T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 28-11-2011, n. 9296

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Insorge con il presente gravame parte ricorrente – concessionaria di tratta autostradale – avverso la determinazione con la quale A. ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per una serie di disagi e difficoltà incontrati dagli utenti dell’autostrada A4, in prossimità del Passante di Mestre, il giorno 1° agosto 2009.

Queste le censure dedotte avverso l’atto impugnato:

1) Eccesso di potere sotto tutti i profili e, segnatamente, difetto dei presupposti, travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 9 della legge 689/1981.

Viene in proposito preliminarmente sottolineato che le condotte accertate da A. a seguito di istruttoria non possono essere ascritte alla responsabilità di CAV, subentrata in data 1° dicembre 2009 nell’attività di gestione ed esercizio delle tratte precedentemente assentite in concessione a Società A. di V. e P. (SAVP), ovvero la tratta della A4 tra P. Est – Dolo e la tratta da Dolo a V./Mestre denominata A57 – Tangenziale di Mestre, comprensiva del raccordo autostradale per l’aeroporto di V..

Nel rilevare come CAV e SAVP abbiano sottoscritto, in data 29 aprile 2009, una convenzione per la gestione coordinata ed unitaria del sistema autostradale di rispettiva competenza nel periodo transitorio 8 febbraio 2009 – 30 novembre 2009, rileva la ricorrente come la stessa SAVP si sia impegnata a fornire, per l’indicato periodo, servizi amministrativi e tecnicogestionali per il Passante di Mestre, fra i quali il servizio di viabilità ed il Centro Operativo comprendente la gestione dell’informazione all’utenza.

Ne consegue, secondo la prospettazione di CAV, che eventuali disservizi realizzatisi nella gestione del traffico veicolare all’interno dell’arco temporale considerato dalla convezione di cui sopra, debbono essere ascritti unicamente alla responsabilità di SAVP, avuto riguardo all’accennata gestione del Centro Operativo preordinato, fra l’altro, ad assicurare la gestione delle informazioni sul traffico e degli interventi connessi ad eventuali situazioni emergenziali.

2) Violazione dell’art. 2, comma 86, lett. d), del decreto legge 262/2006, convertito in legge 286/2006.

Alla luce della declaratoria degli obblighi facenti capo ai concessionari autostradali – di cui al comma 85 dell’art. 2 dell’epigrafato decreto legge – esclude parte ricorrente di essere incorsa in alcuna violazione delle relative prescrizioni, anche per quanto concerne le indicazioni riguardanti la circolazione veicolare in concomitanza con l’esodo per le vacanze estive.

3) Eccesso di potere per insufficiente istruttoria, travisamento, illogicità e contraddittorietà manifesta, ingiustizia manifesta.

Quanto all’asserita violazione del dovere di diligenza, da A. ascritto a CAV con riferimento alla mancata adozione di adeguate misure da attuare in presenza di situazioni connotate da profili di particolare criticità connesse all’intensità del traffico veicolare, parte ricorrente evidenzia che SAVP ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti dell’utenza autostradale; e sottolinea, ulteriormente, di aver garantito tramite il Centro Operativo della stessa SAVP, durante le giornate di esodo per le vacanze nel mese di agosto 2009, il necessario monitoraggio e la raccolta di informazioni sul flusso di traffico attraverso un sistema di videosorveglianza e sul controllo diretto da parte del personale addetto.

Vengono, poi, rappresentate le eccezionali circostanze – non imputabili a responsabilità della concessionaria – che hanno contribuito, nell’arco temporale compreso fra il 31 luglio 2009 ed il successivo 1° agosto, ad un incremento del traffico veicolare fino a condurlo a condizioni di criticità.

4) Sulla sanzione pecuniaria. Violazione dell’art. 27, in combinato disposto con l’art. 11 della legge 689/1981 e principi generali della legge sulla depenalizzazione. Violazione dei principi di tassatività dell’illecito amministrativo e di proporzionalità della sanzione. Violazione del principio del ne bis in idem. Eccesso di potere per carenza, contraddittorietà della motivazione ed ingiustizia manifesta.

