Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-04-2012, n. 6127

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 991/2004 il Tribunale di Rimini – adito da B. P.C., anche per conto di B.G., Bu.

G., B.M. e B.C., nei confronti della s.r.l. Pian delle Vigne, per ottenere la condanna della convenuta al pagamento di L. 75.000.000 – accolse la domanda, la quale invece, su gravame della soccombente, è stata respinta dalla Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1245/2009.

B.P.C., anche per conto di B.G., Bu.Gi., B.M. e B.C., ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi. La s.r.l.

Pian Delle Vigne si è costituita con controricorso. Sono state presentate memorie dall’una parte e dall’altra.

Motivi della decisione

Il ricorso è privo del requisito, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3, di un’adeguata esposizione dei fatti di causa, che nell’atto vengono senz’altro presupposti: viene menzionata, come fondamento della domanda, una scrittura privata, della quale non viene nè riportato nè sia pure sommariamente indicato il contenuto, salva la vaga menzione di una imprecisata obbligazione autonoma che sarebbe stata assunta da B.P.C. e di una condizione sospensiva che si sarebbe avverata. Neppure dai singoli brani delle sentenze di primo e di secondo grado, trascritti nel ricorso, è dato comprendere lo svolgimento della vicenda che ha dato luogo alla controversia, sicchè la lettura dell’atto – alle cui carenze non si può supplire attingendo ad altre fonti: cfr. Cass. 23 giugno 2010 n. 15180 – non consente a questa Corte di vagliare la plausibilità e la pertinenza delle censure rivolte alla sentenza impugnata: appunto dalla suddetta scrittura e dalla dedotta sua autonomia rispetto ad altri negozi ad essa collegati, dei quali ugualmente non viene precisato in maniera esauriente il contenuto, il ricorrente fa discendere gli errori di diritto, l’ultrapetizione e la contraddittorietà, in cui a suo dire è incorso il giudice a quo, nel disconoscere la sua legittimazione ad agire, in proprio e nell’interesse di coloro per conto dei quali ha proposto la domanda.

Stante il difetto di autosufficienza che lo inficia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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