T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 28-11-2011, n. 9293

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 1° giugno 2011 n. 4954 questa Sezione, in accoglimento del ricorso in ottemperanza proposto dal sig. P., ha dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di provvedere all’esecuzione del giudicato di cui al decreto della Corte d’Appello di Roma n. 8075/7348 del 2 dicembre 2008, recante condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 8.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto e sino al soddisfo a titolo di equa riparazione ex lege n. 89/2001 mediante adozione degli atti di liquidazione e pagamento.

La medesima sentenza ha, ulteriormente, disposto:

– l’assegnazione di un termine di giorni trenta per l’adozione degli atti di liquidazione e pagamento in favore del ricorrente della somma innanzi indicata, "salva la nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inesecuzione alla scadenza del termine predetto";

– la fissazione in Euro 500,00 (cinquecento/00) della somma dovuta, in favore del ricorrente, per l’eventuale ritardo nell’esecuzione del giudicato oltre il termine assegnato.

Quanto sopra posto, il sig. P. lamenta, con istanza depositata in atti del giudizio alla data del 21 settembre 2011, la perdurante inesecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza sopra indicata, pur a fronte del decorso del termine assegnato all’Amministrazione; e, per l’effetto, insiste per la nomina di organo commissariale che a tanto provveda in luogo del Ministero della Giustizia.

Motivi della decisione

In accoglimento della richiesta anzidetta – preliminarmente constatata, sulla base delle acquisite evidenze documentali, la mancata esecuzione dall’Amministrazione prestata alla decisione di cui sopra – dispone conseguentemente la Sezione la nomina, nella qualità di Commissario ad acta, del responsabile p.t. dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è conseguentemente demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nel riservare all’eventuale prosieguo della controversia, previa sollecitazione di parte, le necessarie statuizioni a fronte della perdurante mancata esecuzione della sentenza di che trattasi, dispone conclusivamente il Collegio il non luogo a provvedere in ordine alle spese inerenti la presente fase cautelare, avuto riguardo alla liquidazione dei relativi oneri di cui alla sentenza n. 4954/2011.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie l’istanza depositata in giudizio dal ricorrente il 21 settembre 2011 e, per l’effetto, nomina, nella qualità di Commissario ad acta, il responsabile p.t. dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia, al medesimo demandando l’esecuzione degli adempimenti di cui in motivazione, nel termine pure ivi indicato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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