Preliminarmente osservato come l’irrogazione di sanzione nei confronti della ricorrente e di SAVP integri la presenza di una preclusa duplicazione di misure afflittive, viene comunque escluso che, quanto alla fattispecie all’esame, siano stati dimostrati i necessari profili di responsabilità ai fini della configurazione dell’asserito illecito.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

A., costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 novembre 2011.

Motivi della decisione

1. Va innanzi tutto rammentato che, con ordinanza n. 3968 del 9 maggio 2011, la Sezione ha rilevato l’esigenza, rilevante ai fini del decidere, di procedere all’acquisizione dei seguenti rilievi documentali:

– accertamenti istruttori condotti dall’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali – IVCA nel quadro del procedimento conclusosi con l’adozione della gravata determinazione;

– convenzione sottoscritta in data 30 gennaio 2009 fra A. e Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A., avente ad oggetto la gestione del Passante Autostradale di Mestre e della tratte autostradali già assentite in concessione a Società A. di V. e P. S.p.A.;

– contratto di servizio stipulato in data 29 aprile 2009 fra Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A. e Società A. di V. e P. S.p.A.;

– accordo stipulato in data 5 febbraio 2009 fra la Polizia Stradale – Compartimento del Veneto, Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A. e Società A. di V. e P. S.p.A., relativo all’attività di vigilanza stradale relativa al Passante Autostradale di Mestre.

L’incombente come sopra disposto è stato posto a carico di A. S.p.A., nella persona del responsabile dell’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali – IVCA, che risulta aver a tanto adempiuto mediante deposito in atti del giudizio, alla data del 20 giugno 2011, dei richiesti rilievi documentali.

2. Particolare interesse rivela, ai fini del decidere, il contenuto della gravata determinazione recante data 8 aprile 2010, nella quale sono riportati sia la descrizione degli eventi che hanno dato luogo ad una anomala situazione di congestione del traffico veicolare sulla tratta autostradale A57 (Passante di Mestre), sia gli accertamenti istruttori – direttamente prodromici all’adozione del provvedimento sanzionatorio all’esame – condotti da IVCA.

2.1 Per quanto concerne le circostanze di fatto, va osservato come nelle giornate di venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto 2009 si siano verificati, lungo il Passante di Mestre (direzione Trieste), gravi disagi alla circolazione, con formazione di code fino a 30 chilometri di lunghezza, con riveniente esigenza di chiusura della infrastruttura fra le ore 14.30 e le ore 15.30 del 1° agosto, all’altezza del km. 251 e contestuale deviazione del traffico sulla A57 direzione Barriera di Mestre – Villabona.

I report delle segnalazioni provenienti dai Centri operativi delle concessionarie Autovie Venete e Società A. di V. e P. (odierna ricorrente) hanno posto in evidenza la formazione di incolonnamenti fin dai primi minuti dopo la mezzanotte: i quali, anche in conseguenza di un tamponamento coinvolgente più veicoli, raggiungevano la lunghezza di 15 km. già verso le ore 3.35 del 1° agosto.

Ulteriori incidenti verificatisi sul tratto viario provocavano un considerevole aumento della lunghezza dell’incolonnamento veicolare, stimato in km. 25 alle ore 6.45 ed in km. 30 alle ore 8.44.

Il Passante veniva chiuso in direzione Trieste (a seguito della registrazione di una coda di 22 km. per traffico intenso fra Spinea e l’allacciamento tra la A4 e la A57) tra le ore 14.38 e le ore 15.37 del 1° agosto; pervenendosi, quindi, alla individuazione di un traffico veicolare definito "regolare ed intenso" soltanto alle 19.15 della stessa giornata.

2.2 Peculiare attenzione è stata riservata, nel quadro degli accertamenti svolti nei confronti delle concessionarie delle tratte autostradali interessate, alla posizione della ricorrente CAV, in quanto gestore del Passante di Mestre sulla base di convenzione sottoscritta con A. il 30 gennaio 2009.

Nel dare atto del subingresso di CAV (dal successivo 1° dicembre 2009) nella gestione delle tratte affidate in concessione a Società A. di V. e P. (SAVP) S.p.A. ed in presenza della evidente interconnessione fra il Passante e la A4 V.P., la ricorrente e SAVP risultano aver stipulato, il 29 aprile 2009, un contratto di service per la gestione del Passante medesimo, del quale IVCA ha avuto cognizione solo in sede di accertamenti istruttori.

Tale elemento ha indotto A. a ritenere che CAV, "il 31 luglio ed il 1° agosto 2009, concretamente gestiva il Passante attraverso il service fornito dalla Società V. – P."; e che la stessa CAV, "pur essendo giuridicamente la concessionaria della struttura (quindi direttamente responsabile del relativo esercizio), non sembra aver operato… un adeguato controllo ed una supervisione su come concretamente la Società V. – P. stesse fornendo il servizio di gestione del Passante".

2.3 A seguito degli accertamenti ispettivi condotti da IVCA, emergeva la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), g), h) ed i) della Convenzione in essere con l’odierna ricorrente, con riferimento all’omessa adozione, da parte della concessionaria, di "misure idonee a garantire una corretta ed adeguata gestione delle emergenze che, più frequentemente, di verificano durante i periodi di esodo estivo"; in particolare evidenziandosi:

– l’omessa predisposizione di "un adeguato piano operativo preventivo per la gestione di eventuali emergenze", in previsione del maggior flusso di veicoli caratterizzante l’esodo estivo;

– la mancata individuazione di specifici percorsi alternativi;

– la non garantita presenza di presidi fissi con personale immediatamente disponibile;

– la mancata assicurazione di una tempestiva ed esaustiva informazione agli utenti, con riferimento sia alla gravità dell’evento emergenziale, sia ai percorsi alternativi concretamente disponibili;

– l’omessa adozione dei provvedimenti necessari al fine della regolazione dei flussi di traffico tra il Passante Autostradale di Mestre e le infrastrutture ad esso interconnesse.

Tali misure, che la concessionaria avrebbe adottato solo "a seguito di specifica richiesta dell’Ispettorato", hanno determinato una significativa diminuzione dei disagi nel successivo fine settimana.

L’Ispettorato A. ha, poi, rilevato l’inadempimento, da parte della ricorrente, alla richiesta di informazioni a quest’ultima inoltrata per mail il 4 agosto 2009; nonché delle Disposizioni per l’Esodo 2009, con particolare riferimento all’"inadeguatezza, intempestività ed incompletezza delle informazioni fornite, in relazione agli eventi, sia per via radiofonica che tramite PMV, agli utenti in avvicinamento al Passante Autostradale di Mestre" (mancata segnalazione dei percorsi alternativi e delle uscite obbligatorie).

A fronte delle controdeduzioni fatte pervenire da CAV, l’Ispettorato A. escludeva che a quest’ultima non fossero ascrivibili profili di responsabilità in ragione della riconducibilità della conduzione della gestione operativa degli interventi alla sala operativa di SAVP, atteso che sulla concessionaria comunque ricadeva "l’onere di esercitare specifiche funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento" nei confronti di quest’ultima (come espressamente previsto, peraltro, dal Contratto di servizio).

In particolare, veniva rilevato da A. che, sulla base dei condotti accertamenti istruttori, la ricorrente CAV non aveva "operato un adeguato controllo in relazione alle modalità con cui SAVP stesse concretamente fornendo i servizi di cui al Contratto di servizio".

In tal senso, non avrebbe trovato compiuta attuazione l’obbligo, incombente sulla concessionaria, "di provvedere alla gestione tecnica ed al mantenimento della funzionalità del Passante" attraverso l’adozione, "anche in via preventiva, di adeguate misure da attuare in situazioni di particolare criticità, con la conseguente più opportuna e pertinente gestione delle medesime, in modo da ridurre al massimo il relativo impatto sulla fluidità dei flussi di traffico e, quindi, i disagi all’utenza"; né CAV avrebbe rilevato l’opportunità di "adottare un piano operativo preventivo, anche in assenza di specifiche disposizioni da parte degli Enti preposti" sulla base del "dovere di diligenza e correttezza che ragionevolmente può attendersi dalle Società concessionarie autostradali".

