Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-04-2012, n. 6134 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 12 settembre 2009, C.A. impugnava l’ordinanza d’ingiunzione, con la quale, sulla base del verbale redatto in data 8 giugno 2007 dagli Agenti della Polizia locale di Milano, si contestava l’infrazione prevista dall’art. 186 C.d.S.. Si rigettava l’istanza di dissequestro amministrativo del motoveicolo, Tg (OMISSIS) di proprietà del ricorrente e si disponeva la confisca del veicolo sopraindicato. Il ricorrente eccepiva l’illegittimità della confisca del proprio motociclo, avendo provveduto ad estinguere con oblazione il reato ascrittogli e chiedeva la sospensione dell’esecuzione e l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si costituiva l’Ufficio territoriale del Governo presso al Prefettura di Milano, il quale richiamando i motivi addotti nel provvedimento prefettizio, sosteneva che, pur essendo il reato di cui all’art. 186 C.d.S., stato dichiarato estinto per oblazione da parte del competente Giudice penale,la funzione della confisca del motociclo utilizzato per commettere il reato disposta dall’art. 213 C.d.S., comma due sexies, era di natura amministrativa e concludeva chiedendo, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Il Giudice di Pace di Milano con sentenza n. 12767 del 2010 rigettava la domanda del ricorrente e compensava le spese. A sostegno di questa decisione, il Giudice di Pace di Milano osservava che si ravvisava applicabile la nuova normativa di cui alla L. n. 289 del 2006, secondo la quale la sanzione amministrativa della confisca del veicolo è ritenuta sempre applicabile.

La cassazione di questa decisione è stata chiesta da C. A., con atto di ricorso affidato a due motivi. La Prefettura di Milano regolarmente intimata, in questa fase non ha svolto alcuna attività processuale.

Motivi della decisione

-1.= Il ricorso è inammissibile.

-1.1.= Va qui osservato che per effetto delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, che ha soppresso la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., a far data dal 2 marzo 2006, il rimedio dell’appello è divenuto generale strumento di impugnazione delle sentenze pronunciate in primo grado in materia di opposizione a sanzione amministrativa, nonchè avverso le ordinanze di cui al comma 5, dell’anzidetto art. 23 (Cass. 24748/09), con le quali, in caso di assenza in udienza dell’opponente, il giudice può convalidare il provvedimento impugnato, ove non ne risulti dagli atti la manifesta illegittimità. 1.1.a).= Solo le ordinanze del giudice di pace, emesse ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, che dichiarano inammissibile l’opposizione perchè proposta fuori termine, sono ancora impugnabili con ricorso diretto per cassazione e non con l’appello; ciò perchè la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 non ha modificato il citato comma 1 dell’art. 23, che prevede espressamente la ricorribilità immediata (Cass. 28147/08; 18009/10). Nè vi è modo per procedere a interpretazione correttiva, a fronte di un inequivocabile dettato normativo che differenzia le ipotesi nell’ambito del medesimo articolo della legge fondamentale in materia.

1.2.= Nel caso di specie è stata resa una sentenza di conferma dell’atto impugnato che ha esaminato e respinto tutti i motivi di opposizione esposti in ricorso dall’opponente. Tale sentenza non rientra certamente nell’ipotesi di inammissibilità dichiarata per tardività (di cui al citato art. 23, comma 1), perchè ha per oggetto le questioni di merito poste in ricorso, e, dunque, è una sentenza impugnabile, ma non anche ricorribile per cassazione.

Discende da quanto esposto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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