Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-04-2012, n. 6133

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La D.G.A. Arredamenti s.a.s. di Antonio De Girolamo proponeva al giudice di pace di Gallina opposizione al verbale di accertamento di contravvenzione per violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1 e art. 14 C.d.S..

Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, eccependo l’incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competente il giudice di pace di Reggio Calabria; nel merito chiedeva il rigetto opposizione.

Con sentenza n. 1029/08 il giudice di pace, ritenuta la propria competenza, annullava il verbale.

Proposto appello da parte del Comune, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza dep. il 19 febbraio 2010, dichiarava l’incompetenza per territorio del giudice di pace di Gallina ritenendo competente quello di Reggio Calabria, al quale rimetteva la causa, atteso che l’infrazione contestata era stata commessa nell’arteria principale di quella città.

Secondo il Giudice di appello, in base al D.M. 3 luglio 1992, erano stati istituiti nel territorio del Comune di Reggio Calabria due uffici autonomi del giudice di pace, quello di Reggio Calabria e quello di Gallina, il cui territorio coincideva con quello della ex pretura di Gallina, anche se Gallina non è più un Comune autonomo ma soltanto un quartiere di Reggio Calabria : peraltro, non poteva da ciò desumersi che la competenza del Comune di Gallina coincidesse con tutto il territorio del Comune di Reggio Calabria; a differenza del caso esaminato dalla sentenza n.12770 del 2005 della Suprema Corte non poteva ritenersi che il decreto ministeriale del 3 luglio 1992 avesse inteso derogare al collegamento istituito fra uffici del giudice di pace e preture mandamentali, mentre il rapporto fra sede principale e sezione distaccata del tribunale non era assimilabile a quello esistente fra il giudice di pace di Reggio Calabria e di Gallina, trattandosi di uffici distinti e autonomi tant’è che ciascuno ha un coordinatore; nè era applicabile l’art. 83 ter disp. att. cod. proc. civ..

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la D.G.A ARREDAMENTI s.a.s. di Antonio Di Girolamo sulla base di cinque motivi.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Motivi della decisione

Preliminarmente va osservato che la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall’art. 42 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall’art. 47 cod. proc. civ., comma 2, ovvero in quello c.d. lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza, la cui prova è posta a carico della parte impugnante.

Nella specie, in cui è stato proposto ricorso ordinario avverso la sentenza che ha deciso sulla sola competenza – come tale da ritenere inammissibile – l’impugnazione si converte in regolamento di competenza essendo stata proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata.

La previsione dell’art. 375 cod. proc. civ., secondo cui il regolamento di competenza deve essere deciso con ordinanza in camera di consiglio, non preclude che esso sia deciso con sentenza all’esito della discussione alla udienza pubblica,posto che tale soluzione non lede ma anzi rafforza le garanzie difensive.

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 2 e 3, in relazione all’art. 38 cod. proc. civ. e art. 83 ter disp. att. cod. proc. civ., censura la decisione gravata laddove aveva annullato la decisione di primo grado dichiarando l’incompetenza per territorio del giudice di pace di Gallina per avere ritenuto erroneamente la sussistenza di una delimitazione di competenza territoriale fra il giudice di pace di Reggio Calabria e quello di Gallina, quando l’unico ufficio aveva sede nel capoluogo Comune di Reggio Calabria e il giudice di pace di Gallina costituiva un articolazione interna nell’ambito dell’organizzazione del medesimo ufficio le cui violazioni non potevano dare luogo a questioni di competenza.

Procedendo a una ricostruzione storica delle origini dell’ufficio del giudice di pace, evidenziava che l’ufficio del Conciliatore al quale esso era subentrato era rapportato all’ente Comune e nessuna rilevanza avevano le unità naturali o artificiali in cui era articolato il Comune.

La L. n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace,aveva stabilito la piena equipazione con il soppresso ufficio del Conciliatore 1.2. – Il motivo va rigettato.

Occorre premettere che la L. 21 novembre 1991, n. 374, concernente la istituzione del giudice di pace, all’art. 2 prevede: "Sede degli uffici del giudice di pace.

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della L. 1 febbraio 1989, n. 30. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell’ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall’accorpamento non superi i cinquantamila abitanti.

Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace".

Orbene, in base alla legge istitutiva, l’ufficio del giudice di pace ha sede nel comune capoluogo ove aveva sede la pretura mandamentale mentre è previsto che con decreto del Presidente della Repubblica è consentito istituire sedi distaccate dell’ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni del medesimo comune.

Il Decreto Ministeriale 3-7-1992 n. 263000 prevedeva:

all’art. 1 che "gli uffici del giudice di pace del distretto della Corte di appello di Reggio Calabria hanno sede nei seguenti comuni:

Locri, Bianco, Caulonia, Gioiosa Jonica, Siderno, Staiti, Stilo;

Palmi, Cinquefrondi, Laureana di Borrello, Oppido Mamertina, Sinopoli, Taurianova; Reggio Calabria, Gallina, Melito di Porto Salvo, Villa San Giovanni;

all’art. 2, "agli uffici del giudice di pace di Bianco, Villa San Giovanni e Taurianova sono accorpati, rispettivamente, quelli di Ardore, Bagnara Calabra e Cittanova".

Ciò posto, occorre rilevare che: a) il mandamento designava il territorio di competenza della pretura, la quale poteva comprendere uno o più Comuni o anche parte soltanto del territorio di un Comune;

b) il termine "capoluogo" del Comune al quale fa riferimento la legge istitutiva del giudice di pace sta a indicare la località in cui aveva sede la pretura mandamentale, essendo tale termine usato con riferimento esclusivo a tale ufficio, atteso che la citata legge, nell’istituire l’ufficio del giudice di pace, ha inteso operare uno stretto collegamento con la pretura mandamentale individuando la sede dell’ufficio del giudice di pace in quella che era la sede della pretura.

Ne consegue che l’ufficio del giudice di pace istituito presso quella che era la sede della pretura mandamentale di Gallina era sede autonoma e la delimitazione territoriale di competenza coincideva necessariamente con quella della pretura mandamentale.

Il richiamo della sentenza n. 12770 del 2005 della Suprema Corte è inconferente, tenuto" conto che nel caso esaminato dalla Cassazione non esisteva alcun collegamento con la pretura mandamentale dell’ufficio del giudice pace di Sestri Ponente (quartiere e non sede in precedenza di pretura).

Non essendo controverso che l’infrazione contestata era stata commessa nell’arteria principale di Reggio Calabria, correttamente è stato dichiarato competente per territorio il giudice di pace di quella città. 2.1.- Il secondo motivo (violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 2 3, 5, in relazione all’art. 2909 cod. civ.) deduce che, in relazione alla questione di competenza si erano formati il giudicato interno con ordinanza del 7-5-2008 emessa dal Giudice di Pace di Gallina avente valore di sentenza e giudicati esterni in altri procedimenti intercorsi fra le stesse parti.

2.2. Il motivo è infondato.

Per quel che concerne il giudicato interno va osservato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte condivisa dal Collegio, in base alle norme che regolano il procedimento di decisione sulle questioni di giurisdizione e di competenza o su altre questioni pregiudiziali di rito, il giudice può disporre che tali questioni siano decise separatamente dal merito, ma tale modo di procedere postula che le parti siano invitate a precisare le conclusioni ( artt. 187 e 189 cod. proc. civ.) e che la causa venga, dunque, rimessa in decisione (cfr.

Cass. 16754/2006; 24284/2007; 14183/2008). Ne consegue che l’ordinanza con cui – come nella specie – il giudice si sia limitato a delibare in ordine all’eccezione di incompetenza al fine di adottare provvedimenti necessari al prosieguo del procedimento, non integra una decisione risolutiva della questione di competenza che, come tale, sia impugnabile con il regolamento necessario di competenza.

Nella specie, la ricorrente non ha allegato che l’ordinanza richiamata sia stata emessa dal Giudice di pace dopo che le parti fossero state invitate a precisare le conclusioni su tale questione.

Per quanto concerne la formazione del giudicato esterno le sentenze che statuiscono sulla competenza – ad eccezione delle decisioni della Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza – non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale poichè la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, da luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso.

3.1.- Il terzo motivo (violazione dell’art. 360, n. 3, in relazione agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.) censura la sentenza laddove aveva annullato la decisione impugnata rimettendo il giudizio al Giudice di Pace di Reggio Calabria sul rilievo che il Tribunale in ogni caso avrebbe dovuto decidere la causa nel merito.

3.2. Il motivo è infondato.

Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell’appello, nel ravvisare l’incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado – davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ.,non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione – che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione – non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass. 22958/20110).

4.1.- Con il quarto motivo(violazione del D.P.R. n. 250 del 2009 e del provvedimento del Garante della del 29-4-2004)censura la sentenza impugnata che aveva totalmente omesso di pronunciare sulle denunciate violazioni sulla privacy.

4.2.- Il motivo è inammissibile, tenuto conto che trattasi di questione di merito estranea evidentemente a quelle in materia di competenza che possono dedursi con il regolamento di cui all’art. 42 cod. proc. civ. 5.1.- Il quinto motivo, lamentando violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 1, in relazione all’art. 91 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata laddove aveva provveduto d’ufficio a una nuova regolamentazione delle spese, osservando che la riforma di quelle di primo grado era stata effettuata senza alcun riferimento al merito della controversia.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha riformato in toto la sentenza di primo grado – annullamento per incompetenza del giudice adito – per cui doveva procedere, d’ufficio, alla regolamentazione delle spese dell’intero giudizio: le spese sono state poste a carico della parte che, avendo adito un giudice dichiarato incompetente, era da considerarsi soccombente, del tutto estraneo al thema decidendum era il merito della controversia che, in relazione alla natura della pronuncia emessa, non è stato (e non poteva essere) trattato.

Il ricorso va rigettato: va dichiarata la competenza per territorio del giudice di pace di Reggio Calabria davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del giudice di pace di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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