Nel rilevare come a tanto si sia provveduto successivamente al verificarsi degli eventi del 31 luglio – 1° agosto (in quanto la ricorrente, CAV S.p.A. ed Autovie Venete hanno sottoscritto solo il 5 agosto 2009 una "Procedura straordinaria per la gestione delle criticità del traffico in occasione dell’esodo estivo", con analitica precisazione delle informazioni all’utenza, della gestione delle code, dell’interconnessione ed il coordinamento informativo, dell’entità del personale impiegato, della segnaletica e dell’individuazione dei percorsi alternativi), l’Ispettorato A. ha ulteriormente osservato che una compiuta attuazione dell’onere dirigenziale di cui sopra avrebbe dovuto indurre CAV ad "adottare misure idonee preventive di gestione degli incidenti e di assistenza all’utenza autostradale… a maggior ragione, in periodi intrinsecamente caratterizzati da traffico intenso e, quindi, da una maggiore incidentalità, nonché in relazione ad una infrastruttura autostradale caratterizzata dall’assenza di aree di sosta e di ristoro".

La necessità delle anzidette misure preventive sarebbe stata, peraltro, espressamente riconosciuta dalla stessa Concessionaria, la quale, (soltanto) successivamente al verificarsi degli eventi in discorso, ha predisposto il posizionamento di mezzi di soccorso nelle località di Spinea, Preganziol e Campocroce (situato nell’area centrale del Passante) e lo stoccaggio di scorte di acqua in corrispondenza con i caselli di Spinea e Preganziol e presso l’area di servizio di Arino.

Con riferimento, poi, all’obbligo di "fornire agli utenti ogni informazione utile", IVCA ha osservato che le informazioni diffuse tramite bollettini radio sono state "manifestamente generiche, carenti ed intempestive, in quanto, a fronte dell’acquisita evidenza della congestione del traffico alle ore 3.35 del 1° agosto 2009, i bollettini trasmessi per via radiofonica "fino alle ore 6.00, riferivano semplicemente la presenza di "code a trattì tra Spinea e l’allacciamento tra la A4 e la A57. Né, a fronte delle informazioni a disposizione di CAV… è stato segnalato l’ulteriore aggravamento delle condizioni del traffico, quando la coda formatasi (pari a 25 km dalle ore 6.45, ed a 30 km alle ore 8,44) aveva raggiunto una lunghezza sostanzialmente pari a quella dell’intero Passante".

2.4 Sulla base delle indicazioni sopra riportate, IVCA disponeva di applicare – in presenza della violazione, da parte della Concessionaria, degli obblighi previsti dall’art. 3, comma 2, lett. a), b), c) e d) della Convezione e delle Disposizioni per l’Esodo 2009; ed in ragione della gravità della violazione medesima – le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

– Euro 125.000,00 per la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), g), h) ed i) della Convezione;

– Euro 25.000,00 per la violazione degli obblighi di cui alle Disposizioni per l’Esodo 2009.

3. Merita attenzione, alla stregua di quanto in precedenza posto in luce, l’esame delle disposizioni della Convenzione stipulata tra A. e CAV.

Per quanto rilevante ai fini della delibazione della controversia, va osservato come l’art. 3, comma 2, della Convenzione di che trattasi preveda a carico della concessionaria:

a. la gestione tecnica delle infrastrutture concesse;

(omissis)

g. il mantenimento della funzionalità dell’intero collegamento autostradale attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva dello stesso;

h. l’organizzazione, il mantenimento e la promozione di un servizio di soccorso stradale;

i. il miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti del Collegamento autostradale assentito in concessione".

Per quanto concerne la rete autostradale in concessione, il Piano Esodo 2009 prevedeva:

– la rimozione, a cura di A., di tutti i cantieri mobili nei giorni di bollino rosso e comunque nei fine settimana, dalle ore 12 del venerdì alle ore 12 del lunedì successivo;

– l’obbligo, posto a carico delle Concessionarie, di "prestare un’informazione all’utenza quanto più tempestiva e capillare, potenziare il servizio prestato dagli ausiliari del traffico, predisporre una attenta gestione delle code, aprire tutte le porte di esazione ai caselli autostradali e sollecitare opportunamente le società che gestiscono le aree di servizio sulla rete di propria competenza, affinché dedichino il massimo impegno per assicurare i rifornimenti e, comunque, per evitare che si verifichino servizi inadeguati, anche in relazione al gran numero di clienti che dovranno accogliere";

– l’effettuazione, da parte dell’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali, di "un costante monitoraggio sulla rete autostradale in concessione con apposite ispezioni finalizzate alla verifica dell’ottemperanza da parte delle Concessionarie di quanto disposto in materia di cantieri, di servizio all’utenza e di piani esodo".

4. Il completamento del quadro di riferimento, in ragione delle esigenze istruttorie dalla Sezione esplicitate con la sopra citata sentenza n. 3968/2011, consente ora di procedere alla disamina delle censure dedotte con il presente mezzo di tutela.

4.1 Viene in considerazione, in primo luogo, l’affermata carenza del potere sanzionatorio, da parte di A., in ragione del subingresso alla data del 1° dicembre 2009 della ricorrente CAV (gestore della tratta denominata "A4 – variante di Mestre – Passante autostradale" a seguito di convenzione sottoscritta con A. il 30 gennaio 2009) nell’attività di gestione ed esercizio delle tratte precedentemente assentite in concessione a SAVP (A4 tra P. Est – Dolo e tratta tra Dolo e V./Mestre denominata A57 – Tangenziale di Mestre, comprensiva del raccordo autostradale per l’aeroporto di V.).

La manifesta infondatezza di tale doglianza appieno rileva ove si consideri che i fatti in ragione dei quali IVCA ha avviato istruttoria conclusasi con l’irrogazione di misure repressive sono storicamente collocabili in ambito temporale nel quale l’odierna ricorrente:

– non soltanto era titolare di concessione autostradale relativamente alla tratta precedentemente indicata;

– ma era, vieppiù, vincolata ad un contratto di service posto in essere con l’altra concessionaria SAVP per effetto del quale, come si è precedentemente avuto modo di constatare, CAV non risulta aver compiutamente adempiuto l’onere, sulla medesima incombente, di esercitare le previste funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento nei confronti di A. di V. e P..

Può quindi fondatamente escludersi che il subingresso nel rapporto convenzionale in epoca pur successiva al verificarsi dei fatti in contestazione (31 luglio – 1° agosto 2009) escluda – alla stregua di quanto in proposito correttamente osservato, sul punto, da A. – la legittima esercitabilità del potere sanzionatorio relativamente a fattispecie di riscontrato illecito precedentemente occorse.

4.2 Né, d’altro canto, merita condivisione la tesi secondo cui l’applicazione di determinazioni sanzionatorie da parte di A. verrebbe ad integrare una pratica duplicazione di apparato afflittivo in presenza di misure adottate, a fronte della medesima vicenda, da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione alla ravvisata esistenza di una pratica commerciale scorretta.

Nell’osservare come il provvedimento sanzionatorio assunto in proposito da AGCM abbia formato oggetto di separato contenzioso, dalla Sezione precedentemente definito (cfr. sentenza 3954 del 9 maggio 2011), la censura all’esame non rivela giuridico pregio.

La giustapponibilità di diversificati versanti di valutazione dell’azione professionalmente posta in essere da un operatore commerciale non rivela, ex se riguardata, valenza reciprocamente escludente con riferimento a quadri normativi (nella fattispecie, relativi allo svolgimento delle attività connesse all’esistenza di concessione autostradale ed alla tutela della concorrenza e del consumo) che, in quanto preordinati alla tutela di inassimilabili finalità pubbliche, ben possono trovare (distinta, ma) compresente applicazione, senza che ciò venga a determinare alcun effetto "riproduttivo" in ragione della diversità dei presupposti e della eterogeneità dei connessi profili di interesse che ciascuno di essi è chiamato a garantire.

Come già osservato dalla Sezione relativamente al nuovo sistema di tutela dettato dal Codice del Consumo (cfr. sentenze 18 gennaio 2010 n. 306 e 6 luglio 2009 n. 6456), il quadro di tutela offerta da tale testo normativo viene ad aggiungersi non soltanto ai normali strumenti di tutela contrattuale, ma, segnatamente, a quelli derivanti dall’esistenza di specifiche discipline in settori oggetto di regolazione: senza che l’applicazione della relativa disciplina – e, con essa, del connesso apparato sanzionatorio – integri la presenza di alcuna "duplicazione" (come dalla parte ricorrente evocato) in ragione della divisata difformità degli interessi pubblici coinvolti e della riveniente inassimilabilità dei connessi ambiti applicativi.

Ne consegue che, quand’anche una particolare condotta sia suscettibile di attenzione, ad opera della competente Autorità, sotto il profilo dell’osservanza della normativa dettata dal Codice del Consumo, deve pur tuttavia ritenersi pienamente consentito che il medesimo comportamento, ove in ipotesi confliggente (anche) con diverso ambito di disciplina (come appunto nella fattispecie all’esame, segnatamente per quanto concerne l’osservanza del complesso di obblighi facenti capo ai concessionari di tratte autostradali) sia suscettibile di essere stigmatizzato (e, in presenza dei necessari presupposti, sanzionato) dall’Autorità (A.) preposta alla vigilanza di settore: senza che i distinti ambiti di interesse pubblico rivelino ricadute giustapponibili o configgenti.

5. Sostiene poi parte ricorrente che A. avrebbe non correttamente evocato, a fondamento dell’esercitato potere sanzionatorio, le previsioni di cui all’art. 2, comma 86, lett. d), del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006 n. 286.

La sopra citata disposizione stabilisce che A. S.p.A., "nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti;

b) emana direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

e) segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287".

Se la declaratoria di cui alla lett. d) con ogni evidenza ascrive alle attribuzioni rimesse ad A. l’applicazione delle misure sanzionatorie ivi indicate, nell’ambito del range pure espressamente contemplato, va ulteriormente osservato come l’applicazione delle anzidette misure afflittive possa venire in considerazione, alternativamente, per il caso di inosservanza:

– degli obblighi posti a carico delle concessionarie

– e degli obblighi di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992 n. 498, come sostituito dal precedente comma 85 del medesimo articolo di legge.

Se è ben vero che il dettaglio degli obblighi di cui all’anzidetto comma 85 non contempla alcuna fattispecie suscettibile di trovare applicazione relativamente alla vicenda all’esame, va invece rilevato come, in ragione del complesso di obblighi rivenienti dal rapporto concessorio dalla ricorrente intrattenuto con A. (segnatamente, di cui alle lett. a), g), h) ed i) del comma 2 dell’art. 3), ben possa configurarsi la presenza dei necessari presupposti per l’esercizio del potere sanzionatorio.

Ciò anche in ragione della riscontrata inosservanza delle prescrizioni dettate per l’Esodo estivo 2009, avuto riguardo – come in precedenza analiticamente riportato – al complesso di disservizi, inefficienze e/o inescusabili indugi nella diffusione di esaustiva e completa informazione sulle condizioni del traffico veicolare, nonché nella pure riscontrata – e, in punto di fatto, non contestata dalla ricorrente stessa – mancanza di coordinamento ed interconnessione operativa fra le diverse concessionarie delle tratte interessate dal flusso di autoveicoli in coincidenza con le giornate del 31 luglio e 1° agosto 2009.

L’incontroversa sostanza del complesso di accadimenti che hanno condotto al verificarsi di un imponente blocco della circolazione, estesosi per una lunghezza invero abnorme lungo il Passante di Mestre, fino a coinvolgere un rilevantissimo numero di veicoli (con rivenienti, quanto evidenti, disagi ad un’utenza largamente disinformata sull’accaduto, nonché in ordine alle residue possibilità di intraprendere la percorrenza di itinerari (anche solo parzialmente) alternativi), con ogni evidenza integra la presenza di un chiaro profilo di responsabilità dal quale la concessionaria autostradale, in ragione del complesso di obblighi sulla medesima incombente, non può andare indenne.

