Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-04-2012, n. 6123 Sopraelevazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 maggio 2002 il Tribunale di Verona – nel provvedere anche su altri punti, che non formano più oggetto della materia del contendere – respinse la domanda proposta da M. C. e F.G., diretta ad ottenere la condanna di P.A. a demolire la sopraelevazione di un suo edificio in (OMISSIS), realizzata in aderenza a quello limitrofo degli attori.

Impugnata dai soccombenti, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza del 16 gennaio 2006 ha accolto la domanda suddetta.

P.A. ha proposto ricorso per cassazione, in base a sei motivi. M.C. si è costituito con controricorso.

F.G. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità. Sono state presentate memorie dall’una parte e dall’altra.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione P.A. deduce che la norma del piano regolatore di (OMISSIS), sulla quale la Corte d’appello ha basato la decisione, era stata già nel 1999 modificata con un atto di variante – prodotto in copia autentica con il ricorso – che per le costruzioni in aderenza non richiede più il "previo accorgo con il confinante registrato e trascritto", come in precedenza era previsto, ma soltanto "l’avvenuta comunicazione al confinante della volontà della costruzione in aderenza"; sostiene quindi che la domanda proposta da M.C. e F. G. avrebbe dovuto comunque essere rigettata, in forza del principio secondo cui le prescrizioni urbanistiche in materia di distanze – che il giudice è tenuto a conoscere e ad applicare anche di ufficio – valgono a legittimare a posteriori, se più favorevoli, l’operato di chi in precedenza abbia violato quelle maggiormente restrittive in vigore all’epoca.

L’assunto va disatteso, poichè il ricorrente non deduce di essersi a suo tempo conformato alle prescrizioni della normativa poi sopravvenuta, inviando ai vicini la comunicazione cui essa condiziona la possibilità di costruire in aderenza.

Con il secondo motivo di ricorso P.A. sostiene che la disposizione previgente avrebbe dovuto essere disapplicata dal giudice a quo, poichè contrasta con l’art. 877 c.c., il quale consente, senza necessità di alcun accordo con il confinante, di costruire in aderenza.

La tesi non è fondata, in quanto anche la norma codicistica richiamata dal ricorrente attiene alla disciplina delle distanze tra costruzioni, sicchè la facoltà che vi è prevista può legittimamente essere limitata – come anche del tutto esclusa – dai regolamenti locali (cfr., per tutte, Cass. 9 aprile 2010 n. 8465).

Con il terzo motivo di ricorso P.A. lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto pertinente nella specie la norma del piano regolatore di (OMISSIS), che impone l’osservanza di cinque metri dal confine "da rispettarsi negli ampliamenti, nei nuovi interventi e nelle sostituzioni edilizie"; secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere applicata invece la disposizione che consente il mantenimento delle distanze "preesistenti" per determinati interventi di ristrutturazione edilizia, come doveva essere qualificato quello di cui si tratta, consistito nella demolizione e riedificazione di un fabbricato, con conseguente operatività del principio della prevenzione.

Neppure questa doglianza può essere accolta, poichè la sopraelevazione da comunque luogo a una nuova costruzione, sicchè deve essere rispettata la distanza prescritta al momento della sua realizzazione, senza possibilità di fruire della prevenzione derivante dalla ubicazione originaria dell’edificio (v., tra le più recenti, Cass. 3 gennaio 2011 n. 74).

Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è affetta da nullità, in quanto pronunciata nei confronti anche di F.G., la quale non aveva sottoscritto la procura apposta a margine dell’atto di appello.

L’assunto va disatteso, poichè le azioni a difesa della proprietà possono essere esercitate individualmente dai singoli contitolari del diritto (v., tra le altre, Cass. 13 gennaio 2011 n. 685), sicchè la validità del gravame, in quanto proposto da M.C., esclude la possibilità di ravvisare la nullità della sentenza di appello dedotta dal ricorrente, neppure sotto il profilo del difetto di integrità del contraddittorio.

Con il quinto motivo di ricorso P.A. si duole dell’ultrapetizione in cui a suo dire è incorsa la Corte d’appello, per aver disposto la demolizione della sopraelevazione, mentre la domanda era rivolta al mantenimento non delle altezze, ma delle distanze esistenti, nonchè per aver statuito sui mappali 108, 127 e 110 del foglio 14, mentre la domanda era riferita soltanto alla seconda di tali particelle.

La censura non può essere accolta, poichè con la sentenza impugnata la condanna di P.A. è stata pronunciata in applicazione proprio delle norme sulle distanze e la porzione immobiliare in questione è stata precisamente indicata, con conseguente irrilevanza di eventuali imprecisioni relative ai dati catastali.

Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha confermato la decisione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, nell’erroneo presupposto che davanti al Tribunale vi fosse stata soccombenza reciproca.

La censura va disattesa, poichè il regolamento delle spese va effettuato alla stregua dell’esito definitivo della controversia, che in effetti ha visto parzialmente vittoriose entrambe le parti.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *