Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-04-2012, n. 6129

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 1993 L. D. evocava, dinanzi al Tribunale di Parma, F.E. per sentire pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di trasferimento a favore dell’attore dell’appartamento sito in (OMISSIS), di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti il 1.2.1989, nonchè autoveicolo Toyota targato (OMISSIS), oltre alla restituzione della somma di L. 45.000.000, per i mobili dell’ufficio e gli importi riscossi dalla Sefim e dalle ditte Carrettieri e Rossi Gianni, oltre al risarcimento dei danni.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva il F., il quale eccepiva l’inadempimento dell’attore ed in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto, con condanna del L. al pagamento di L. 381.762.000 versate per il completamento delle opere eseguite con l’accordo dell’attore e di L. 113.446.000 per prestiti ed altro, oltre alla restituzione della Toyota.

Con successivo atto di citazione notificato il 4 novembre 1993 L.D. evocava, dinanzi al Tribunale di Parma, nuovamente F.E. e V.M.G. esponendo di essere da almeno otto anni in rapporti confidenziali e di affari con il F., nonchè con i coniugi C. – V. e che nel 1989, dopo quattro anni dall’acquisto del F., con scrittura privata, delle attività immobiliari della agenzia Tecnocasa appartenuta a lui e a G.L., accollandosene le passività, la ditta incorreva nel fallimento con il rischio di coinvolgervi lo stesso acquirente, onde il F., nel proporsi come assuntore di concordato fallimentare pattuiva, a determinate condizioni, di retrocedere al L. l’alloggio di (OMISSIS), i crediti della Tecnocasa, il camioncino Ford, il fuoristrada Toyota, mobili e macchine dell’ufficio; aggiungeva che nella primavera-estate del 1993 i rapporti si deterioravano ed il convenuto intestava l’appartamento di (OMISSIS) alla V., alla quale erano noti i rapporti fra le parti, per cui chiedeva pronunciarsi declaratoria di nullità ovvero simulazione oppure revocatoria della vendita ex art. 2901 c.c. ed in subordine la rifusione del suo valore, oltre alla condanna del solo F. al rimborso di L. 110.000.000 quale credito dallo stesso riscosso. Anche in detta causa si costituiva il convenuto, contestando le pretese attoree e spiegando riconvenzionale, nonchè la stessa V. che resisteva alle domande relative all’immobile.

I due giudizi venivano riuniti ed i Tribunale adito, espletata istruttoria, con sentenza dell’8.1/24.3.2004, respinta l’eccezione di nullità del patto paraconcordatario intercorso fra le parti e posto alla base delle controversie, rigettava la domanda di risoluzione, condannando il convenuto alla restituzione della somma di L. 89.158.000 per i due crediti riscossi e compresi nel patto; rigettava ogni domanda relativa alla vendita dell’immobile di (OMISSIS) per difetto di prova, pur accogliendo la domanda subordinata di corresponsione del controvalore indicato in L. 87.500.000, quale prezzo risultante nel rogito di compravendita; in relazione alla Toyota, dopo avere rilevato che l’attore in sede di conclusioni non ne rivendicava la proprietà, ma il solo diritto esclusivo di godimento, accoglieva la minore domanda. Quante alle riconvenzionali spiegate, evidenziava come i vari pagamenti effettuati dal F. rientravano nella convenzione iniziale e che eventuali pagamenti in eccesso erano irrilevanti posto che le abitazioni erano rimaste nella sua disponibilità e proprietà, accoglieva, invece, la domanda di rimborso di L. 363.000 per le contravvenzioni pagate relative alle contravvenzioni contestate per la Toyota ed, effettuata la compensazione, condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 91.048,76, oltre accessori, e l’attore al rilascio dell’immobile di (OMISSIS) entro tre mesi dalla decisione, compensate interamente tra le parti le spese processuali.

In virtù di rituali e separati appelli interposti dal F., che lamentava la totale erroneità della decisione del giudice di prime cure, e dal L., che si doleva del rigetto della domanda relativa all’immobile, la Corte di appello di Bologna, riuniti i gravami, proposto dal L. anche appello incidentale, con il quale chiedeva condannarsi l’appellante alla restituzione dei mobili, nonchè la declaratoria di nullità, simulazione o revocatoria della vendita dell’immobile, nella resistenza della appellata V., accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dal F. e per l’effetto rigettava la domanda del L. in relazione alla vettura Toyota, di cui disponeva la restituzione all’appellante;

rigettava l’appello incidentale proposto dal L..

A sostegno della adottata sentenza la corte distrettuale evidenziava che la doglianza dell’appellante relativa all’anticipazione dei costi per l’ultimazione di villette a schiera commissionate al L., quali spese ulteriori rispetto a L. 200.000.000 (che doveva versare all’appellato in base alla convenzione richiamata per l’esecuzione delle opere a stati di avanzamento), fosse infondata in quanto documentalmente dimostrato, anche dal riscontro delle prove testimoniali, che le somme riportate nelle fatture prodotte dal F. (non interamente compatibili con la convenzione azionata) fossero da riferire a varianti sia di opere sia di materiali ovvero ad opere per altri interventi, per cui non vi era prova dell’inadempimento del L. a fronte della dichiarazione confessoria rilasciata dal F. al Comune di Noceto.

Per le medesime considerazioni era da rigettare il motivo relativo al versamento al L. della somma di L. 87.500.000, corrispondente all’equivalente economico dell’appartamento di (OMISSIS), in mancanza di dichiarazione di risoluzione della convenzione per inadempimento del L.. Del pari l’assenza di pronuncia di inadempimento dell’appellato comportava anche l’infondatezza della censura del F. quanto ai pretesi crediti riscossi per L. 60.000.000 dalle ditte Carrettieri e Sefim e di tutti gli altri crediti esposti per almeno Euro 222.234,25, in quanto domande che presupponevano la risoluzione del patto paraconcordatario.

Di converso, la doglianza relativa alla restituzione della Toyota andava accolta, avendo il L. in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado mutato la domanda, chiedendo il minore diritto di riconoscimento del godimento del bene, che doveva ritenersi diversa e nuova rispetto a quella originariamente proposta, senza che la controparte avesse accettato il contraddittorio, per cui andava dichiarata inammissibile, con conseguenti effetti restitutori.

Aggiungeva che andava ritenuta l’inammissibilità delle doglianze contenute in comparsa conclusionale in ordine alla non validità del patto paraconcordatario, perchè non contenute in un motivo di gravame ritualmente formulato in sede di appello.

Quanto all’appello incidentale del L., tale dovendosi qualificare il secondo appello, in ordine di tempo, avverso la medesima sentenza, nel ritenerne la totale infondatezza, osservava che gli elementi richiamati con riferimento all’immobile di (OMISSIS) erano insufficienti a dimostrare la sua domanda, mentre le ulteriori doglianze (domanda restituzione dei mobili ed attrezzature di ufficio, dei terreni posti nei Comuni di Terenzo e finitimi, risarcimento dei danni per assoggettamento a sequestro della Toyota) erano inammissibili perchè non evidenziavano contestazioni motivate alla decisione impugnata, ma mere riproposizioni delle domande. La domanda al risarcimento di Euro 208.132,13 contenuta nella comparsa conclusionale era inammissibile perchè formulata" per la prima volta.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il L., che risulta articolato su quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso la V., rimasto contumace il F..

Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denunciando la violazione dell’art. 2901 c.c., artt. 112 e 116 c.p.c. e art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, parrebbe lamentare che i giudici del merito abbiano ritenuto "infondata la rivendicazione di un immobile nei confronti della terza acquirente rispetto ad un bene pervenuto al venditore tramite atto di assegnazione del Tribunale" e ciò senza tenere conto, ai fini dell’azione revocatola, che può essere provata per presunzioni, la stretta coincidenza temporale tra la citazione e l’alienazione alla V.. Inoltre, dalle prove testimoniali assunte emergeva la prova della consapevolezza nei coniugi C. – V. del pregiudizio che gli sarebbe derivato dalla vendita a terzi dell’immobile da parte de F.. Viene, inoltre, criticata la determinazione del prezzo dell’immobile ben ai di sotto del valore di mercato, altro elemento da cui desumere la scientia damni.

Il secondo mezzo, con la denuncia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ripropone le stesse circostanze di cui al primo mezzo.

Con il quarto mezzo, che si riporta di seguito al secondo in quanto definito nella rubrica "Integrazione del 2^ motivo", il ricorrente produce documenti, che ritiene particolarmente pregnanti a dimostrazione del consilium fraudis e che attengono al diverso giudizio instaurato fra il F. e la V. avente ad oggetto lo stesso immobile di cui si controverte.

Con il terzo mezzo viene denunciata la violazione dell’art. 832 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di restituzione dell’autoveicolo Toyota, in quanto il diritto di godimento di un bene costituisce estrinsecazione del diritto di proprietà su di esso ovvero un diritto equipoilente. In ogni caso, la domanda di godimento del bene andava ritenuta ricompresa nella originaria domanda di trasferimento del bene, come un petitum inferiore.

Le censure, stante la loro stretta connessione, investendo l’esame delle medesime circostanze, seppure sotto la diversa prospettazione della violazione di legge e del vizio di motivazione, vengono esaminate congiuntamente.

Nella sostanza il ricorrente si duole che l’impugnata sentenza rechi una motivazione così carente sotto il profilo logico nella parte in cui (apparentemente) esamina il merito del caso dedotto in giudizio, e così insufficiente nelle sue componenti, da risultare, al di là dell’apparenza, del tutto omessa, e da comportare necessariamente una declaratoria di nullità.

La doglianza si appalesa fondata in quanto riflette l’insufficienza del percorso motivazionale.

Invero gli elementi sui quali fa leva l’appellante per dimostrare il fondamento dell’esperita azione revocatoria – circostanze che vengono dalla corte distrettuale richiamate nella decisione ed esplicitate nella frequentazione, da parte dell’acquirente l’appartamento dei cantieri del F., nella conoscenza da parte dell’acquirente dell’obbligo restitutorio del F. verso il L. e nella non congruità del prezzo – vengono dal giudice del gravame unitariamente e complessivamente valutati come "non…assolutamente sufficienti a contrastare gli elementi assolutamente corretti valutati dal Tribunale e ritenuti idonei al rigetto della domanda", senza che detti elementi di giudizio, la cui valutazione il giudice distrettuale dichiara di condividere, vengano indicati nella medesima decisione.

E’ noto l’orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la motivazione per relationem della sentenza pronunziata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; di converso non soddisfa tale esigenza la sentenza di appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass. 14 febbraio 2003 n. 2196, e, da ultimo, Cass. 30 aprile 2010 n. 10490 e Cass. 11 giugno 2008 n. 15483). Orbene, essendosi nell’impugnata sentenza il giudice distrettuale limitato a meramente affermare di condividere le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure ("esaminati gli atti, ampiamente articolata e motivata, in particolare per quanto assento nella inesistenza dei requisiti per dichiarare la nullità ovvero simulazione ovvero revocazione del rogito di vendita dell’appartamento di (OMISSIS), ritenendo che la stessa, non meritando censura alcuna, vada confermata"), emerge evidente come il giudice dell’appello abbia nel caso di specie disatteso il suindicato principio.

Le stesse considerazioni valgono quanto al veicolo Toyota ove il richiamo alla decisione del giudice di prime cure non chiarisce in cosa consista l’accertamento del diritto di godimento dell’autovettura, che riguarderebbe non solo l’ampiezza del diritto dominicale invocato, ma anche la trasformazione dell’originaria domanda ex art. 2932 c.c., involgente pronuncia costitutiva, in quello di "accertamento di un diritto reale" del quale già si postulava la titolarità in capo all’attore.

In conclusione, si impone fa cassazione della decisione impugnata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, per nuovo esame sui punti censurati, la quale provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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