Deve pertanto ritenersi, sul punto, che le censure di parte rivelino chiara infondatezza, in ragione della constatata legittimità del potere repressivosanzionatorio nella fattispecie esercitato da A. con riferimento alla presenza dei relativi presupposti giustificativi.

6. Né, alla stregua di quanto precedentemente osservato – nonché in ragione del complesso di elementi valutativi correttamente, quanto oggettivamente, contemplati nella gravata determinazione – può fondatamente sostenersi che quest’ultima sia inficiata (come sostenuto dalla ricorrente nel terzo motivo di ricorso) sub specie dell’inadeguato svolgimento istruttorio, ovvero del travisamento dei fatti, o, ancora, della manifesta contraddittorietà.

Le serialità concausali (elevatissimo traffico veicolare in concomitanza con l’esodo di inizio agosto; pluralità di sinistri occorsi sulla tratta autostradale) aventi indubbia efficienza nel determinismo di ulteriori rallentamenti della circolazione, integrano infatti la presenza di circostanze tutt’altro affatto che imprevedibili: di tal guisa che proprio l’onere diligenziale incombente sulla concessionaria risulta macroscopicamente violato in ragione:

– non soltanto della mancata previsione degli elementi fattuali che hanno concorso alla congestione del traffico veicolare tra il 31 luglio ed il 1° agosto

– ma, soprattutto, della mancata predisposizione ed adozione degli accorgimenti (informazioni all’utenza, gestione delle code, interconnessione e coordinamento informativo, entità del personale impiegato) che avrebbero potuto, se non scongiurare, almeno attenuare le conseguenze indotte nella circolazione dalla presenza di un così imponente flusso veicolare insistente sulla tratta di pertinenza;

di tal guisa che appieno rivelano positiva consistenza gli elementi da A. valutati rilevanti ai fini dell’applicazione del previsto apparato sanzionatorio in conseguenza della riscontrata inosservanza degli obblighi facenti capo all’odierna ricorrente.

7. Da ultimo, va esclusa fondatezza alla censura con la quale viene lamentata l’incongruità della commisurazione sanzionatoria operata da A..

Escluso, sulla base di quanto precedentemente osservato, che la congiunta applicazione di sanzione ad opera di AGCM e di A. determini una preclusa duplicazione di apparato afflittivo (attesa la riscontrata inassimilabilità dei rispettivi presupposti; e, con essa, della sostanza del potere rispettivamente esercitato dall’Autorità e da A. a fronte della tutela di diversificati ambiti di pubblico interesse), va confutato che, a fronte delle documentate inadempienze degli obblighi facenti capo alla ricorrente l’inflitta sanzione riveli profili di determinazione e/o quantificazione suscettibili di fondata censura sotto l’aspetto della proporzionalità.

Ferma la gravità dell’episodio all’esame – il quale, in ragione dell’abnormità del blocco della circolazione veicolare, ha anche trovato amplissima diffusione massmediatica – la sanzione nella fattispecie inflitta (Euro 125.000,00 per le violazioni alla convenzione concessoria; Euro 25.000,00 per la violazione alle Disposizioni per l’Esodo 2009) dimostra significativa tenuità, atteso che la lett. d) del comma 86 dell’art. 2 del decreto legge 262/2006 stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da A. al ricorrere dei presupposti contemplati dalla norma anzidetta sono comprese fra un minimo di Euro 25.000,00 ed un massimo di Euro 150.000.000,00: di tal guisa non ravvisandosi alcun elemento suscettibile di consentire una favorevole considerazione alle censure dalla parte ricorrente in proposito dedotte.

8. La riscontrata infondatezza del gravame ne impone la reiezione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunziando in ordine al ricorso indicato in epigrafe, così dispone:

– RESPINGE il predetto gravame;

– CONDANNA la ricorrente Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite in favore di A. S.p.A. per complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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