi. e V.G. e M.A. hanno raccontato dei protratti periodi di chiusura dell’albergo; ha giudicato attendibili le deposizioni dei testi M.A. e M.M., precedenti proprietari o gestori dell’albergo, trattandosi di "persone non interessate, ma certamente a conoscenza della situazione di fatto".

Le critiche del ricorrente in via incidentale si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito.

7. – Del ricorso principale sono accolti i primi due motivi, per quanto di ragione, con assorbimento delle altre censure.

Il ricorso incidentale, condizionato e non condizionato, è rigettato.

La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta.

La causa deve essere rinviata alla Corte dr appello di Bologna.

Il giudice del rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso; rigetta il ricorso incidentale, condizionato e non condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna.

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